IL CASO

Stop (anche) a UberBlack, è stretta sui noleggiatori

Il Tribunale di Milano ribalta la sentenza del giudice di Pace che aveva assolto un autista Ncc. “Non sono state rispettate le regole sul rientro in autorimessa”

Pubblicato il 09 Lug 2015

D.A.

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Dopo Uber, arriva la bocciatura anche per UberBlack, l’app che intercetta viaggi con autisti muniti di autorizzazione Ncc (noleggio con conducente). Il giudice della prima sezione del Tribunale di Milano, Anna Cattaneo ha ribaltato la sentenza di un giudice di Pace che aveva scagionato un autista, multato dai vigili urbani, spiegando anche perché la app che sfida l’universo dei taxi violi la legge non solo con il servizio UberPop. Anche UberBlack infrange la legge istitutiva del noleggio con conducente che impone alle auto Ncc lo “stazionamento” presso la rimessa prima di partire per un viaggio e anche tra un servizio e l’altro. Mentre con questa app, prevede che anche gli autisti Ncc possano acquisire clienti girando per la città invece di aspettare la prenotazione in garage. “Non può certo ritenersi (…) che l’iPhone – si legge nella sentenza – sia l’autorimessa e Uber la segretaria che passa le chiamate (…)”.

Il caso è il seguente. Una mattina del 2013 un autista Ncc, fermo in una strada al centro di Milano, viene intercettato qualche minuto più tardi sotto un albergo di lusso mentre sta caricando un cliente diretto al consolato americano. I vigili staccano una multa (per violazione dell’articolo 85 del codice stradale con fermo amministrativo del veicolo) in quanto “acquisiva un servizio al di fuori della rimessa”. In seguito, l’Ncc fa ricorso al Giudice di pace che annulla il verbale di contestazione dei vigili. Interviene il Comune di Milano contro l’annullamento. Lunedì scorso, con sentenza 29325, il Tribunale, in appello, conferma integralmente l’effetto del verbale dei vigili (incluso lo stop al veicolo) condannando l’autista alla rifusione delle spese.

La sentenza spiega che l’autista “non fosse in attesa presso la propria rimessa (…) bensì fosse fermo in una via del centro (…) ove è esercitato solo il servizio taxi”. In quanto “il sistema di Ncc (…) non può effettuarsi con le modalità dell’applicazione introdotta da Uber che lo assimila al servizio di radio-taxi (…)”.

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