LA DECISIONE

Tlc: Agcom, stretta su attivazioni non richieste e contratti

Approvato dal Consiglio, su proposta del relatore Francesco Posteraro, il regolamento per la “tutela dell’utenza”. Regole più severe, massima trasparenza sulle modifiche unilaterali e nuovi orientamenti per i contratti stipulati al telefono

Pubblicato il 01 Ott 2015

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Consumatori più tutelati nei loro rapporti con gli operatori delle comunicazioni elettroniche, che comprendono telefonia e Internet: da oggi sarà più difficile per i player del settore attivare servizi non richiesti dagli utenti, e sarà possibile procedere a modifiche unilaterali dei contratti già stipulati soltanto a determinate condizioni, che l’authority raccoglierà in un format specifico.

Il regolamento per la “tutela dell’utenza in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi elettronici” è stato approvato dal consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, presieduto da Angelo Macello Cardani. Relatore del provvedimento il consigliere Francesco Posteraro.

“L’Agcom – si legge in una nota – ha inteso così rafforzare le tutele offerte agli utenti di comunicazioni elettroniche dal d.lgs. 259/2003 e, in generale, dal novellato Codice del consumo”.

L’Autorità ha stabilito misure per garantire, innanzi tutto, il diritto degli utenti di scegliere liberamente e consapevolmente il proprio operatore, spiega il comunicato – limitando il pericolo di attivazioni non richieste o richieste sulla base di informazioni incomplete o fuorvianti. Ha inoltre definito precisi obblighi informativi in capo agli operatori, in particolare nel caso di contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali.

“Il regolamento intende anche rispondere alle urgenti esigenze di maggiore chiarezza riguardo a rimodulazioni contrattuali decise unilateralmente da alcuni operatori – precisa la nota – Da oggi in poi la comunicazione delle modifiche delle condizioni vigenti dovrà essere trasparente, efficace e realizzata secondo un format stabilito dall’Autorità. Per quanto riguarda la durata dei contratti si precisa, inoltre, che l’impegno minimo iniziale non potrà superare, per i consumatori, i 24 mesi”.

“Al fine di garantire che l’acquisizione di nuovi clienti avvenga secondo criteri di buona fede, correttezza e trasparenza, il regolamento, con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, mira a promuovere l’adozione di specifici codici di condotta”.

Nella medesima riunione – conclude la nota – l’Autorità ha approvato anche alcuni orientamenti per il mercato per la conclusione tramite telefono di contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, ferma restando ovviamente la competenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a vigilare sul rispetto delle disposizioni del Codice del consumo in materia.

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