La Cassazione: lo stalking si fa anche via Facebook

Una sentenza della Sesta Sezione penale stabilisce che anche la condotta “persecutoria e assillante” attraverso il social network costituisce una molestia punibile penalmente

Pubblicato il 07 Set 2010

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Non solo telefonate e pedinamenti. Lo stalking si può fare anche
tramite Facebook. A dirlo una sentenza della Corte di Cassazione
secondo cui “la condotta persecutoria e assillante" fatta
nei confronti di una persona attraverso il social network
costituisce una vera e propria molestia punibile in base al nuovo
reato di stalking introdotto dall'art. 612 bis del codice
penale.

In questo modo la Sesta Sezione penale ha confermato la misura
degli arresti domiciliari nei confronti di Paolo D., un giovane
della provincia di Potenza che, non riuscendo a darsi pace per la
fine della relazione con Nicoletta I., aveva iniziato a molestarla
sistematicamente in tutte le forme, inclusi i messaggi su
Facebook.

La condotta persecutoria – ricostruisce la sentenza 32404 – andava
avanti dal luglio 2006, data in cui Nicoletta I. aveva detto basta
alla relazione. Da qui l'atteggiamento molesto sempre più
pressante di Paolo D. che aveva preso a molestare la ex anche in
ufficio tramite Facebook dove aveva fatto arrivare perfino un
filmato che ritraeva un rapporto sessuale tra lui e la donna.
Denunciato, il Tribunale di Lagonegro, nel febbraio 2010, aveva
inflitto a Paolo D. gli arresti domiciliari.

L'indagato ha fatto ricorso senza successo in Cassazione
sostenendo tra le altre cose che in maniera illegittima era stato
descritto dai giudici come uno stalker. Piazza Cavour ha dichiarato
inammissibile il ricorso di Paolo D. e ha evidenziato che
legittimamente il giudice del grado precedente ha ravvisato
stalking in questo tipo di condotta "persecutoria e
ossessionante portata avanti dall'indagato tramite
Facebook". Paolo D. dovrà sborsare anche mille euro in favore
della cassa delle ammende.

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