La Cassazione: no a controlli elettronici sui dipendenti che navigano sul Web

La Suprema Corte dichiara illeggitimo il licenziamento di una donna sorpresa ad accedere Internet. “La vigilanza sul lavoro non va esasperata dall’uso di tecnologie”

Pubblicato il 24 Feb 2010

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Un datore di lavoro non può effettuare controlli elettronici sui
Pc dei dipendenti per sapere se accedono a siti Internet per
ragioni personali. Una sentenza della Corte di Cassazione ha
dichiarato illegittimo il licenziamento di una donna che era stata
sorpresa a navigare sul Web, quando gli accessi online erano
autorizzati solo per esigenze di servizio.

Il numero degli accessi ad Internet effettuati dalla dipendente era
stato calcolato dall'azienda attraverso un programma di
controllo informatico centralizzato, installato senza un preventivo
accordo con i rappresentanti sindacali.

Già il tribunale di Milano aveva dichiarato illegittimo il
licenziamento, considerandolo sproporzionato rispetto agli addebiti
contestati alla lavoratrice. Il giudice aveva inoltre ritenuto
inutilizzabili i dati prodotti attraverso il software di controllo
e aveva tenuto conto solo dei tabulati rilevabili direttamente dal
computer della donna, da cui era emerso che i collegamenti sul web
erano stati di pochi minuti e che spesso erano avvenuti durante la
pausa pranzo. Anche la Corte d'appello aveva condiviso la tesi
dei giudici di primo grado, motivo per cui l'azienda era
ricorsa in Cassazione.

La Suprema Corte (sezione lavoro, sentenza n.4375) ha rigettato il
ricorso, ricordando che lo Statuto dei lavoratori sancisce che
"la vigilanza sul lavoro, ancorché necessaria
nell'organizzazione produttiva, vada mantenuta in una
dimensione 'umana' e cioè non esasperata dall'uso di
tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e
anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia
nello svolgimento del lavoro".

Esigenze organizzative "produttive o di sicurezza del
lavoro" possono – continua la Cassazione – "richiedere
l'eventuale installazione di impianti ed apparecchiature di
controllo, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a
distanza dell'attività dei lavoratori", ma in tal caso,
si legge ancora nella sentenza, "è prevista una garanzia
procedurale a vari livelli, essendo l'installazione
condizionata all'accordo con le rappresentanze sindacali
aziendali o con la commissione interna, ovvero, in difetto,
all'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro".

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