Web radio, stop alla profilazione occulta

Il Garante della Privacy vieta il trattamento dei dati personali degli ascoltatori raccolti senza una corretta informativa

Pubblicato il 10 Set 2010

Stop alla profilazione “occulta” degli ascoltatori che si
registrano sui siti delle web radio per pubblicare video, foto,
brani musicali e partecipare a concorsi a premi online.

Il no arriva dal Garante della privacy che ha vietato ad una
società che gestisce i siti web di quattro emittenti radiofoniche
nazionali il trattamento dei dati personali degli ascoltatori
raccolti in modo illecito. Dagli accertamenti ispettivi avviati
dall’Autorità nei confronti di società che effettuano concorsi
a premi online, sono emerse infatti una serie di criticità, tra
cui l’uso senza consenso dei dati degli iscritti alle community.
Le informazioni venivano utilizzate dalla società in particolare
per studiare gusti abitudini.

Nei form di registrazione presenti sui siti delle quattro emittenti
che gli utenti dovevano compilare per partecipare ai concorsi e
registrarsi alle community, era presente un’unica casella,
barrando la quale si autorizzava l’uso dei dati per diversi
scopi: per la fornitura del servizio, per il trasferimento dei
propri dati a tutte le società appartenenti al gruppo, per
l’invio di comunicazioni commerciali e per le operazioni di
profiling.

La normativa sulla privacy stabilisce invece che il consenso non
può avere carattere generico: gli interessati devono essere messi
in grado di esprimere consapevolmente e liberamente le proprie
scelte in ordine ad ogni trattamento dei propri dati. Non solo: nel
modulo di registrazione mancava anche l’indicazione dei soggetti
ai quali i dati degli utenti sarebbero stati comunicati,
informazione invece espressamente richiesta dal codice della
privacy.

Nel vietare il trattamento dei dati, (con un provvedimento di cui
è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti), il Garante ha quindi
prescritto alla società di riformulare il modulo di registrazione
con l’obbligo di garantire agli utenti la possibilità di
prestare consensi differenziati. E di modificare l’informativa,
indicando chiaramente le categorie di soggetti cui possono essere
comunicati i dati.

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