Fisco, arriva la Pec dedicata alle compensazioni Iva

L’Agenzia delle Entrate apre un canale online specifico per dialogare con contribuenti e professionisti e segnalare l’avvenuta regolarizzazione delle posizioni aperte

Pubblicato il 19 Apr 2011

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L'Agenzia delle Entrate attiva un nuovo canale per dialogare
con contribuenti e professionisti in tema di compensazioni Iva e
risponde ai quesiti degli operatori, con la circolare n. 16/E
pubblicata oggi, sciogliendo i dubbi e fornendo tutte le
indicazioni per riparare a errori e dimenticanze.

I contribuenti e i professionisti abilitati, dotati di posta
elettronica certificata, possono scrivere a
dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it per ricevere
assistenza sulle compensazioni Iva. In particolare, il canale è a
disposizione per chiedere chiarimenti sullo scarto di pagamenti
telematici eseguiti con compensazione di crediti Iva e segnalare
l'avvenuta regolarizzazione, tramite ravvedimento, di indebiti
utilizzi in compensazione.

Se dall'attività di liquidazione emerge un credito maggiore
rispetto a quello dichiarato e la dichiarazione relativa
all'anno successivo è già stata presentata, è necessario
"rigenerare" il maggior credito prima di poterlo
utilizzare in compensazione. Se, per esempio, il maggior credito
Iva è relativo al 2008, il contribuente può presentare una
dichiarazione Iva integrativa relativa all'anno 2009 (se la
dichiarazione relativa al 2010 non è stata ancora presentata),
oppure esporre il maggior credito nella dichiarazione Iva relativa
al 2010 (eventualmente correttiva di quella già inviata). In
entrambi i casi, i contribuenti dovranno compensare in base alle
regole stabilite dal Dl 78 del 2009.

L'Agenzia considera sempre valida e, quindi, sostitutiva della
precedente, l'ultima dichiarazione ricevuta. Pertanto, se il
contribuente ha presentato più dichiarazioni Iva, una autonoma a
febbraio (con visto di conformità) e una successiva, erroneamente
allegata al modello Unico (senza visto), ha due possibilità per
compensare un credito superiore a 15 mila euro: annullare
l'invio di Unico, che ridà validità alla prima dichiarazione,
e ripresentare nuovamente la sola dichiarazione dei redditi, oppure
presentare una terza dichiarazione Iva in forma autonoma provvista
di visto di conformità.

I limiti di compensabilità si calcolano in relazione all'anno
di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in
compensazione.

Non concorrono al raggiungimento dei limiti di compensabilità
relativi al credito annuale le eventuali compensazioni di crediti
Iva relative ai primi tre trimestri dello stesso anno. È possibile
correggere l'anno di riferimento di un credito Iva indicato nel
modello F24, con conseguente spostamento del credito al plafond
dell'anno di riferimento, se vengono rispettati i presupposti
di disponibilità e spendibilità. In pratica, se nel modello F24
viene esposto per sbaglio un credito in compensazione relativo
all'anno 2009 e successivamente si corregge l'errore
attribuendo il credito al giusto anno di riferimento, ovvero il
2010, scatta automaticamente l'aggiornamento dei relativi
plafond.

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