IL DECRETO

PA e imprese, in Italia controlli anche con l’intelligenza artificiale

Via all’esame del Dlgs voluto dai ministri Zangrillo, Urso e Giorgetti. Semplificazione delle procedure e utilizzo delle tecnologie innovative per accelerare iter e ispezioni. Le amministrazioni sono tenute a garantire l’accesso ai dati e lo scambio delle informazioni anche attraverso l’interoperabilità dei sistemi informativi. E gli esiti dei controlli dovranno confluire nel fascicolo informatico d’impresa

Pubblicato il 28 Giu 2023

Palazzo_Chigi_-_Roma_(2010)

Per la semplificazione dei controlli sulle imprese il governo apre le porte all’utilizzo di “specifiche soluzioni tecnologiche, tra le quali l’intelligenza artificiale, purché siano progettate, sviluppate e applicate in coerenza al principio di proporzionalità al rischio”. È quanto si legge nel decreto approdato in esame preliminare al Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, con i ministri delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, del Lavoro, Marina Elvira Calderone, degli Affari regionali, Roberto Calderoli. 

“Meno controlli, ma più efficaci, per favorire la ripresa e il rilancio delle attività economiche. È questo l’obiettivo della riforma per la semplificazione dei controlli sulle imprese“, si legge nella nota del Ministro per la pubblica amministrazione. “Un intervento mosso dall’intento di guidare gli operatori economici in un corretto svolgimento delle proprie attività, con approccio collaborativo, anziché gettarli nella paura dell’errore”.

“Si tratta – spiega il Ministro Zangrillo – di favorire la competitività e lo sviluppo del nostro tessuto produttivo e di migliorarne il rapporto con la pubblica amministrazione, in linea con gli stimoli che ci dà il Pnrr“.

Censimento e trasparenza

Lo schema di decreto si muove verso una razionalizzazione del sistema dei controlli, che passa preliminarmente da una loro ricognizione trasparente e da una messa a sistema coordinata, per garantire una piena conoscenza degli obblighi a cui le imprese sono tenute. E anche per evitare, prima di tutto, ripetizioni e sovrapposizioni tra diversi soggetti controllori.

A tale scopo, è prevista la realizzazione di un censimento degli obblighi e degli adempimenti che sono oggetto di controlli: lo schema dispone che, entro 120 giorni dall’entrata in vigore dello stesso decreto, le Pa trasmettano le informazioni relative al Dipartimento della funzione pubblica, quale autorità preposta al coordinamento. In generale, è previsto che le amministrazioni pubblichino linee guida o faq, e che assicurino ai soggetti controllati il diritto di essere informati su tutte le fasi del ciclo del controllo, sull’utilizzo di strumenti orientati alla gestione del rischio, e sugli esiti del controllo svolto.

“Abbiamo deciso di basare questa revisione delle regole relative ai controlli sul principio della fiducia”, ha detto ancora Zangrillo, “così da generare ricadute positive per l’intera collettività, sia dal punto di vista economico sia da quello della tutela degli interessi pubblici e del superamento dei profili di criticità realmente presenti. Lo si fa passando dal sospetto preventivo al controllo successivo, evitando procedure ridondanti e duplicazioni eccessive, che risultano comunque poco efficaci”.

Semplificazione, in Italia controlli anche con l’AI

Il testo definisce le finalità e i principi delle nuove norme e individua gli strumenti operativi del ciclo dei controlli, distinguendo quelli applicabili alla programmazione da quelli dedicati al momento dell’esecuzione. Tra i principi basilaria cui devono soggiacere tutti i controlli, sono individuati: il principio di coordinamento e trasparenza; la valutazione del rischio secondo linee guida definite dai Ministeri di settore per gli ambiti di controllo di rispettiva competenza; la fiducia e la proporzionalità.

Riguardo agli strumenti operativi, si individua in concreto la modalità di programmazione delle attività di controllo e si dispone che i controlli possano essere effettuati anche su segnalazione di terzi qualora siano evidenziate situazioni di rischio. Si ammette l’utilizzo per i controlli di specifiche soluzioni tecnologiche, tra le quali l’intelligenza artificiale, purché siano progettate, sviluppate e applicate in coerenza al principio di proporzionalità al rischio.

L’approccio – spiega la nota del Ministero della PA – è quello della programmazione annuale o pluriennale, su livelli territoriali, delle attività di controllo, basata sul rischio di violazioni secondo la maggiore probabilità che si verifichi un pregiudizio all’interesse pubblico e secondo la gravità di tale pregiudizio. Su tale base verranno definite la frequenza e la tipologia dei controlli. A tale scopo, si dovrà anche tenere conto del settore in cui opera l’impresa, della dimensione dell’attività economica svolta, del possesso di certificazioni del sistema di gestione per la qualità o attestazioni equivalenti. Oltre che sul livello del rischio, la programmazione deve basarsi, in una logica di efficienza, sulla riduzione dei costi e sugli esiti dei controlli già effettuati nello stesso settore. Si punta anche all’automazione delle attività di controllo con le più innovative soluzioni tecnologiche, inclusa l’intelligenza artificiale, secondo specifiche garanzie puntualmente individuate, a partire dal sempre necessario contributo umano.

Le PA devono garantire l’accesso ai dati

In merito al coordinamento, a livello territoriale, delle attività di programmazione e svolgimento dei controlli, si prevede che le amministrazioni debbano garantire la riduzione dei costi, evitare duplicazioni e sovrapposizioni e recare il minore intralcio possibile al normale esercizio delle attività dell’impresa.

A tal fine, le amministrazioni sono tenute a garantire l’accesso ai dati e lo scambio delle informazioni anche attraverso l’interoperabilità dei sistemi informativi secondo le previsioni e le modalità del Codice dell’amministrazione digitale. Inoltre, i funzionari che svolgeranno il controllo dovranno avere un approccio collaborativo indicando, laddove rilevassero delle inadempienze agli obblighi e agli adempimenti previsti, il modo corretto di adempiere. Gli esiti dei controlli dovranno confluire nel fascicolo informatico d’impresa.

Il testo sottolineato ancora che le informazioni del fascicolo informatico di impresa, secondo il principio del ‘once only’, sono da utilizzare per elaborare indicatori sintetici di valutazione del rischio e per tenere conto delle verifiche e delle ispezioni già svolte in passato, evitando ripetizioni ravvicinate a seguito di “esami” superati correttamente.

Premi alle imprese virtuose

Il testo introduce anche un sistema di premialità per le imprese che a seguito del primo controllo risultino in conformità agli obblighi e adempimenti previsti. Il premio previsto è l’esonero da altri controlli per i successivi sei mesi. Si fa comunque salva la possibilità di controllo in presenza di situazioni ad alto rischio per la tutela della salute pubblica o dell’ambiente o in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Si disciplina anche il diritto delle imprese di essere sottoposte a controlli al fine di beneficiare dell’esonero o di una riduzione dell’eventuale sanzione prevista e si introduce l’errore “scusabile” quando, a seguito del controllo, viene rilevata la violazione in buona fede di obblighi e adempimenti meramente formali, che non ha arrecato alcun pregiudizio all’interesse pubblico tutelato.

Le norme non si applicano alle Autorità amministrative indipendenti. Sono esclusi i controlli in materia di incentivi alle imprese, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, quelli per il contrasto al lavoro nero, quelli nelle organizzazioni di volontariato del terzo settore e quelli previsti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

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