Preto: “Roaming e net neutrality, c’è un ruolo anche per Agcom”

Il commissario dell’Authority: “La Ue ha saputo raggiungere un buon punto di equilibrio. L’Europa ci attribuisce il compito di attuare il regolamento monitorando condizioni di esercizio e prezzi con licenza di sanzionare”

Pubblicato il 06 Nov 2015

preto-151104120334

La nuova legislazione europea che cancella il roaming a partire dal 2017 e regolamenta la net neutrality rimanda molte decisioni per la corretta applicazione della norma all’Agcom. Ne parliamo col commissario Agcom Antonio Preto.

Quello emerso in sede europea le pare un testo soddisfacente?

Sì, perché l’Unione europea ha saputo raggiungere un punto di equilibrio su due temi complessi come il roaming internazionale e la net neutrality. Con il nuovo Regolamento, il legislatore europeo “cancella il roaming”: l’utente pagherà la stessa tariffa, quella del contratto che lo lega al proprio gestore, sull’intero territorio dell’Unione.

C’è un ruolo di Agcom in questa partita?

L’Ue attribuisce ad Agcom il compito di attuare il regolamento in Italia. Agcom è l’Autorità che garantisce la neutralità della Rete e la libertà d’accesso ad una rete aperta. Per quanto riguarda il roaming Agcom svolgerà un monitoraggio delle condizioni di esercizio e dei prezzi e, in caso di violazioni, interverrà a sanzionare. Una sfida importante che dobbiamo vincere, nell’interesse degli utenti e dell’intero mercato.

Entro quanto tempo Agcom è tenuta a elaborare i regolamenti per la completa attuazione della regolamentazione europea?

Dal 15 giugno 2017 gli operatori telefonici non potranno più applicare agli utenti in roaming in un altro Stato membro, prezzi aggiuntivi rispetto a quelli praticati a livello nazionale. Entro quella data tutte le misure di esecuzione dovranno essere in vigore.

Fino a quel momento la norma europea non si applicherà?

È necessario un periodo di adattamento a nuove regole molto complesse. Per questo il regolamento ue prevede un periodo transitorio che andrà dal 30 aprile 2016 al 14 giugno 2017. In questo periodo gli operatori potranno aumentare leggermente il prezzo rispetto a quello praticato a livello nazionale: sino a 0,05 euro al minuto per le chiamate in uscita, 0,02 euro per SMS inviati 0,05 euro per Megabyte di dati (il tutto iva esclusa). Un risparmio per l’utente come minimo del 75% rispetto alle tariffe attuali per la voce e del 67% per gli sms.

Cosa significa che le compagnie potranno stabilire il profilo dell’utente medio, da cui si determina la possibilità di reintrodurre il roaming? L’Agcom potrà intervenire ampliando il profilo a vantaggio dell’utente? In che modo calcolerà le nuove tariffe di roaming per chi supera il profilo?

Le compagnie telefoniche potranno applicare una “politica di utilizzo corretto” (fair use) al consumo di servizi di roaming per evitare abusi, tipo quello di chi acquista la Sim in un Paese dove il servizio costa meno e la utilizza costantemente in un altro Paese. In casi come questo sarà possibile un sovrapprezzo. La Commissione europea definirà, entro il 15 dicembre 2016, la “politica di utilizzo corretto”. Agcom potrà chiedere in qualsiasi momento al fornitore di roaming di modificare o sospendere il sovrapprezzo qualora non conforme al Regolamento.

È vero che se le compagnie di telecomunicazioni si accorgono di rimetterci, potranno applicare retroattivamente tariffe sul traffico telefonico fatto all’estero? Chi stabilisce se la compagnia è veramente andata in perdita?

Qualora un operatore che fornisce roaming non sia in grado di recuperare i suoi costi effettivi Agcom potrà autorizzarlo ad applicare un sovrapprezzo. Ma l’operatore dovrà dimostrare di non essere in grado recuperare i costi e l’applicazione non sarà retroattiva.

Le nuove norme sulla net neutrality, prevedono la creazione di corsie preferenziali, più veloci di altre: questo crea una disparità di trattamento tra aziende, tra grandi e piccole. Gli ISP potranno definire classi (gruppi) in cui ascrivere siti web e accelerare o rallentare il traffico in quelle classi, anche in assenza di congestione. La norma non è contraria alla libera concorrenza?

Su Internet non devono esserci discriminazioni tra contenuti, applicazioni, servizi o apparecchiature utilizzate. La rete deve essere “neutra” nei confronti di chi mette i contenuti, di chi vi accede e dei contenuti stessi. Per questo l’UE ha sancito il principio di un equo trattamento del traffico web. Ciò garantisce sia l’utente che il fornitore. Il consumatore mantiene la totale libertà di scelta delle applicazioni o dei servizi che vuole avere. Resta dunque il divieto, per chi dà l’accesso alla rete, di creare delle “corsie preferenziali” a pagamento (no paid prioritization) a favore di soggetti che si vedrebbero favoriti rispetto ai propri concorrenti. È espressamente vietata ogni pratica di gestione del traffico che rallenti, blocchi, alteri, limiti, interferisca degradando o discriminando tra specifici contenuti. Salvo eccezioni che devono essere considerate come di stretta applicazione.

È vero che la norma consente agli ISP di rallentare il traffico in qualsiasi momento se si presenta una situazione di ‘congestione imminente’? Il che gli permette di decidere quando e se rallentare il traffico di dati in base alle loro esigenze?

Sono previsti casi in cui è necessaria l’ottimizzazione delle prestazioni di rete per assicurare un livello specifico di qualità per consentire all’utente di accedere a contenuti o applicazioni particolari. Dunque una “gestione ragionevole del traffico” fatta nell’interesse degli utenti. E comunque per il tempo strettamente necessario.

La gestione del traffico è possibile anche in caso di provvedimento del giudice o di necessità di proteggere l’integrità e la sicurezza della rete.

Ma si parla di priorità per servizi specializzati?

I “servizi specializzati” sono quei servizi come l’IPTV o la telemedicina o altri servizi d’interesse pubblico che richiedono alti standard di qualità della rete. Gli utenti possono fruirne pienamente solo se la rete non è “occupata” da altro traffico. Attenzione, però. Ciò non potrà avvenire a discapito degli altri utenti. I servizi specializzati potranno “andare più veloci” solo se viene garantita la qualità standard, prevista dal contratto, agli utenti di servizi normali. E in ogni caso si tratta di servizi in cui vi è un interesse pubblico prevalente.

È previsto un intervento dell’Agcom nel caso di non rispetto della qualità della connessione offerta dai gestori?

Sì. Le Autorità nazionali possono imporre requisiti sulle caratteristiche tecniche e sugli standard minimi di qualità del servizio, garantendo al consumatore un accesso adeguato Internet.

Agcom è chiamata a vigilare se i servizi specializzati hanno oggettivamente bisogno di una qualità superiore per fornire un servizio adeguato agli utenti finali. L’interesse in gioco è quello dell’utente non quello del fornitore dei servizi. Questo è molto importante. Il consumatore è al centro. E sarà precisamente informato dal suo operatore delle pratiche di gestione del traffico attuate dal proprio provider.

Che può fare il consumatore se la velocità non è quella indicata nel contratto?

Una volta provato l’inadempimento con mezzi tecnici certificati potrà recedere dal contratto. Perché vi sia inadempimento occorre che la velocità normale venga meno in modo significativo e ricorrente.

Sarà una cosa complicata?

No, per niente. Agcom già mette a disposizione degli utenti un servizio apposito, si chiama “misura internet”. L’Ue si è ispirata a noi quando ha fatto la norma. Per avere “misura internet” basta appunto, andare su internet (www.misurainternet.it) e seguire le istruzioni.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Articoli correlati