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Riforma PA, ecco il testo del nuovo Cad

Tutte le modifiche al Codice dell’amministrazione digitale approvate in via preliminare dal Cdm del 20 gennaio. Novità per il pin unico e il domicilio digitale. Un Chief digital officer in ogni ente

Pubblicato il 09 Feb 2016

Federica Meta

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Svolta nella cittadinanza digitale, Freedom Information Act anche in Italia e un Chief digital officer in ogni PA. Sono le novità più rilevanti del nuovo Codice dell’amministrazione digitale votate in via preliminare dal governo lo scorso 20 gennaio e ora pubblicate sul sito del governo.

PIN UNICO. Ogni cittadino sarà identificato tramite Sistema pubblico di identità digitale (Spid) entro il 31 dicembre 2017, data alla quale tutti gli italiani avranno il loro pin unico. Stessa dead line anche per l’avvio del domicilio digitale.

ARRIVA IL CHIEF DIGITAL OFFICER. Anche le PA italiane avranno il loro Chief digital officer. L’articolo 15 del nuovo Cad, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, regola i compiti dell’ufficio unico dirigenziale che si occuperà di gestire la transizione digitale e i “conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità”. Il responsabile dell’ufficio risponderà direttamente all’organo politico. Il responsabile svolge funzioni di difensore civico digitale e a lui i cittadini e le imprese possono inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del Cad e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione. Toccherà all’Agenzia per l’Italia digitale pubblicare sul proprio sito una guida al cittadino di riepilogo dei diritti digitali.”

DOCUMENTO INFORMATICO. Il documento informatico è “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” – e quella riportata nel Regolamento eIDAS all’art. 3, par. 35, che definisce il documento informatico come “qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva”.

FIRME ELETTRONICHE. Eliminate tutte le definizioni di firma elettronica e firma elettronica avanzata per rinviare a quelle contenute nel Regolamento eIDAS; quella di firma digitale è stata ricompresa nell’alveo delle firme elettroniche qualificate. I certificatori di firma dovranno possedere i requisiti previsti dal citato Regolamento eIDAS e dovranno essere accreditati in uno degli Stati membri.

CONSERVAZIONE DIGITALE. Qualora i documenti informatici siano conservati per legge da una pubblica amministrazione, cessi l’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese, che possono, in ogni momento, richiedere di avervi accesso.

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