Il Piano Italia 5G prevale sui regolamenti comunali. Con la sentenza n. 1108/2025, il Tar Puglia, sede di Lecce, ha accolto il ricorso di Inwit contro il Comune di Aradeo (LE), che aveva negato l’autorizzazione alla realizzazione di una nuova torre di telecomunicazione in via Elsa Morante. Il tribunale amministrativo ha sancito un principio fondamentale: “gli interessi pubblici connessi allo sviluppo della rete infrastrutturale di telecomunicazione per l’esecuzione del Piano Italia 5G del Pnrr sono prevalenti su qualsiasi diversa previsione comunale”.
Secondo il TAR, il diniego espresso dal Comune è illegittimo, perché in contrasto con la normativa nazionale che permette esplicitamente di derogare ai regolamenti comunali quando un’opera è finalizzata al rapido raggiungimento degli obiettivi del Piano 5G. In particolare, la decisione richiama l’art. 4, comma 7-bis, del D.L. n. 60/2024, che consente questa deroga per accelerare la realizzazione delle infrastrutture.
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Inwit soggetto attuatore del Piano e non semplice operatore economico
I giudici amministrativi sottolineano che l’iniziativa di Inwit non può essere assimilata a quella di un normale operatore economico privato:
“Giacché detta società agisce in qualità di soggetto attuatore di un progetto pubblico, perseguendo l’interesse generale – ulteriore e distinto rispetto a quello, già di per sé rilevante, allo sviluppo delle reti di telecomunicazione sul territorio nazionale – alla copertura della rete 5G nelle c.d. ‘aree a fallimento del mercato’”.
La pronuncia chiarisce che Inwit non si muove con finalità esclusivamente imprenditoriali, ma svolge una funzione pubblica nell’ambito del Pnrr, agendo per conto dello Stato per colmare i vuoti infrastrutturali nelle aree meno redditizie dal punto di vista commerciale.
Aree a fallimento di mercato: dove il privato non arriva, interviene lo Stato
Il Tar evidenzia la ratio dell’intervento pubblico nelle cosiddette “aree a fallimento di mercato”, ovvero zone dove gli operatori privati non investono perché il ritorno economico è troppo basso. Come si legge nella sentenza:
“Gli operatori economici non hanno interesse ad effettuare investimenti, perché il ritorno degli stessi sarebbe inferiore a quanto investito, di qui l’intervento pubblico per realizzare Srb in zone che altrimenti rimarrebbero scoperte, con conseguente nocumento per gli utenti che rimarrebbero privi del servizio di comunicazione”.
La decisione riconosce quindi che senza l’intervento pubblico coordinato, queste aree resterebbero escluse dal progresso digitale, con un danno diretto ai cittadini e alle imprese che vi risiedono.
Il criterio dei “pixel” e la pianificazione nazionale
Un altro aspetto tecnico-giuridico rilevante affrontato nella sentenza riguarda la modalità di localizzazione delle infrastrutture previste dal Piano. Il Tar ricorda infatti che la realizzazione delle opere avviene sulla base della posizione dei pixel, ossia dei quadranti geografici in cui è suddiviso il territorio nazionale per classificare le aree a livello infrastrutturale.
Questo sistema di classificazione non è arbitrario, ma fa parte di una pianificazione centralizzata e tecnicamente definita, che non può essere rimessa alla discrezionalità dei singoli enti locali. La logica dei pixel garantisce un approccio oggettivo e trasparente all’implementazione delle reti, secondo priorità infrastrutturali e di copertura definite a livello nazionale.
Una decisione con impatti rilevanti su scala nazionale
La sentenza del Tar Lecce rappresenta un precedente importante per tutti i casi in cui i Comuni tentano di bloccare opere legate al Piano Italia 5G, opponendosi per ragioni urbanistiche o politiche. Il principio affermato è chiaro: l’interesse pubblico nazionale allo sviluppo digitale e all’attuazione del Pnrr ha carattere prevalente. Ne consegue che le amministrazioni locali non possono frapporre ostacoli normativi o regolatori che compromettano la realizzazione degli obiettivi strategici definiti dallo Stato.
In definitiva, il pronunciamento offre una tutela giuridica forte alla neutralità infrastrutturale del 5G, rafforzando il ruolo delle società incaricate dal Governo per l’implementazione delle nuove reti e tracciando un confine netto tra le prerogative locali e la visione strategica nazionale.
5G, giurisprudenza divergente
Sebbene la sentenza del Tar Puglia a favore di Inwit rappresenti un importante precedente per l’implementazione del Piano Italia 5G, altre pronunce di tribunali amministrativi regionali hanno adottato orientamenti differenti, privilegiando la tutela del paesaggio e la partecipazione civica rispetto all’espansione delle infrastrutture di telecomunicazione.
Belforte del Chienti: vincoli paesaggistici prevalgono
Il Tar Marche ha accolto il ricorso di cittadini e amministrazione comunale contro l’installazione di un’antenna 5G alta oltre 30 metri in località San Giorgio, a Belforte del Chienti. La decisione si è basata sulla presenza di un vincolo paesaggistico imposto dal Piano paesaggistico regionale, recepito nel vigente Piano regolatore generale, che l’autorizzazione rilasciata non aveva adeguatamente considerato.
Roma: tutela dello skyline urbano
A Roma, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di un operatore di telecomunicazioni contro il Comune, che aveva annullato l’autorizzazione per un’antenna 5G nel rione San Saba. La sentenza ha riconosciuto la legittimità dell’azione comunale, sottolineando l’importanza di preservare lo skyline della Capitale e di evitare un aumento indiscriminato delle emissioni elettromagnetiche.
Senigallia: partecipazione civica e tutela del paesaggio
A Senigallia, il Tar Marche ha accolto il ricorso di un comitato di cittadini contro l’installazione di un’antenna per la telefonia mobile su una collina panoramica della città. La sentenza ha evidenziato la necessità di considerare le previsioni di rilievo ambientale e di garantire un’adeguata informazione alla cittadinanza nei procedimenti autorizzativi.
Cipressa: vincolo idrogeologico ostacola l’installazione
In Liguria, il Tarha annullato l’autorizzazione per un’antenna 5G a Cipressa, accogliendo il ricorso del comitato “No Antenna Cipressa”. La decisione si è basata sul riconoscimento di un vincolo idrogeologico nella zona interessata, ritenuto incompatibile con l’installazione dell’impianto.
Caserta: rimozione dell’antenna vicino all’ospedale
Il Tar Campania ha respinto il ricorso di Iliad contro il Comune di Caserta, che aveva ordinato la rimozione di un’antenna in costruzione nei pressi dell’Ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano”. La sentenza ha confermato la legittimità dell’ordinanza comunale, evidenziando l’importanza di considerare la vicinanza a strutture sensibili nella pianificazione delle infrastrutture di telecomunicazione.
Sentenze, queste, che mostrano quanto la mancanza di regole chiare e di un equilibrio condiviso tra sviluppo tecnologico e salvaguardia del territorio stia generando interpretazioni giuridiche contrastanti. Il risultato è un clima di incertezza che pesa sia sugli operatori delle telecomunicazioni sia sulle amministrazioni locali.