LA SANZIONE

Informazioni ingannevoli sulla fibra, Antitrust multa Wind Tre con 4,2 milioni

Nel mirino dell’Autorità i servizi di navigazione in mobilità commercializzati con il marchio “3” e quelli di connettività ad Internet fisso. “Il consumatore non è stato messo nelle condizioni di distinguere tra le diverse tipologie di offerta”

Pubblicato il 11 Apr 2018

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Informazioni ingannevoli e omissive sui servizi in fibra ottica. L’Antitrust ha sanzionato per pratica commerciale scorretta Wind Tre con per un ammontare complessivo di 4.250.000 euro.

Nel dettaglio la compagnia – secondo l’Autorità – ha omesso e indicato in maniera ingannevole le informazioni riguardanti i servizi di navigazione in mobilità commercializzati con il marchio “3” e i servizi di connettività ad Internet con tecnologia in Fibra ottica.

Riguardo ai servizi in mobilità, sono risultate omissive le informazioni sui costi del traffico extrasoglia una volta esauriti i giga inclusi nell’offerta. L’Autorità ha ritenuto che l’assenza di una adeguata informativa sui costi aggiuntivi, unitamente all’uso in campagna pubblicitaria di claim, quali: “Free Unlimited Plus” e “Naviga senza pensieri alla massima velocità con la rete 4G Lte di 3”, hanno lasciato erroneamente intendere ai consumatori che il servizio fosse caratterizzato da un traffico dati illimitato sia in download che in upload.

Per i servizi di connettività ad Internet da rete fissa in fibra ottica, l’Autorità ha accertato che le campagne pubblicitarie di Wind Tre “non hanno fornito informazioni sulle caratteristiche dell’offerta in fibra, sui limiti geografici di copertura delle varie soluzioni di rete, sulle differenze di servizi disponibili e di performance (ad esempio tempi di attesa per la fruizione dei servizi medesimi), nonché sulle effettive condizioni economiche di fruizione dei suddetti servizi”.

Di conseguenza  il consumatore non è stato messo nelle condizioni di individuare gli elementi che distinguono, in concreto, le diverse tipologie di offerta. “L’assenza di un’informazione chiara su tali profili impedisce infatti al consumatore di prendere una decisione consapevole sull’acquisto dell’offerta in fibra – spiega l’Antitrust – La condotta ingannevole e omissiva risulta assumere particolare rilievo in considerazione dell’importanza del settore economico interessato, caratterizzato da modelli di consumo ed esigenze degli utenti che stanno mutando radicalmente a fronte di una crescente offerta di servizi digitali”.

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