LA DECISIONE

Modem libero, il Tar respinge la richiesta di sospensiva. Battute le telco

La libertà di scelta per gli utenti entrerà in vigore dal 31 dicembre come previsto da Agcom. Soddisfatte le associazioni dei consumatori. Francesco Luongo (Mdc): “Tutelati i diritti dei cittadini e la net neutrality”

Pubblicato il 16 Nov 2018

Come proteggere la rete Wi-Fi domestica da intrusi

Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva contro il provvedimento Agcom che ha stabilito per gli utenti la libertà di scelta del router per la commessione a Internet e la diffusione del segnale in WiFi all’interno delle abitazioni. Finora infatti gli operatori hanno avuto la facoltà di imporre agli utenti la scelta del dispositivo da installare in casa. Nell’ultimo periodo però hanno iniziato a farsi strada le richieste dei consumatori, che chiedevano l’applicazione – anche in Italia – del regolamento europeo 2120/15. Un’attuazione che sulla quale Agcom ha recentemente deliberato con il provvedimento 348/18/Cons, impugnato da alcuni operatori con un ricorso e una richiesta di sospensiva al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Mentre il procedimento deve ancora entrare nel merito, l’authority ha intanto respinto la sospensiva, circostanza che è stata accolta con soddisfazione dalle associazioni dei consumatori, che parlano di “buone notizie per la net neutrality in Italia”. “Il diritto degli utenti ad un internet aperto e neutrale comprensivo del poter scegliere liberamente il proprio modem è ancora salvo – si legge in una nota del movimento difesa del cittadino – ed entrerà in vigore il 31 Dicembre prossimo”.

Siamo molto soddisfatti dell’esito  preliminare di questo primo round giudiziario – sottolinea  Francesco Luongo, presidente nazionale di Mdc, associazione di consumatori che dal 2017 porta avanti la campagna modem libero insieme all’associazione italiana degli Internet provider (Aiip), Aires Confcommercio, Allnet, Assoprovider, Vtke e ModemLibero.it – per Mdc la tutela della net neutrality e del diritto di ciascun cittadino dell’Ue di scegliere quali beni acquistare e di quali servizi usufruire, resta un principio cardine dell’ordinamento e deve restare una condizione essenziale per tutti i naviganti del web. Dispiace dover difendere ancora una volta in sede giudiziaria un sacrosanto diritto del consumatore dal tentativo di alcuni operatori di far annullare quanto stabilito dall’Autorità per le Garanze nelle Comunicazioni e questo nonostante avessero già richiesto ed ottenuto un rinvio della sua entrata in vigore”.

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