È destinata a creare un importante precedente la decisione di un tribunale tedesco nella disputa tra Deutsche Telekom e Meta sul pagamento delle “tariffe” per i servizi di rete: l’Alta corte regionale di Düsseldorf ha stabilito che Deutsche Telekom (DT) ha il diritto di richiedere un risarcimento di oltre 30 milioni di euro a Edge Network Services, una controllata di Meta, per i servizi resi.
I pagamenti riguardano i servizi utilizzati dalle piattaforme di Meta, tra cui Facebook, WhatsApp e Instagram, tra marzo 2021 e agosto 2024. La sentenza del tribunale segna una nuova tappa in una lunga controversia tra le aziende, incentrata sull’esistenza di un contratto vincolante durante questo periodo per l’utilizzo da parte di Edge della rete di Deutsche Telekom.
La questione sullo sfondo è ancora più ampia: le telco hanno diritto di chiedere un pagamento agli Ott per il transito dei dati sulle loro reti o, come sostiene Meta, le telco servono i loro clienti finali, che pagano un abbonamento, e non gli over the top?
Indice degli argomenti
Telco vs Ott e i contratti di rete: il caso Meta-Deutsche Telekom
Deutsche Telekom sostiene che Edge Network ha continuato a instradare grandi volumi di traffico attraverso la sua infrastruttura dopo la scadenza del contratto originale.
Edge Network ha replicato che entrambe le parti operavano in base a un accordo di peering senza termini transattivi, in cui nessuna delle due paga per lo scambio diretto di dati.
La causa era stata inizialmente discussa a Bonn e poi trasferita a un tribunale specializzato (Colonia/Düsseldorf) per le questioni relative al diritto della concorrenza. Meta ha dichiarato di non essere d’accordo con la sentenza e sta valutando le opzioni, avendo la possibilità di ricorrere alla Corte Federale di Giustizia tedesca entro un mese.
Ma nel frattempo, come riportano i media tedeschi, Edge Network ha accettato l’offerta di Deutsche Telekom di concludere un accordo provvisorio per la regolamentazione contrattuale temporanea dello scambio di dati, continuando a utilizzare le connessioni Private Interconnect dopo la scadenza del contratto scritto originale e continuando a utilizzare i servizi di peering offerti da Deutsche Telekom.
Le questioni sul tavolo: concorrenza e qualità del servizio
Inoltre, i giudici hanno stabilito che la condotta di Deutsche Telekom non costituiva un abuso di posizione dominante e ciò permette di ritenere il contratto valido. Edge Network possiede un notevole potere di contropartita, hanno affermato, che preclude qualsiasi abuso di posizione dominante nel caso di specie. Edge Network aveva la possibilità di interrompere lo scambio bilaterale diretto di dati tra le due reti, scambiando i dati tramite un fornitore terzo.
Inoltre, i meta-servizi interessano quasi tutti i consumatori, compresi i clienti finali di Deutsche Telekom. Deutsche Telekom è quindi tenuta ad agire in modo garantire che tali servizi siano disponibili con una qualità adeguata.
La richiesta di risarcimento di Deutsche Telekom
Il caso risale al 2024. Come riportano i media tedeschi, Deutsche Telekom aveva avanzato la richiesta di risarcimento nei confronti di Edge Network per milioni di euro per un periodo superiore a tre anni, sulla base di fatture emesse dalla stessa telco. Tali richieste si riferiscono a servizi che, secondo DT, sarebbero stati forniti in relazione allo scambio di traffico dati Ip tra le reti, che si verifica durante l’utilizzo delle applicazioni Meta, Facebook, WhatsApp e Instagram.
In una sentenza del 14 maggio 2024, il Tribunale Regionale di Colonia, aveva confermato la pretesa contrattuale di DT per un importo di oltre 20 milioni di euro. La corte aveva stabilito che era stato concluso un contratto a titolo oneroso in quanto Edge Network aveva continuato a utilizzare il collegamento delle due reti (il cosiddetto peering) dopo la risoluzione di un contratto precedente, stipulando così implicitamente un nuovo contratto tra le parti.
Il ricorso di Edge Network (Meta)
Contro questa decisione Edge Network aveva presentato ricorso; Deutsche Telekom, da parte sua, aveva presentato un ulteriore ricorso e chiesto un risarcimento aggiuntivo di oltre 10 milioni di euro per il periodo fino all’11 agosto 2024, oltre ai 20 milioni di euro già richiesti.
Deutsche Telekom sostiene che, dopo la scadenza del contratto originale, Edge Network ha continuato a utilizzare le reti di interconnessione private tra le parti sulla base di una nuova offerta contrattuale e ha immesso grandi quantità di dati nella rete Telekom. Ciò, sostiene l’azienda telefonica, ha costituito un nuovo contratto a pagamento attraverso una condotta implicita.
È irrilevante, hanno affermato i legali di DT, che Meta abbia ripetutamente affermato di non volere un contratto a pagamento, perché la sua condotta effettiva ha dimostrato il contrario.
Le telco offrono servizi agli Ott o ai clienti finali?
La sussidiaria di Meta, Edge Network, ha invece rifiutato qualsiasi pagamento e ha negato l’esistenza di qualsiasi obbligo di pagamento, sostenendo che esiste un accordo di peering senza transazione tra le parti, il che significa che nessuna delle due può esigere un pagamento dall’altra e la condotta effettiva di Edge Network non può essere interpretata come accettazione implicita di un’offerta, sostengono i legali di Meta.
Meta argomenta anche che Deutsche Telekom non fornisce alcun servizio a Edge Network. Edge Network si limita a rendere disponibili i dati all’interfaccia tra le due reti per l’inoltro da parte di Deutsche Telekom. Inoltre, la trasmissione dei dati è avviata dai clienti finali. Deutsche Telekom si limita ad adempiere ai propri obblighi contrattuali inoltrando i dati ai propri clienti finali, per i quali riceve un compenso separato da questi ultimi.
Ciascuna parte ritiene che l’altra sia dominante sul mercato e la accusa di aver abusato della propria posizione dominante in violazione della normativa antitrust.
Come spiegano ancora i media tedeschi, il rapporto di peering diretto tra DT e Edge Network si era chiuso nel 2024, a seguito di una decisione del tribunale che ha ordinato a Edge di continuare a pagare Deutsche Telekom per l’utilizzo della sua infrastruttura di rete.
Meta ha sostenuto che le tariffe richieste dall’operatore erano “senza precedenti e inaccettabili”, aggiungendo di essere “sorpresa e delusa dal fallimento delle trattative con Deutsche Telekom” e di aver iniziato a instradare il traffico tramite un fornitore di transito terzo di conseguenza.
All’epoca, Deutsche Telekom aveva replicato che “Meta non è al di sopra della legge” e ha accusato il gigante dei social media di instradare il traffico tramite un fornitore di transito “per evitare i pagamenti legittimi”.
Le opzioni previste dal Digital networks act
Gli operatori europei delle telecomunicazioni, tra cui Deutsche Telekom, Orange, Telefonica e Vodafone, hanno intensificato la pressione sui responsabili politici dell’Ue affinché impongano alle principali piattaforme tecnologiche di contribuire ai costi di rete, sostenendo che l’attuale struttura lascia alle società di telecomunicazioni una quota sproporzionata delle spese.
Tuttavia, il Digital networks act da poco approvato dalla Commissione europea lascia fuori la possibilità di un vero e proprio fair share, come auspicato da alcune telco.
Nel dibattito europeo degli ultimi anni, “fair share” (o “network contribution”) è stato usato per indicare l’idea di un contributo economico dei grandi fornitori di contenuti e applicazioni (CAPs) verso gli operatori di rete, giustificato dall’aumento del traffico e dagli investimenti richiesti per trasportarlo. Nel Dna, però, questa impostazione non si traduce in un meccanismo regolatorio di pagamento obbligatorio: la proposta si muove in modo diverso, evitando di “tariffare per legge” lo scambio di traffico.
Il Dna riconosce che l’evoluzione tecnica e commerciale sta aumentando l’interazione fra reti pubbliche e reti/infra private (caching, Cdn, maggiore interconnessione) e che parte del traffico consegnato tramite peering o transit può generare, in alcuni casi, esigenze di investimento sproporzionate o non sostenibili per chi riceve il traffico. Invece di introdurre un contributo “per legge” dei CAPs, il testo incanala questi casi verso linee guida e strumenti di cooperazione di ecosistema (più vicini a un approccio , piuttosto che a un prelievo regolatorio).
Salvaguardia per la competizione e l’open internet
La scelta è coerente con un altro messaggio chiave del Dna: in un mercato aperto e competitivo non dovrebbero esserci vincoli che impediscano accordi commerciali di accesso e interconnessione (anche cross-border) e, soprattutto, misure nazionali che colleghino i termini dell’interconnessione “a quanto investe” la parte che chiede interconnessione rischiano di produrre distorsioni e di non essere compatibili con le regole di concorrenza. In altre parole, il Dna sembra voler evitare che il “fair share” riemerga come obbligo imposto dagli Stati attraverso regole che condizionano l’interconnessione al livello di investimento in infrastrutture.
Infine, il Dna registra anche la sensibilità politica e di policy che ha accompagnato il tema: da un lato gli operatori tradizionali chiedono un riequilibrio rispetto ai CAPs; dall’altro comunità internet e organizzazioni consumer temono che interventi su regole di “open internet” possano portare a un internet a due velocità. In questo quadro, la proposta preferisce un approccio prudente: mantenere la logica di mercato (negoziazione in buona fede), promuovere cooperazione tecnica e commerciale e gestire gli squilibri di costo/investimento con strumenti più “soft” e mirati, invece di introdurre un contributo generalizzato tipo fair share.












