La prima revisione del Digital Markets Act (DMA) si è chiusa con una valutazione positiva della Commissione europea. Il regolamento viene considerato “fit for purpose”, ha già prodotto effetti misurabili e, per Bruxelles, non richiede per ora modifiche legislative. Ma dietro questa valutazione emerge una domanda che tocca direttamente la geopolitica: cosa sta accadendo alla sua applicazione mentre cresce la pressione degli Stati Uniti sulla regolazione europea delle Big Tech?
La risposta nel brief dell’Istituto Affari Internazionali Making Enforcement Negotiable? The Digital Markets Act under US Pressure, firmato da Anselm Küsters, Scientific Director for the Nordic Countries e Head of the Division Digitalisation and AI del Centre for European Policy. Il lavoro mette a confronto l’attività della Commissione prima e dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e rileva un cambiamento significativo: il volume complessivo dei documenti relativi al DMA è cresciuto, mentre il ritmo delle decisioni formali di enforcement è diminuito.
Lo studio mantiene però una cautela importante. I dati raccolti sono compatibili con l’ipotesi di una modulazione politica dell’enforcement, ma non permettono di dimostrarla. La naturale maturazione del regolamento e i vincoli di risorse della Direzione generale Concorrenza restano spiegazioni alternative possibili.
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Il primo bilancio del DMA: Bruxelles promuove il nuovo quadro
Il 28 aprile 2026 la Commissione europea ha pubblicato la prima revisione prevista per legge del Digital Markets Act. Il regolamento sottopone i maggiori gatekeeper digitali a obblighi ex ante concepiti per aumentare la contendibilità dei mercati e riequilibrare i rapporti tra piattaforme, imprese e utenti.
Al momento della revisione risultavano designati sette gatekeeper: Alphabet, Amazon, Apple, Booking, ByteDance, Meta e Microsoft, per un totale di 23 core platform services. Il perimetro copre, sottolinea il brief, una parte molto ampia delle infrastrutture digitali rivolte ai consumatori europei.
La valutazione della Commissione è stata nel complesso favorevole. Bruxelles considera il DMA “fit for purpose”, ritiene che abbia già prodotto effetti misurabili e non ravvisa, per il momento, la necessità di una revisione legislativa. Tra i risultati vengono citati gli effetti delle schermate di scelta sulle quote dei browser, i primi progressi nell’interoperabilità della messaggistica, gli obblighi sulla portabilità dei dati e una maggiore trasparenza nella pubblicità digitale.
È proprio il capitolo dell’interoperabilità a creare un punto di contatto diretto con le telecomunicazioni. Il DMA interviene infatti anche sui number-independent interpersonal communications services, categoria nella quale rientrano piattaforme come WhatsApp. L’apertura degli ecosistemi di messaggistica incide quindi su un mercato nel quale le telco convivono e competono con servizi digitali che hanno progressivamente acquisito una parte rilevante della relazione con il cliente finale.
Dopo il ritorno di Trump cambia il clima transatlantico
Il punto più controverso affrontato dal brief riguarda il modo in cui l’applicazione del regolamento si inserisce nel nuovo rapporto tra Bruxelles e Washington.
Dopo il ritorno di Donald Trump alla presidenza il 20 gennaio 2025 l’applicazione del DMA avrebbe risentito maggiormente del nuovo clima transatlantico. A suscitare ulteriori interrogativi è stata la scelta della Commissione di aprire un “dialogue” con l’amministrazione statunitense sulla regolamentazione digitale europea.
Il cambio di scenario è legato anche alla linea adottata dalla Casa Bianca. L’America First Trade Policy memorandum, firmato nel primo giorno del nuovo mandato di Trump, ha chiesto allo US Trade Representative di considerare le normative straniere rivolte alle imprese tecnologiche statunitensi come possibili ostacoli commerciali. Un successivo memorandum presidenziale del 21 febbraio 2025 ha indicato esplicitamente la regolazione digitale europea tra le minacce agli interessi commerciali americani.
Il problema assume una dimensione particolare perché il DMA è costruito su criteri formalmente neutrali rispetto alla nazionalità delle imprese, ma sei dei sette gatekeeper designati sono gruppi statunitensi. Ogni intervento di grande portata finisce quindi quasi inevitabilmente per coinvolgere una Big Tech americana, trasformando un dossier di politica della concorrenza in un possibile terreno di frizione nelle relazioni transatlantiche.
Più documenti, ma le decisioni formali scendono del 37%
Per valutare se questo nuovo contesto abbia lasciato tracce misurabili sull’attività della Commissione, Küsters utilizza i dati raccolti attraverso il progetto SCiDA, che cataloga documenti ufficiali relativi al DMA e ad altri regimi europei di regolazione dei mercati digitali.
Il primo risultato è apparentemente rassicurante. Dopo l’insediamento di Trump l’attività complessiva relativa al regolamento è aumentata. Tra marzo 2024 e gennaio 2025 il ritmo medio era pari a 3,44 documenti al mese. Tra gennaio 2025 e maggio 2026 è salito a 4,05, con una crescita di circa il 18%.
La composizione di questa attività racconta però una storia diversa. Il ritmo delle decisioni formali di enforcement, la categoria maggiormente associata a interventi giuridicamente vincolanti, è passato da 1,34 a 0,85 provvedimenti al mese, con una diminuzione di circa il 37%.
Nello stesso periodo i comunicati stampa sono aumentati da 1,15 a 1,63 al mese, pari al 42%, mentre gli altri documenti sono cresciuti del 193%. I compliance report sono rimasti sostanzialmente stabili, passando da 0,67 a 0,73 al mese.
Il dato suggerisce quindi una trasformazione nella natura dell’attività istituzionale. Il volume aumenta, ma una quota maggiore si concentra su comunicazione, monitoraggio e procedure, mentre diminuisce il peso relativo degli atti che producono conseguenze giuridiche dirette.
È questa distinzione, più che il semplice numero delle iniziative, a rappresentare uno degli elementi centrali dell’analisi.
Apple e Meta multate, il caso Google resta aperto
Il quadro non corrisponde comunque a un arresto dell’attività sanzionatoria. Nel periodo esaminato la Commissione ha aperto sette procedimenti di non conformità nell’ambito del DMA e due si sono conclusi con multe.
Apple è stata sanzionata per 500 milioni di euro per le violazioni delle regole anti-steering dell’App Store, mentre Meta ha ricevuto una multa da 200 milioni per il modello “pay-or-consent” relativo alla combinazione dei dati a fini pubblicitari. Le due decisioni sono state annunciate il 23 aprile 2025.
Più controverso è il caso relativo a Google e alle pratiche di self-preferencing nel motore di ricerca, con particolare riferimento a Shopping e Maps. Secondo quanto ricostruito dal brief sulla base delle fonti citate, il procedimento avrebbe raggiunto una fase in cui una sanzione significativa era stata preparata ma non adottata, mentre alcune ricostruzioni hanno indicato un intervento a livello del Collegio dei commissari collegato alle pressioni diplomatiche statunitensi.
Diverse indagini risultavano ancora aperte al momento della redazione dello studio, a metà maggio 2026. La stessa Commissione, nella propria revisione, riconosce che “gatekeepers have adopted approaches that may delay or limit effective implementation”.
Per Küsters il tema riguarda quindi soprattutto l’intensità e la continuità dell’enforcement, più che la sua semplice esistenza.
Workshop con gli stakeholder in calo del 67%
Un altro segnale individuato dall’analisi riguarda i workshop con gli stakeholder, utilizzati dalla Commissione per raccogliere contributi sulle questioni di compliance mentre i procedimenti sono in corso.
Nel database SCiDA i documenti relativi a questi appuntamenti erano dodici nel periodo precedente al ritorno di Trump e diventano quattro in quello successivo: una riduzione del 67%.
Il dato è rilevante perché questi incontri rappresentano uno dei principali canali attraverso cui organizzazioni della società civile, imprese concorrenti e ricercatori possono portare elementi all’attenzione della Commissione. Una loro diminuzione può quindi restringere il confronto intorno all’applicazione concreta del regolamento.
Il tema acquista ulteriore peso considerando che il DMA attribuisce ai soggetti terzi un ruolo limitato. Essi non dispongono di un vero diritto al reclamo, a una decisione motivata o all’accesso ai documenti dei procedimenti. La qualità della partecipazione dipende quindi in misura significativa dalle modalità con cui la Commissione sceglie di coinvolgere gli attori esterni.
La stessa Commissione ha riconosciuto nella revisione la necessità di valutare possibili modifiche alle procedure per garantire un accesso più ampio alle informazioni da parte dei terzi.
Anche il linguaggio dei documenti istituzionali cambia
Il brief prova a misurare l’evoluzione dell’attività anche attraverso un’analisi statistica del vocabolario impiegato nei documenti ufficiali.
L’obiettivo non è ricostruire le intenzioni della Commissione, ma verificare quali argomenti risultino maggiormente presenti nei testi prima e dopo l’insediamento della nuova amministrazione americana.
Nel periodo successivo a gennaio 2025 emergono più frequentemente termini come model, intelligence, apps, concerns, dialogue, effectiveness ed evidence. È un lessico coerente sia con il crescente peso dei dossier legati all’intelligenza artificiale sia con una maggiore attenzione alle questioni procedurali.
Nella fase precedente compaiono invece più spesso parole legate alla costruzione dell’architettura del DMA e alla designazione dei gatekeeper, tra cui subsidiaries, headquartered, parent, delineation, presumptions, rebuttal e qualification.
L’autore invita però a evitare interpretazioni deterministiche. L’analisi del linguaggio non consente di stabilire se il cambiamento dipenda dalla maturazione naturale del regolamento oppure da una contrazione delle priorità causata dal nuovo contesto politico. I dati restano compatibili con entrambe le spiegazioni.
Anche al Parlamento europeo cambia l’attenzione
Un’altra indicazione arriva dalle interrogazioni parlamentari rivolte alla Commissione.
Le prime quattro prese in esame dal brief, presentate tra marzo e settembre 2025, avevano un’impostazione piuttosto omogenea. Il DMA veniva interrogato soprattutto come possibile fonte di costi, ostacoli o conseguenze inattese: effetti sulla competitività delle imprese europee, ricadute su Pmi e consumatori, rallentamenti nell’introduzione di nuove funzionalità.
A partire dalla fine del 2025 il tono cambia. Le interrogazioni iniziano a concentrarsi sulla conformità delle imprese alle prescrizioni previste dal regolamento. Nel dicembre 2025 entra nel mirino Booking Holdings, mentre nell’aprile 2026 due eurodeputati interrogano la Commissione sul nuovo programma di verifica degli sviluppatori Android di Google e sulla sua compatibilità con il DMA.
Per l’autore, il passaggio da domande concentrate sui possibili effetti negativi della regolazione a quesiti sulla condotta dei singoli gatekeeper segnala uno spostamento del dibattito verso l’adeguatezza dell’applicazione delle regole.
Il confine giuridico della discrezionalità della Commissione
La questione diventa ancora più delicata sul piano istituzionale.
L’articolo 17 del Trattato sull’Unione europea stabilisce che la Commissione debba esercitare le proprie responsabilità in maniera “completely independent” e perseguire “the general interest of the Union”. La giurisprudenza europea riconosce all’esecutivo comunitario un margine di discrezionalità nello stabilire le priorità dei procedimenti, purché le scelte siano basate su criteri oggettivi e adeguatamente motivate.
È qui che si colloca il limite individuato dal brief. La discrezionalità procedurale consente di decidere l’ordine dei casi, distribuire le risorse e stabilire le priorità. Sarebbe invece molto più problematico utilizzare considerazioni esterne agli obiettivi del DMA, come la gestione dei rapporti commerciali con un Paese terzo, per decidere se procedere o rallentare su una violazione accertata.
Un elemento potenzialmente rilevante è rappresentato dall’articolo 26 del regolamento, secondo il quale la Commissione “shall take the necessary actions to monitor the effective implementation and compliance” con gli obblighi stabiliti dal DMA. Küsters osserva che questa formulazione potrebbe offrire un punto di appoggio giuridico più forte rispetto a quanto avviene nell’applicazione delle tradizionali norme europee sulla concorrenza.
Qualora emergessero prove documentate di un’influenza esercitata sui procedimenti in risposta a minacce tariffarie, secondo l’analisi potrebbe quindi aprirsi anche un terreno di contestazione davanti alla Corte di giustizia.
Il difficile equilibrio tra sovranità digitale e competitività
La tensione descritta dal brief si inserisce in una questione più ampia che attraversa l’intera politica tecnologica europea.
La seconda Commissione von der Leyen ha assunto contemporaneamente diversi obiettivi: mantenere un impianto robusto di regolazione digitale, ridurre gli oneri che incidono sulla competitività, sostenere gli investimenti e rafforzare la sovranità tecnologica del continente. Il rapporto Draghi del settembre 2024 ha contribuito a rendere ancora più centrale l’esigenza di conciliare crescita, capacità industriale e autonomia strategica.
La difficoltà emerge quando le società sottoposte alle regole sono anche tra i principali soggetti dai quali l’Europa cerca capitali e infrastrutture per sostenere lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. È il caso delle Big Tech americane coinvolte nell’espansione del cloud e dei data center e, contemporaneamente, centrali per gli obiettivi dell’AI Continent Action Plan.
Lo studio richiama in questo contesto anche le posizioni di Germania e Francia. Berlino avrebbe forti ragioni economiche per contenere lo scontro con Washington, dato il peso dell’export verso gli Stati Uniti e la dipendenza dell’industria tedesca da infrastrutture tecnologiche americane, soprattutto nel cloud e nei sistemi di pagamento. Parigi ha tradizionalmente mostrato una maggiore propensione verso la sovranità tecnologica, ma resta a sua volta esposta a eventuali conseguenze tariffarie in settori come aerospazio, agricoltura e lusso.
Per le telecomunicazioni il tema riguarda anche le condizioni di accesso agli ecosistemi di cloud, piattaforme e AI sempre più integrati nelle reti e nei servizi degli operatori. Il modo in cui l’Europa regola i grandi fornitori tecnologici contribuisce quindi a definire il contesto competitivo nel quale le telco sviluppano nuovi servizi e infrastrutture.
Il precedente può arrivare fino all’AI Act
È proprio il possibile precedente istituzionale a rappresentare, secondo Küsters, uno degli aspetti più delicati.
L’AI Act, entrato in vigore nell’agosto 2024 e destinato a dispiegare progressivamente i propri obblighi più rilevanti, poggia infatti su un’architettura di enforcement che presenta una vulnerabilità analoga a quella individuata per il DMA. L’European AI Office è inserito nella struttura organizzativa della Commissione e può quindi risentire dello stesso contesto politico-istituzionale.
Se si affermasse l’aspettativa che l’applicazione delle regole europee alle grandi imprese tecnologiche statunitensi possa essere informalmente adattata in funzione delle relazioni diplomatiche, sostiene il brief, questo precedente potrebbe trasferirsi alla futura applicazione dell’AI Act.
La questione riguarda quindi la capacità delle istituzioni europee di separare l’eventuale adattamento tecnico delle norme dalle valutazioni geopolitiche che accompagnano il rapporto con Washington. Una distinzione destinata a diventare ancora più importante con l’aumento degli investimenti nell’intelligenza artificiale e con la crescente centralità dei grandi gruppi tecnologici statunitensi nell’infrastruttura digitale europea.
La proposta: un’autorità indipendente per i mercati digitali
Nelle conclusioni il brief porta i dati raccolti sul terreno delle possibili riforme istituzionali. Per Küsters, la riduzione delle decisioni formali e dei momenti di confronto con gli stakeholder solleva soprattutto il problema di come rendere l’applicazione del regolamento meno esposta alle oscillazioni del quadro politico.
Una delle soluzioni indicate è il trasferimento dei procedimenti di non conformità a una European Digital Markets Authority, separata strutturalmente dal Collegio dei commissari e dotata di un mandato a termine e di un budget protetto. Il modello evocato è quello dell’indipendenza funzionale della Banca centrale europea nell’esercizio della politica monetaria.
L’altra indicazione consiste nel tracciare una separazione più netta tra adattamento regolatorio e rinvio dell’enforcement. Ridurre la complessità procedurale, chiarire le specifiche tecniche o abbreviare i tempi per le imprese che abbiano effettivamente corretto le violazioni può essere coerente con gli obiettivi del DMA.
Diverso, secondo l’autore, sarebbe rallentare o sospendere procedimenti relativi a violazioni confermate in risposta a minacce tariffarie. Una scelta di questo tipo introdurrebbe nella gestione della normativa una finalità estranea al mandato assegnato alla Commissione dal regolamento.
Il confronto sul Digital Markets Act arriva così a toccare un punto più ampio della strategia tecnologica europea. La capacità di Bruxelles di far rispettare le proprie regole mentre cerca capitali, innovazione e cooperazione industriale dalle stesse imprese sottoposte alla vigilanza sarà uno dei test della politica digitale dei prossimi anni. La tenuta dell’autonomia regolatoria europea dipenderà anche dalla possibilità di evitare che l’applicazione delle norme diventi una variabile del negoziato commerciale con le grandi potenze.








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