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Privacy, Garante: “Più tutela per i dati sanitari”

730 precompilato, l’Autorità interviene con alcune linee guida in collaborazione con ministero dell’Economia e Agenzia delle Entrate: “Il contribuente può decidere di non dare il consenso alla trasmissione e comunque deve essere informato”

Pubblicato il 03 Ago 2015

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Attenzione ai dati sanitari nel 730 precompilato: le informazioni potranno essere usate su base volontaria ed essere trasferiti solo in forma aggregata all’Agenzia delle Entrate. Le indicazioni arrivano dall’Autorità per la Privacy che sta collaborando sul tema con il ministero dell’Economia e con l’Agenzia delle Entrate, anche in vista del provvedimento del direttore delle Entrate emanato oggi.

I dati sulle spese sanitarie dei contribuenti italiani – si legge in una nota del Garante – potranno essere utilizzati a partire dal 2016 per il 730 precompilato. Ciò sarà possibile attraverso l’implementazione del sistema Tessera Sanitaria gestito dal Mef – Ragioneria Generale dello Stato, definita in questi mesi grazie alla collaborazione tra Ministero della Salute, Regioni, Associazioni di categoria dei farmacisti e Ordine dei medici. I dati tuttavia potranno essere usati solo su base volontaria ed essere trasferiti solo in forma aggregata all’Agenzia delle Entrate. Inoltre gli stessi dovranno essere cancellati se riferiti a cittadini che non utilizzano la dichiarazione precompilata.

Queste misure di tutela sono state approntate dal Garante per la protezione dei dati personali, in accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) e con l’Agenzia delle Entrate – in due differenti pareri – al fine di rafforzare la riservatezza dei dati sulla salute utilizzati per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata. Dal canto suo, l’Agenzia è già pronta per far partire la seconda fase dell’operazione precompilata in ossequio alle indicazioni del Garante. Con il provvedimento del direttore delle Entrate, infatti, vengono definite le modalità di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie, necessarie per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata.

Il sistema delineato negli atti sottoposti al parere dell’Autorità, uno schema di decreto ministeriale e un provvedimento direttoriale, prevede tre passaggi: i soggetti che erogano servizi sanitari (come medici, ospedali, ambulatori e farmacie) inviano al sistema Tessera Sanitaria – TS (gestito dal Mef) i dati relativi a tutte le prestazioni erogate (dai dati identificativi dell’utente, alla spesa sostenuta), anche di coloro che non usufruiscono della precompilata. In un secondo momento l’Agenzia delle Entrate trasmette al Mef i codici fiscali delle persone a cui predisporrà la dichiarazione precompilata; a quel punto il Mef renderà disponibili i dati sulle spese mediche, ma solo in forma aggregata, delle persone individuate.

Quindi, a partire dal 2016, infatti, il sistema Tessera sanitaria metterà a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel periodo d’imposta precedente, semplificando ancora più la dichiarazione dei redditi per i lavoratori e i pensionati.

I dati che il Sistema Tessera sanitaria fornirà alle Entrate dal 1° marzo di ogni anno sono quelli delle ricevute di pagamento, degli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie effettuate dal contribuente e dal familiare a carico e quelle dei rimborsi erogati. In particolare, tra le spese rientrano i ticket per l’acquisto di farmaci (anche omeopatici) e le prestazioni fornite nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, i dispositivi medici con marcatura CE e i servizi erogati dalle farmacie come per esempio il test per la glicemia. Inoltre, sono inclusi anche i farmaci per uso veterinario, le prestazioni sanitarie quali la visita medica generica, le spese agevolabili solo a particolari condizioni come le cure termali e altre spese.

In considerazione della delicatezza dei dati trattati, che possono rivelare le condizioni di salute di decine di milioni di persone, sono state individuate precise misure a tutela della privacy.

Contribuente informato: tutte le persone che ricevono una prestazione sanitaria devono essere adeguatamente informate sulle modalità di funzionamento del sistema e sui propri diritti, incluso quello di opporsi al trattamento dei dati riferibili alle spese mediche.

Possibilità di opporsi al trattamento dei dati sulla salute: l’utente può sempre decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate ai dati sulle sue spese sanitarie e di non farle inserire nella precompilata. Oppure può chiedere a chi eroga il servizio sanitario, dal farmacista al medico, di non trasmettere i dati della singola spesa al Mef. Per garantire la libera scelta di ognuno e per tutelare anche situazioni sensibili, il diritto di opposizione può essere esercitato anche dalle persone, come il coniuge o i figli (maggiori di sedici anni), che sono fiscalmente a carico.

Solo dati aggregati: l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari abilitati (Caf e professionisti) non possono accedere al dettaglio delle singole spese sanitarie di ogni persona, ma solo ai dati aggregati dal Mef in base alle macro tipologie di spesa. La consultazione in chiaro delle voci sul Sistema TS è consentita esclusivamente al contribuente.

Cancellazione dei dati: mel mese di febbraio di ogni anno, il contribuente potrà accedere al Sistema TS per chiedere la cancellazione delle singole spese affinché non siano più inserite nella dichiarazione precompilata. I dati relativi agli interessati che non rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata saranno comunque cancellati entro il mese di novembre dell’anno successivo al periodo di riferimento. Infatti i soggetti che erogano i servizi sanitari sono già tenuti, dal mese di gennaio 2015, a trasmettere al Sistema TS i dati delle spese sostenute dagli assistiti, ai fini dell’elaborazione della prossima dichiarazione precompilata. Il diritto di opposizione preventivo potrà tuttavia essere esercitato direttamente presso i soggetti che erogano i servizi sanitari solo a partire dal 1° gennaio 2016. Sarà comunque possibile esercitare il diritto di opposizione con riferimento alle spese per le prestazioni sanitarie relative all’anno 2015, richiedendo – dal 1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 – via telefono, posta elettronica o direttamente presso gli uffici competenti, che tali dati siano cancellati dal sistema TS e quindi non siano più utilizzati ai fini dell’elaborazione della precompilata.

Sicurezza dei dati e accessi controllati: per evitare eventuali accessi o trattamenti illeciti, possono consultare i dati solo i soggetti abilitati. Le operazioni effettuate sul sistema sono tracciate. Tutti i dati sono conservati in modo sicuro e trasmessi in forma criptata.

Il Garante della privacy, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in considerazione della estrema delicatezza del tema, hanno costituito un tavolo di lavoro per valutare eventuali modifiche o integrazioni che dovessero rendersi necessarie per rafforzare le tutele i dati personali delle persone interessate.

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