L'ANALISI

Whistleblowing, protezione “hi-tech” per chi denuncia

In vigore dal 29 dicembre, il provvedimento obbliga le società a dotarsi di “almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante”. L’analisi di Margherita Masseroni, Legal Consultant P4I

Pubblicato il 22 Dic 2017

Margherita Masseroni

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È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2017 la Legge 179/2017, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. Il provvedimento entrerà in vigore il 29 dicembre 2017.

La normativa mira ad introdurre misure di protezione, sia nel settore pubblico che privato, nei confronti dei “whistleblowers”. Nel settore pubblico, sono così definiti i dipendenti o collaboratori che segnalano o denunciano condotte illecite tenute all’interno dell’azienda o di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. Invece, nel settore privato, i segnalanti sono i destinatari dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 adottati dalle Società, i quali segnalano illeciti rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello stesso.

L’art. 1 della Lg. 179/2017 apporta delle modifiche al Testo Unico del Pubblico Impiego (d.lgs. 165/2001), tra cui, la previsione che l’identità del segnalante possa essere rivelata solo nei casi espressamente previsti dalla normativa stessa, e l’obbligo per le Società di adeguarsi alle Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni che dovranno essere prossimamente emanate da Anac, previa consultazione del Garante della Privacy. Tali Linee Guida dovranno prevedere l’utilizzo di modalità di segnalazione degli illeciti anche informatiche e promuovere il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto delle segnalazioni.

Sul punto, l’Anac, con una propria nota del 15 dicembre, ha annunciato di aver già iniziato i lavori per la predisposizione delle Linee Guida e per l’istituzione di un proprio Ufficio che si occuperà in via esclusiva del whistleblowing.

Nell’ambito del settore privato, il provvedimento prevede l’introduzione dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater dopo l’art. 6 comma 2 del d.lgs.231/2001. In particolare, il legislatore ha previsto l’obbligatorietà, in capo all’ente che si è dotato di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, di adottare uno o più canali che consentano di effettuare le segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 stesso, che garantiscano la riservatezza dell’identità del segnalante. Altresì, alla lettera b) del comma 2.bis, viene sancito l’obbligo in capo alla Società, di dotarsi di “almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante”.

A conclusione, possiamo soltanto augurarci che, grazie all’introduzione di questa normativa, aumentino le segnalazioni di illeciti e, di conseguenza, la correttezza e trasparenza nella gestione di tutti i processi aziendali e nei rapporti commerciali.

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