L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha
mosso i primi passi sulla regolazione dei contenuti e le opere
protette dal diritto d’autore circolanti in rete, contestualmente
alle misure varate dalle altre Autorità europee di settore. I
primi lineamenti di provvedimento venivano emanati a dicembre dello
scorso anno, con del. 668/10/Cons. Considerati i numerosi dubbi
interpretativi che ha sollevato quest’ultima, da più parti si
sono sollevate diverse riflessioni critiche. Tra queste spiccava
quella sulla repressione da parte di Agcom (la cui legittimità ad
intervenire in materia è stata a diverso titolo messa in
discussione) dell’accesso all’informazione e ai contenuti,
nonché sulla libertà e neutralità della rete.
La delibera, infatti, attribuiva all’Autorità il potere di
repressione della violazione della proprietà intellettuale in
rete, che sfuggiva sia al controllo preventivo del Parlamento che
dell’autorità giudiziaria ad hoc. Nel concreto, il punto più
discusso della delibera è stato quello relativo al sistema del
notice and take down (ossia, notizia e rimozione selettiva di un
contenuto).
Più voci sono state concordi nel ritenere che l’ispirazione al
sistema statunitense non abbia del tutto trovato luogo nella
stesura definitiva. Di fatti, tale sistema di notifica e rimozione
del contenuto “pirata”, negli Usa, prevedeva l’inoltro della
richiesta di rimozione ad un’autorità giudiziaria e non ad
un’autorità amministrativa. L’Agcom ha raccolto le critiche ai
suoi lineamenti, tramite le consultazioni pubbliche effettuate
sulla delibera emanata, dai principali operatori del mercato
contributi consultabili sul suo sito web ufficiale e,
successivamente, ha proceduto ad emanare con del. 398/11/Cons lo
“Schema di regolamento in materia di tutela del diritto
d’autore sulle reti di comunicazione elettronica”.
L’approccio di fondo, pur se temperato, è rimasto lo stesso,
specie sul piano delle garanzie all’utente finale e
sull’offerta legale dei contenuti. Tuttavia, qualche passo avanti
è stato fatto per quel che riguarda la questione dell’intervento
di Agcom, che ad oggi è alternativo e non sostitutivo di quello
dell’Autorità giudiziaria.
Nel nuovo schema regolamentare, anch’esso sottoposto a pubblica
consultazione (in corso di svolgimento), è messa a punto una
procedura “bifasica”. Nella prima, una volta riconosciuto che i
diritti d’autore, oggetto di segnalazione, sono riconducibili al
segnalante, il gestore del sito può rimuoverli, entro 4 giorni;
nella seconda fase, la parte lesa, se non soddisfatta, potrà
rivolgersi all’Agcom che, a seguito di un contraddittorio (di 10
giorni), potrà impartire, nei successivi 20 giorni (prorogabili di
altri 15), o un ordine di rimozione selettiva o il ripristino dei
contenuti illegali (nuovo notice and take down). La procedura che
coinvolge Agcom sarà, quindi, alternativa e non sostitutiva di
quella dell’Autorità giudiziaria, anche se l’eventuale ricorso
al giudice blocca tutta la procedura con archiviazione da parte di
Agcom (questione molto dibattuta in ordine alla legittimità).
Nel caso invece dei siti esteri, qualora Agcom richieda la
rimozione dei contenuti destinati al pubblico italiano in
violazione delle norme sul diritto d’autore e il sito non
ottemperi alla richiesta, viene effettuata una segnalazione alla
magistratura. C’è il rischio che la querelle nata sulla tutela
del diritto d’autore continui a rimbalzare da “punto a
punto”, laddove invece il giusto equilibrio potrebbe essere
raggiunto con un auspicabile intervento del Parlamento, al fine di
evitare qualsivoglia lesione della libertà fondamentale di accesso
all’informazione sulla rete.