IL CASO

Serie A, Dazn e Sky nel mirino Antitrust

Il Garante della Concorrenza ha avviato due istruttorie per pratiche commerciali scorrette. Faro sulla scarsa trasparenza nei contratti, limiti tecnici e mancanza di un’adeguata informazione agli utenti

Pubblicato il 28 Ago 2018

diritti Tv calcio

Dazn e Sky finiscono nel mirino Antitrust. Dopo giorni di polemiche sul malfunzionamento della piattaforma streaming che tasmette le partite della Serie A di calcio e le conseguenti denunce dei consumatori, il Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato due procedimenti istruttori per presunte pratiche commerciali scorrette e possibili violazioni dei diritti dei consumatori nei confronti di Sky Italia e di Perform Investment Limited e Perform Media Services (ovvero Gruppo Perform con nome commerciale Dazn).

Secondo l’Autorità, la società Sky avrebbe adottato modalità di pubblicizzazione dell’offerta del pacchetto calcio per la stagione 2018-2019 che, senza adeguate informazioni sui limiti dell’offerta relativi alle fasce orarie, potrebbero avere indotto i nuovi clienti ad assumere una decisione commerciale non consapevole.

Per quel che riguarda gli abbonati al pacchetto calcio, la condotta di Sky potrebbe presentare profili di aggressività in quanto – a fronte di un significativo ridimensionamento del pacchetto in relazione al numero delle partite trasmesse e in assenza dell’informativa sulla possibilità di recedere dal contratto senza penali, costi di disattivazione e senza la restituzione degli sconti fruiti – avrebbe indotto i clienti a rinnovare l’abbonamento “nell’erroneo convincimento che l’offerta non fosse mutata”, si legge in una nota del Garante Sky potrebbe avere violato l’articolo 65 del Codice del consumo non avendo acquisito il consenso del consumatore rispetto alla nuova opzione del pacchetto calcio 2018/2019.

Per quanto riguarda Dazn, nel mirino è finito il claimquando vuoi, dove vuoi, che farebbe intendere al consumatore di poter utilizzare il servizio ovunque si trovi, omettendo però le limitazioni tecniche che potrebbero renderne difficoltosa la fruizione. Riflettori anche sui messaggi che indicherebbero la possibilità di poter fruire di un “mese gratuito” di offerta del servizio “senza contratto”, mentre in realtà il consumatore stipula un contratto per il quale è previsto il rinnovo automatico.

Secondo il Garante, il cliente creando l’account, darebbe inconsapevolmente il proprio consenso all’abbonamento al servizio, dovendosi attivare per esercitare il recesso e quindi evitare gli addebiti automatici.

Comportamenti, questi, che potrebbero integrare distinte pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 21, 24 e 25 del Codice del Consumo, “presentando sia profili di ingannevolezza rispetto alle informazioni comunicate dal professionista – spiega il Garante – in merito alle caratteristiche tecniche di fruibilità del pacchetto e alle modalità di adesione all’offerta, che profili di aggressività, in quanto il professionista potrebbe aver esercitato un indebito condizionamento nei confronti dei consumatori che, accettando l’offerta per fruire gratuitamente il primo mese del servizio, potrebbero subire un addebito automatico quale conseguenza della sottoscrizione inconsapevole di un contratto”.

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