LA PRECISAZIONE

Agid: “Andiamo avanti con Spid”

All’indomani della sentenza del Tar, l’Agenzia assicura: “Decisione che non incide sugli accreditamenti fatti finora. I gestori continuano a svolgere le proprie attività di erogazione delle identità”

Pubblicato il 14 Ott 2016

F.Me

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La sentenza del Tar del Lazio su Spid “non incide sugli accreditamenti fatti finora da Agid”. All’indomani dell’annullamento di una parte del regolamento di accreditamento deciso dal tribunale amministrativo del Lazio, l’Agenzia per l’Italia digitale assicura che i gestori continuano a svolgere le proprie attività di erogazione delle identità. “Prosegue l’implementazione da parte dei service provider – puntualizza Agid – il cui numero è in continuo aumento, e la diffusione di servizi accessibili con credenziali Spid. Il sistema si conferma uno degli asset strategici fondamentali per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e del Paese”.

Il Tar ha accolto parzialmente il ricorso di Assintel e Assprovider rispetto al tetto di capitale sociale minimo e alla stipula di polizza assicurativa richiesta per l’accreditamento dei gestori di identità digitale.

Entrando nel dettaglio, Agid ha chiarito il reale impatto della sentenza. Per quanto riguarda il capitale sociale minimo, il regolamento “Spid: accreditamento gestori”, emanato da Agid, “non fa alcun riferimento specifico al capitale sociale ma si limita a richiamare i principi contenuti nell’art.10comma 3 Dpcm del 24/10/2014 già annullato il 24 marzo 2016 da una sentenza del Consiglio di Stato”, spiega ancora l’Agenzia. Dunque già dal momento della pronuncia del Consiglio di Stato, l’Agenzia ha operato nella consapevolezza che il capitale sociale minimo non fosse più requisito per l’accreditamento dei gestori.

Inoltre va considerato che il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (Cad) per i soggetti che intendono avviare l’attività di gestore dell’identità digitale, prevede un tetto massimo di capitale sociale di cinque milioni di euro e una graduazione specifica in proporzione al livello di servizio offerto. Sarà compito dell’Agenzia fissare le nuove regole tecniche per l’accreditamento in base alle indicazioni fornite dal nuovo Cad.

Per quanto riguarda la stipula di polizze previste per la copertura dei rischi che derivano dall’’attività di identity provider, il nuovo Cad prevede la definizione di una graduazione che possa assicurarne l’adeguatezza in proporzione al livello di servizio offerto dal gestore.

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