GIUSTIZIA

Lo Spid si estende ad avvocati, tribunali, corti e procure

Gli emendamenti in commissione Giustizia alla Camera per adeguare il processo civile telematico al sistema pubblico di identità digitale. Varata anche la riforma del deposito telematico degli atti e dei documenti processuali. L’analisi dell’avvocato Michele Gorga

Pubblicato il 25 Feb 2016

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Negli emendamenti licenziati dalla Camera dei deputati spicca la previsione dell’inserimento, nelle norme di attuazione del codice di procedura civile, dell’adeguamento alle modalità di identificazione ed autenticazione degli utenti al Pct conforme al sistema pubblico di identità digitale ossia allo Spid. La previsione è di ampia portata perché comporta che non solo il Consiglio Nazionale Forense ed i vari ordini locali, ma anche il Csm e gli Ordini professionali degli ausiliari del processo, nonché i Tribunali le Corti e le Procure dovranno essere accreditati, i primi come erogatori dell’identità digitali (ID), i secondi come Server Provider (SP) da parte all’Agenzia per l’Italia Digitale nel rispetto del Dpcm 2014 e dei regolamenti Agid.

Varata anche la riforma delle modalità di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti con la nuova previsione che il rilascio dell’attestazione di avvenuto deposito, da parte del sistema informatico, avverrà in automatico al momento del caricamento degli atti processuali e dei documenti da parte dei legali. Saranno, quindi, sollevate le cancellerie dal relativo onere ma anche dalla relativa attività dell’esercizio decisorio di esclusione o ammissione degli atti nel fascicolo telematico che, come più volte ha sostenuto la dottrina e la giurisprudenza, è attività propria che spetta alla giurisdizione e non all’organo amministrativo.

Per far fronte agli inconvenienti del malfunzionamento del sistema informatico se ne prevede il costante monitoraggio con la previsione dell’automatica rimessione in termini delle parti processuali, al ripristino, quindi in automatico. Non vi sarà, quindi, più bisogno, in ragione delle interruzioni, di chiedere la deroga al Presidente del Tribunale per il deposito cartaceo degli atti che era stato impossibile depositare telematicamente.

Merita poi particolare attenzione la norma che finalmente prevede che gli atti processuali saranno per schemi, ossia pagine Web di modelli da compilare con il riempimento dei relativi campi e che, ferma la non modificabilità nel loro contenuto informativo, dovranno consentire l’agevole fruizione indipendentemente dalle dimensioni dell’apparato di visualizzazione. I nuovi depositi così consentiranno ciò che fino ad oggi era impossibile ossia i collegamenti ipertestuali e il rimando ad immagini, filmati e tracce sonore. Lo scopo finale, oltre quello di migliorare sempre più le potenzialità del prodotto Pct è quello di evitare la stampa su carta alla quale giudici e avvocati sono oggi costretti per avere una visione d’insieme degli atti processuali.

Anche le persone diversamente abili potranno poi fruire, attraverso gli apparati informatici, del Pct e si prevede il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto alle specifiche tecniche sulla forma allo schema informatico dell’atto quando l’atto ha comunque raggiunto lo scopo. Sanzioni pecuniarie sono poi previste se gli atti difensivi saranno redatti in difformità delle specifiche tecniche se il loro scopo è quello di ledere l’integrità del contraddittorio.

Cambia anche la disciplina delle modalità di tenuta e di conservazione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo informatico, nonché le modalità di accesso al fascicolo e si introduce , in via generale, come già è stato fatto per la giustizia amministrativa, il principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, e la struttura a campi necessari per l’implementazione delle informazioni dei registri del processo, per assicurarne la rapida consultazione.

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