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Riforma Madia, la Consulta blocca il taglio delle in house Ict

La sentenza della Corte Costituzionale dichiara illegittime le norme sulle partecipate che, però, sono già in vigore. E spunta l’ipotesi ritiro. In ballo la riduzione delle società pubbliche

Pubblicato il 28 Nov 2016

F.Me

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La scure della Corte Costituzionale si abbatte anche sulla riorganizzazione delle in house Ict. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità della riforma Madia sulla PA nella parte in cui prevede che l’attuazione, attraverso i decreti legislativi, possa avvenire con il semplice parere della Conferenza Stato-Regioni o Unificata. Nel mirino, appunto, le norme relative a partecipate (anche Ict) che stabiliscono la riduzione – complessivamente da 8mila a mille – delle società e un controllo serrato da parte del Mef e della Corte dei Conti.

Nessun problema invece per il Cad: sono stati infatti respinti i dubbi di legittimità costituzionale relativi alla delega. I decreti che riguardano le partecipate sono già in vigore. E dunque non si esclude l’ipotesi ritiro, dato che i correttivi ex post non avrebbero effetto.

Dichiarati illegittimi anche i decreti su dirigenza pubblica, dipendenti pubblici e servizi pubblici locali. I provvedimenti sulla dirigenza pubblica e sui servizi pubblici locali appena approvati in Consiglio dei Ministri potrebbero essere bloccati in uscita e il timbro del Quirinale per questi diventerebbe superfluo. Per quanto riguarda il testo unico sul pubblico impiego il problema non si pone, visto che la presentazione era prevista per febbraio. Quanto alla legge deroga, da cui i decreti discendono, dovrebbe essere rivista con anche una riapertura dei termini, ovvero delle scadenze per la definizione dei provvedimenti di attuazione.

“Le pronunce di illegittimità costituzionale colpiscono le disposizioni impugnate solo nella parte in cui prevedono che i decreti legislativi siano adottati previo parere e non previa intesa”, si spiega nella sintesi della sentenza.

La Consulta, guardando al futuro, sottolinea comunque che “le eventuali impugnazioni delle norme attuative dovranno tener conto delle concrete lesioni delle competenze regionali, alla luce delle soluzioni correttive che il Governo, nell’esercizio della sua discrezionalità, riterrà di apprestare in ossequio al principio di leale collaborazione”.

Nel dettaglio l’articolo 4 del decreto sulle partecipate stabilisce che potranno continuare ad esistere solo le società che producono “servizi strettamente necessari” come servizi di interesse generale, progettazione e realizzazione di opere pubbliche e l’autoproduzione di beni e servizi strumentali (grazie alle nuove regole vengono esentate, almeno per il primo anno, circa 40 società partecipate, tra cui aziende come Eur Spa, Ferrovie dello Stato, Poste, Anas, Expo e l’Istituto poligrafico e zecca dello Stato).

Il decreto ha quindi dato il via ad un piano di razionalizzazione di tutte le partecipate pubbliche con l’eliminazione di quelle senza dipendenti, o di quelle con più amministratori che dipendenti, o con un fatturato medio inferiore al milione. Le nuove regole prevedono, inoltre, un amministratore unico per le società partecipate (per specifiche motivazioni di adeguatezza organizzativa potranno essere creati anche Consigli di amministrazione da 3 o 5 membri) e un tetto massimo al suo compenso, e a quello di tutti i dirigenti, di 240mila euro all’anno. Il decreto elimina le società in perdita, ossia, quelle che negli ultimi 5 anni di bilanci hanno registrato quattro bilanci in rosso e quelle inutili per la collettività e che non generano profitti.

Gli enti dovranno tenere nei loro bilanci un fondo vincolato per gli accantonamenti per le perdite, una sorta di “copertura rischio d’impresa”. Le pubbliche amministrazioni che non presenteranno un piano di razionalizzazione, fusione e soppressione saranno obbligate al pagamento di una sanzione, variabile tra i 5.000 e 500.000 mila euro. A vigilare ci sarà un organo predisposto del Ministero dell’Economia che avrà veri e propri compiti ispettivi sulle aziende: potrà, infatti, effettuare ispezioni presso gli uffici della società e chiedere ad esse l’esibizione di commenti ed atti che ritenga necessario esaminare, potrà inoltre, laddove si presentino irregolarità, aprire una fase di amministrazione straordinaria, fase in cui i poteri passeranno al Governo ed in particolare al Mef.

Le società partecipate dalla PA potranno fallire come tutte le altre aziende, e seguiranno le regole ordinarie nate con il regio decreto del 1942 (il numero 267) e poi modificate dalle riforme successive. Si complica, inoltre, la procedura per l’apertura di nuove aziende pubbliche che dovrà attuarsi tramite consultazione pubblica con atto deliberativo che dovrà essere inviato alla sezione locale della Corte dei Conti e all’Antitrust, previa spiegazione della finalità della nuova società attraverso una relazione tecnica in cui si spieghino le motivazioni istituzionali, e dopo autorizzazione, potrà nascere solo tramite decreto della Presidenza del consiglio su proposta del ministero dello Sviluppo economico e del ministero competente.

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