LE NUOVE NORME

Intercettazioni via trojan, a rischio cittadini estranei alle vicende processuali

Dal 1° settembre incluse anche le dimore private. La prassi rischia l’effetto boomerang: non sarà facile bilanciare il principio di proporzione con l’esigenza di tutelare i diritti fondamentali dell’indagato ma soprattutto la riservatezza di persone non coinvolte nei fatti. L’analisi dell’avvocato Gian Filippo Schiaffino

Pubblicato il 14 Mag 2020

Gian Filippo Schiaffino

Partner fondatore presso Amtf Avvocati

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Il d.l. 29 aprile 2020 n. 28 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile), seppur a prima vista incentrato sulla gestione dell’attuale emergenza sanitaria, contiene anche provvedimenti urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni. Lo stesso infatti ha prorogato per l’ennesima volta, dopo già due rinvii dal 1° gennaio 2020 al 1° marzo 2020 e poi dal 1° marzo 2020 al 1° maggio2020, l’entrata in vigore delle norme relative alle intercettazioni di conversazioni previste dalla L. n. 103/2017 c.d. “Riforma Orlando”. E’ possibile che il blocco delle attività giudiziarie previsto fino all’11 maggio u.s., dovuto all’emergenza Covid-19, abbia indotto a posticipare ulteriormente l’efficacia di una normativa che inciderebbe indubbiamente sull’organizzazione e sui mezzi tecnologici degli uffici giudiziari interessati.

Il nuovo termine ora è il 1° settembre 2020 e, quindi, la disciplina si applicherà solo ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020, sempre che nei prossimi mesi non si registrino altri dietrofront.

Uno degli aspetti più discussi della riforma, sotto il profilo della tutela di alcuni diritti costituzionali, è certamente quello relativo al captatore informatico (c.d. trojan). Questo potente e invasivo strumento, dopo essere stato ammesso dalla Cassazione Penale a Sezioni Unite nel 2016 solo per gravissimi reati, ha trovato formalmente cittadinanza nel nostro ordinamento grazie al d.lgs. n. 216/2017 – attuativo della legge di riforma – con riguardo alle intercettazioni tra presenti. L’intercettazione attraverso captatore informatico avviene con l’autoinstallazione di un virus su smartphone, tablet, computer, che potenzialmente consentirebbe di carpire dati in entrata e in uscita oltre che di attivare microfono e fotocamera.

L’uso dei trojan è stato fin dal principio ammesso per varie tipologie di reati: gli stessi per cui erano consentite le normali intercettazioni telefoniche ai sensi dell’art. 266 cod. proc. pen. (reati puniti con l’ergastolo o con una pena superiore nel massimo a 5 anni, associazione mafiosa, stupefacenti, stalking, ecc.). Vi è sempre stata però una condizione: per poter procedere nei luoghi di privata dimora deve sussistere il fondato motivo di ritenere che sia in corso un’attività criminosa.

Dal 1° settembre 2020 invece sarà sempre consentito utilizzare il captatore informatico, anche in luoghi di privata dimora, oltre che per alcune tipologie di delitti gravissimi (quali i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo e criminalità organizzata, ecc.) anche in indagini concernenti delitti contro la PA puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, che siano stati commessi non solo da pubblici ufficiali (così come originariamente previsto dalla “Legge Spazzacorrotti” n. 3/2019), ma anche dagli incaricati di pubblico servizio (come specificato in seguito dal d.l. n. 161/2019 convertito con modifiche dalla  l. n. 7/2020).

È ovvio che l’intercettazione in luoghi di privata dimora potrebbe coinvolgere soggetti del tutto estranei alle indagini e la cui riservatezza meriterebbe un’adeguata tutela: è di conseguenza inevitabile domandarsi se si riveleranno sufficienti le attuali misure relative quali, ad esempio, lo stralcio delle intercettazioni ritenute “irrilevanti” dal giudice.

Inoltre, la forza espansiva di tale strumento si coglie laddove si consideri che, in virtù della citata l. n. 7/2020, i flussi informativi potranno essere ottenuti anche con riferimento a reati diversi da quelli per i quali è stato originariamente disposto l’uso dei trojan, purché per tali diversi reati ne sia comunque consentita l’adozione e le informazioni siano indispensabili per il loro accertamento in base a una valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice.

In conclusione, occorrerà osservare con estrema attenzione come la disciplina sopra richiamata sarà calata nella prassi, alla luce della necessità di bilanciare il principio di proporzione con l’esigenza di tutelare i diritti fondamentali dell’indagato, oltre che la riservatezza delle persone estranee alle vicende processuali ma sottoposte loro malgrado ai trojan.

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