IL PARERE

Cloud per la PA, l’Antitrust: “Interoperabilità criterio chiave per gara accordo quadro”

Il parere dell’Autorità in merito alla fornitura dei servizi IaaS e PaaS nonché per quelli professionali di supporto. “Scongiurare effetti di lock-in tecnologico”. E sull’Organismo di supervisione e controllo no a corsie preferenziali per i provider rappresentati o a scambio di informazioni tra concorrenti

Pubblicato il 29 Set 2020

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Adottare la formula del punteggio economico quanto più lineare possibile per un reale confronto competitivo e valorizzare – nella valutazione dell’offerta tecnica – l’interoperabilità e la capacità di migrazione dei servizi tra fornitori, per scongiurare possibili effetti di lock-in tecnologico: queste le due indicazioni chiave contenute nel parere dell’Antitrust in merito alla Gara a procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di servizi cloud IaaS e PaaS in un modello di erogazione pubblico nonché per la prestazione di servizi connessi, servizi professionali di supporto all’adozione del cloud, servizi professionali tecnici per le Pubbliche Amministrazioni.

“Si ritiene opportuno che la procedura competitiva debba selezionare più operatori in grado di fornire i servizi cloud alle pubbliche amministrazioni. In tal senso, si apprezza l’utilizzo di un accordo quadro e del meccanismo del cosiddetto “configuratore”, il quale può garantire, in astratto, un continuo processo concorrenziale tra operatori, fornendo al contempo uno strumento di selezione efficace per le amministrazioni pubbliche, riducendo i tempi e le risorse necessarie alla selezione dei contraenti. Tuttavia, occorre assicurarsi che lo strumento di selezione permetta in concreto un continuo confronto competitivo tra fornitori”, si legge nel parere.

L’Autorità presieduta da Roberto Rustichelli auspica che “laddove vi sia incertezza sui prezzi dei servizi e dei prodotti o vi sia una dinamica discendente degli stessi, sia adottata una formula di calcolo del punteggio economico quanto più lineare possibile. Infatti, l’eccessiva concavità potrebbe disincentivare il confronto concorrenziale sui termini economici”. Si richiede, altresì, di “valorizzare, nella valutazione dell’offerta tecnica, l’interoperabilità e la capacità di migrazione dei servizi tra fornitori, così da scongiurare possibili effetti di lock-in tecnologico”.

L’Autorità segnala inoltre che potrebbe emergere un elemento critico riguardante la composizione e le funzioni dell’Organismo di supervisione e controllo, che stabilirà le tempistiche e le modalità di aggiornamento dei prezzi. “In tale organismo saranno rappresentati i provider che hanno stipulato l’accordo quadro, i quali potranno decidere congiuntamente le modalità e le tempistiche del processo di revisione dei prezzi. Appare necessario, pertanto, che le procedure e le tempistiche di revisione delle condizioni tecnico-economiche dei servizi siano stabilite senza il consenso determinante dei rappresentanti degli aggiudicatari”. Secondo l’Antitrust “occorre, altresì, introdurre regole di funzionamento dell’Organismo di supervisione e controllo atte ad evitare lo scambio di informazioni tra concorrenti in merito alle condizioni tecnico-economiche dei servizi da essi erogati”. L’Autorità “confida che le considerazioni esposte possano essere utili in sede di definizione del bando di gara per la fornitura dei prodotti in oggetto”.

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