La norma del Molise che, ai fini dell’autorizzazione degli impianti Tlc, pone a carico degli operatori l’obbligo di prestare una fideiussione per gli oneri di ripristino ambientale, è “illegittima”: lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 108 relativa alla disposizione della legge della Regione Molise numero 20 del 2006.
La Consulta ha riscontrato che la previsione regionale esaminata impone agli operatori di telecomunicazioni una prestazione di contenuto pecuniario (quale è la stipula di un contratto a titolo oneroso, ossia di una polizza fideiussoria), non espressamente prevista tra quelle tipizzate dal Codice delle comunicazioni elettroniche.
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Impianti Tlc, la sentenza della Consulta contro il Molise
Il divieto di aggravare il procedimento di concessione dei permessi costituisce, infatti, una scelta che risponde a esigenze di uniformità e celerità nella realizzazione delle reti di telecomunicazione, per garantire un servizio più omogeneo e inclusivo nel territorio nazionale e promuovere l’accesso alle tecnologie digitali.
Si tratta, dunque, di obiettivi fondamentali al fine di dare impulso alla coesione sociale ed economica, anche a livello locale.
Vale il Codice delle comunicazioni elettroniche
La Corte ha invece ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale di un’altra disposizione della stessa legge della Regione Molise, ove si prevede che all’istanza di autorizzazione sia allegato un atto d’impegno alla corretta manutenzione dell’impianto e al ripristino del sito al momento della sua disattivazione.
Infatti, questa disposizione non determina alcun aggravamento della procedura di autorizzazione, ma si limita a ribadire e a specificare il contenuto di un obbligo già previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche.
L’infrastrutturazione 5G prevale sui regolamenti comunali
Negli ultimi anni la giurisprudenza è più attenta alle esigenze di infrastrutturazione Tlc in Italia. In una recente sentenza (n. 1108/2025), il Tar Puglia, sede di Lecce, ha accolto il ricorso di Inwit contro il Comune di Aradeo (LE), che aveva negato l’autorizzazione alla realizzazione di una nuova torre di telecomunicazione in via Elsa Morante. Il tribunale amministrativo ha sancito un principio fondamentale: “Gli interessi pubblici connessi allo sviluppo della rete infrastrutturale di telecomunicazione per l’esecuzione del Piano Italia 5G del Pnrr sono prevalenti su qualsiasi diversa previsione comunale”.
Il Tar ha affermato che diniego espresso dal Comune è illegittimo, perché in contrasto con la normativa nazionale che permette esplicitamente di derogare ai regolamenti comunali quando un’opera è finalizzata al rapido raggiungimento degli obiettivi del Piano 5G. In particolare, la decisione richiama l’art. 4, comma 7-bis, del D.L. n. 60/2024, che consente questa deroga per accelerare la realizzazione delle infrastrutture.
La sentenza del Tar Lecce rappresenta un precedente importante per tutti i casi in cui i Comuni tentano di bloccare opere legate al Piano Italia 5G, opponendosi per ragioni urbanistiche o politiche: l’interesse pubblico nazionale allo sviluppo digitale e all’attuazione del Pnrr ha carattere prevalente.
Va nella stessa direzione la recente sentenza del Tar per la Lombardia, Sezione di Brescia, che ha sancito che l’installazione di un’antenna 5G a Ponteranica, nel Parco dei Colli di Bergamo, è di fondamentale supporto al servizio pubblico e alla coesione sociale. Il Tar regionale ha accolto il ricorso presentato da Inwit, la società incaricata di realizzare l’infrastruttura nell’ambito del Piano Italia 5G. La decisione, che ribalta il parere contrario della Commissione per il Paesaggio del Parco dei Colli, riconosce la necessità dell’infrastruttura per l’attuazione della rete digitale in aree altrimenti non coperte da servizi di telecomunicazione.
Quadro regolatorio ancora incerto per le Tlc
Tuttavia altre pronunce di tribunali amministrativi regionali hanno adottato orientamenti differenti, privilegiando la tutela del paesaggio e la partecipazione civica rispetto all’espansione delle infrastrutture di telecomunicazione. È il caso del Tar Marche ha accolto il ricorso di cittadini e amministrazione comunale contro l’installazione di un’antenna 5G alta oltre 30 metri in località San Giorgio, a Belforte del Chienti.
A Roma il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di un operatore di telecomunicazioni contro il Comune, che aveva annullato l’autorizzazione per un’antenna 5G nel rione San Saba. La sentenza ha riconosciuto la legittimità dell’azione comunale, sottolineando l’importanza di preservare lo skyline della Capitale e di evitare un aumento indiscriminato delle emissioni elettromagnetiche.
A Senigallia, il Tar Marche ha accolto il ricorso di un comitato di cittadini contro l’installazione di un’antenna per la telefonia mobile su una collina panoramica della città. In Liguria, il Tar ha annullato l’autorizzazione per un’antenna 5G a Cipressa sulla base del riconoscimento di un vincolo idrogeologico nella zona interessata. E il Tar Campania ha respinto il ricorso di Iliad contro il Comune di Caserta, che aveva ordinato la rimozione di un’antenna in costruzione nei pressi dell’Ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano”.