IL RICORSO ALLA UE

Fusione Wind-3, Fastweb punta i piedi e passa alle vie legali

L’azienda presenta ricorso al Tribunale UE contro la decisione della Commissione europea che ha autorizzato il merger italiano in nome di un maggiore equilibrio di mercato. Nel mirino anche la concessione a Iliad degli asset ridondanti

Pubblicato il 31 Gen 2017

Andrea Frollà

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Fastweb prova a mettersi di traverso nel triangolo Wind3Iliad e sposta la battaglia sul fronte legale. Con un ricorso inoltrato al Tribunale dell’Unione Europa la società guidata da Alberto Calcagno ha chiesto di “annullare integralmente” la Decisione della Commissione UE che lo scorso settembre ha autorizzato la fusione Wind-3 e il collaterale ingresso di Xavier Niel sul mercato italiano. Il documento inviato a Bruxelles contiene una cinquantina di pagine, che CorCom ha potuto visionare, con cui Fastweb spiega perché andrebbe annullato il via libera della Commissione al merger fra i due operatori controllati da Hutchison e Vimpelcom. I motivi di merito individuati da Fastweb spaziano dal fronte procedurale a quello sostanziale e toccano il tema della concorrenza, il passaggio di torri e frequenze a Iliad (il nocciolo vero del ricorso), i rischi per il mercato wholesale e gli Mvno e e altro ancora.

Secondo la telco del gruppo Swisscom l’istruttoria della Commissione è “viziata da gravi ed evidenti omissioni anzitutto di ordine procedurale” tra cui rientrano la “mancata predisposizione di una procedura trasparente e non discriminatoria prima e dopo della presentazione degli impegni finali” nonché la “assenza di market test”. Fastweb, si legge nel dispositivo, sostiene che “la Commissione ha adottato la propria decisione senza predisporre una procedura sufficientemente precisa, strutturata e trasparente e quindi idonea a valutare gli impegni presentati dalle parti e a garantire un’adeguata tutela del mercato”. In particolare, aggiunge la compagnia, “non ha assicurato che il procedimento di selezione dell’acquirente avvenisse in modo da garantire il miglior risultato sotto il profilo del superamento delle criticità sollevate dalla concentrazione”.

Entrando più nelle questioni di merito, Fastweb si appella a un “manifesto errore di valutazione e alla carenza nell’indagine per aver ritenuto l’ingresso di un nuovo Mno (mobile network operator, ndr) sufficiente di per sé a risolvere gli effetti orizzonatali della fusione, senza considerare i fattori che avevano determinato il successo di H3G”. Rispetto a questo punto il dispositivo cita la strategia aggressiva sui prezzi praticata da Niel in patria e il rischio che in Italia dopo aver acquisito un’ampia base clienti Iliad “si adatti ai prezzi ritenuti tollerabili dai 3 player maggiori”, facendo venir meno qualsiasi pressione competitiva tale da eliminare gli effetti orizzontali della concentrazione. La Commissione europea, aggiungono gli avvocati di Fastweb, “non si è preoccupata di verificare se il nuovo Mno disponesse di capacità operative, condizioni economiche e incentivi almeno equivalenti a quelle di cui beneficiava H3G”.

C’è poi la faccenda tutt’altro che secondaria legata al famoso “spezzatino” di Wind-3, ossia l’insieme di frequenze e siti di trasmissione che il duo Wind-3 ha dovuto cedere a Iliad per ottenere il disco verde dell’Unione europea e a cui si era interessata anche Fastweb. “È erronea anzitutto la valutazione dell’adeguatezza dello spettro radio di cui dovrebbe venire a disporre il nuovo Mno – si legge nel ricorso -. Il confronto con la dotazione di frequenze di H3G pre-fusione di per sé pone seri dubbi circa la sufficienza della dotazione spettrale prevista dagli Impegni Finali. Si tratta in ogni caso di una criticità che la Commissione dapprima ha sollevato e poi ha trascurato del tutto ai fini della Decisione”.

Tra gli altri punti toccati dal ricorso di Fastweb, sette in tutto, rientrano pure i presunti errori rispetto a: “valutazione e difetto d’istruttoria nel fondare l’analisi della concentrazione e degli impegni sull’assunto errato che il prezzo sia il solo fattore competitivo importante, trascurando qualità e convergenza”; “valutazione dell’idoneità degli impegni a risolvere le preoccupazioni di effetti coordinati sul mercato al dettaglio e carenza d’indagine anche in merito alla compatibilità dei contratti di roaming”; “valutazione dell’idoneità degli impegni a rispondere alle preoccupazioni concorrenziali sul mercato dell’accesso all’ingrosso e raccolta delle chiamate su reti mobili” e “violazione del principio di buona amministrazione (difetto d’istruttoria) per aver accettato Iliad come acquirente idoneo senza prendere in considerazione i rischi per l’efficacia degli impegni inerenti al suo ingresso”.

Per tutti questi motivi Fastweb si è rivolta al Tribunale Ue, chiedendo di “annullare integralmente la Decisione e condannare la Commissione la pagamento delle spese di giudizio”. Una pronuncia sul ricorso di Fastweb, che potrebbe addirittura mettere a rischio il merger fra Wind e 3 causare grosse grane alle due controllanti straniere, dovrebbe arrivare entro 18 mesi.

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