LE NUOVE MISURE

5G, ok al rialzo dei limiti elettromagnetici ma il Governo ci ripensa sull’operator attack

Disco verde del Senato al disegno di legge Concorrenza che ora passa alla Camera. Approvato l’emendamento che prevede il passaggio da 6 a 15 volt metro e passa quello dell’ultim’ora che elimina il divieto per le telco di proporre tariffe ad hoc sulla base dell’operatore di provenienza

Pubblicato il 15 Nov 2023

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Via libera in prima lettura dall’aula del Senato al ddl Concorrenza. Adesso si attende che il disegno di legge annuale sul mercato e la Concorrenza 2022 approdi alla Camera per il secondo passaggio parlamentare. Il testo rientra tra gli impegni assunti dall’Italia nell’ambito nel Pnrr e interviene su diversi settori: dall’energia, alle telecomunicazioni, passando per il commercio. All’esito dei lavori della commissione Industria di Palazzo Madama, il provvedimento che era stato licenziato il 20 aprile dal Consiglio dei ministri, si compone di 21 articoli: 10 in più rispetto al testo base.

“L’approvazione oggi al Senato del Ddl Concorrenza rappresenta un ulteriore significativo passo in avanti verso la modernizzazione del nostro Paese, grazie alla rimozione di ostacoli regolatori anacronistici e all’introduzione di misure a vantaggio della competitività delle imprese e dei diritti dei consumatori – commenta il ministro delle Imprese, Adolfo Urso – Si tratta di obiettivi che il nostro Governo, peraltro, sta perseguendo in tutti i suoi provvedimenti, come avvenuto con il Dl Asset che ha introdotto maggior concorrenza e trasparenza nel settore dei taxi e del trasporto aereo. Ringrazio i senatori per l’importante contributo apportato in sede di esame del Ddl, con l’obiettivo di portarlo ad approvazione definitiva alla Camera dei Deputati entro la fine dell’anno, rispettando così anche gli impegni assunti nell’ambito del Pnrr. Finora la legge sulla concorrenza non era mai stata approvata per due anni consecutivi: in quindici anni, dal 2009, era stata portata a termine dai precedenti governi solo due volte, nel 2017 e nel 2022. Questa sarà la terza, con l’orizzonte di realizzarla ogni anno come prescrive la legge, con puntualità e determinazione. L’avevamo detto e l’abbiamo fatto. Questo è il Governo del fare”.

Due le novità sul fronte delle Tlc: l’aumento dei limiti elettromagnetici e l’operator attack.

5G e limiti elettromagnetici

In materia di telecomunicazioni, assume particolare rilevanza l’adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici per lo sviluppo della rete 5G. In particolare, è previsto che “i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità” vengano adeguati “alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche”. Ne deriva, dunque, un innalzamento dei limiti dagli attuali 0,6 V/m a 15V/m “per quanto attiene all’intensità di campo elettrico E”.

Per quanto riguarda, invece, “l’intensità di campo magnetico H” i limiti verrebbero alzati “a un valore pari a 0,039 A/m, e per quanto attiene alla densità di potenza D a un valore pari a 0,59 W/m2”. Questi ultimi due valori sono frutto di un emendamento, presentato dal Governo, con cui i limiti sono stati ulteriormente innalzati rispetto a quanto proposto in un primo momento dalla maggioranza.

La questione “operator attack”

Il testo approvato dal Senato introduce nel Codice delle comunicazioni elettroniche un obbligo di non discriminazione per i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica. Anche in questo caso è intervenuto il Governo con un emendamento per definire quali siano le pratiche vietate dalla norma e che va a modificare un altro emendamento presentato da FdI e Lega che puntava a mettere fine alla pratica che consente alle telco di proporre offerte differenziate sulla base dell’operatore di provenienza.

L’emendamento del governo prevede, in particolare, che i fornitori “non possono utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del database per la portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare offerte agli utenti finali aventi a oggetto requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza”. La norma in realtà ristabilisce la situazione attuale, vietando di fatto solo le offerte già vietate in base a quanto previsto da Agcom.

In partica nessuno stop alla pratica del cosiddetto “operator attack”.

Il testo dell’emendamento sull’operator attack

  1. All’articolo 98-duodecies del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non possono utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del data base per la portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare offerte agli utenti finali aventi a oggetto requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza».

Contratti di servizio a tempo determinato, più tutele per gli utenti

Infine viene riconosciuta maggiore tutela per i consumatori nei contratti di servizio a tempo determinato con clausola di rinnovo. La norma, infatti, dispone che “il professionista, trenta giorni prima della scadenza del contratto, è tenuto ad avvisare il consumatore della data entro cui può inviare formale disdetta”. La mancanza di tale comunicazione “consente al consumatore, sino alla successiva scadenza del contratto, di recedere in qualsiasi momento senza spese”.

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