IL CASO

Aiga contro la delibera Agcom: “Controversie fra utenti e operatori Tlc vanno gestite dagli avvocati”

Secondo l’Associazione che rappresenta i giovani legali il nuovo regolamento, che abilita commercialisti ed esperti contabili alla risoluzione dei dissidi può ledere il diritto alla difesa dei cittadini. “Ingiustificata e inammissibile scissione della fase precontenziosa con quella giurisdizionale”

Pubblicato il 07 Gen 2022

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Il contenuto del nuovo regolamento emanato dall’Agcom, che abilita i dottori commercialisti e gli esperti contabili alla risoluzione delle controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni elettroniche, preoccupa l’Aiga, Associazione Italiana Giovani Avvocati. Lo si legge in un comunicato pubblicato sul sito dell’Autorità.

I punti critici della delibera

Secondo l’Aiga, tali procedure conciliative stragiudiziali, seppur non celebrate innanzi all’Autorità Giudiziaria e sebbene non definite con sentenza, sono sempre state appannaggio pressoché esclusivo degli avvocati, uniche figure professionali in grado di assicurare la migliore tutela giuridica al cliente-consumatore.

La delibera n. 390/21/Cons, invece, non sembra tener conto della necessità che a rappresentare il cittadino siano professionisti adeguatamente preparati ad affrontare anche l’eventuale fase processuale successiva alla mancata conciliazione con l’operatore delle comunicazioni elettroniche, di contro appare porre l’accento unicamente sul requisito dell’iscrizione ad un albo.

I Giovani Avvocati sostengono che l’affidamento dei consumatori ad altre categorie professionali in tali rimedi stragiudiziali, infatti, presuppone un’ingiustificata e inammissibile scissione della fase precontenziosa con quella giurisdizionale, momenti che devono invece essere considerati nel loro insieme, a maggior ragione in considerazione del fatto che il tentativo di conciliazione presso tali camere arbitrali è condizione di procedibilità per la proposizione delle domande giudiziali.

“Tale ultimo assunto pone non pochi dubbi sulla legittimità della Delibera Agcom in quanto in contrasto con l’art. 3, comma 6, della L. n. 247/2012, stante la chiara contiguità tra il rimedio arbitrale e il rimedio giudiziario”, sottolinea la nota.

La richiesta dell’Aiga

“L’ampliamento di forme di assistenza non qualificata, perché poste in essere da soggetti estranei al mondo forense, riduce, di fatto, ad un mero dato stilistico la portata dell’art. 24 Cost., e rischia di compromettere seriamente la tutela dei diritti dei cittadini e svilire la professionalità della avvocatura e delle sue competenze esclusive nelle materie giuridiche, nella specie, del diritto dei consumatori già previsto dal dm 163/2020 in materia di specializzazioni forensi”, afferma Francesco Paolo Perchinunno, presidente dell’Aiga, che aggiunge: “Va inoltre considerata l’evidente illegittimità del regolamento dell’Agcom approvato a seguito di una Delibera in aperto contrasto con l’art. 3 della legge professionale forense”.

L’Aiga, dunque, auspicando un revirement dell’Agcom e l’immediata revoca della illegittima Delibera n. 390/21/Cons, quanto meno nella parte in cui abilita alla risoluzione delle controversie i dottori commercialisti e gli esperti contabili, sta valutando l’opportunità di impugnare tale delibera dinanzi all’Autorità amministrativa competente, affinché venga garantita ai cittadini una tutela legale professionale e qualificata, dando piena attuazione al fondamentale principio costituzionale del diritto alla difesa.

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