GLOBAL MINIMUM TAX

Big tech: tassazione al 15%, il Governo passa all’azione: ecco il decreto

A consultazione lo schema di provvedimento che recepisce la direttiva europea a sua volta collegata all’accordo raggiunto a livello Ocse che riguarda le multinazionali con fatturato oltre i 750 milioni. Condizioni di favore per chi ha stabilimenti e lavoratori in Italia. Si punta a raccogliere 3 miliardi. Si parte nel 2024

Pubblicato il 12 Set 2023

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Via alla consultazione dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva Ue che ha l’obiettivo di attivare un livello di imposizione fiscale minimo a livello globale, la global minimum tax, per i gruppi di imprese multinazionali e nazionali di rilevanti dimensioni.

Il decreto

Come spiega una nota del Mef, con il decreto si avvia l’iter di attuazione di un primo intervento previsto nell’ambito della riforma della delega fiscale approvata dal Parlamento. Il provvedimento segue l’approccio comune, già condiviso a livello Ocse e G20, di una riforma delle regole fiscali internazionali che consenta di ridurre le distorsioni dovute ai differenti livelli di tassazione nei paesi. Gli operatori economici, le associazioni di categoria, gli ordini professionali e gli esperti della materia potranno inviare, a partire da oggi ed entro il termine del 1 ottobre, osservazioni e commenti sullo schema di decreto legislativo.

In sostanza il decreto prevede che nessuna multinazionale operante in Italia che fattura oltre 750 milioni paghi meno del 15% di tasse. Trattamenti di favore solo per chi ha stabilimenti in Italia mentre le basi impobili saranno definite in base alla quota di investimenti effettuati nel Paese e anche del costo del lavoro. Saranno dunque più colpite le imprese con pochi dipendenti e nessun hub produttivo, con le Big tech in prima linea.

La nuova tassa verrà applicata a partire dal 2024 e dovrà essere versata con una dichiarazione separata rispetto alle altre: se, ad esempio, una multinazionale è tassata al 2% dovrà versare il 13% con la global minimum tax con obbligo di comunicazione ad hoc all’Agenzia delle entrate. Il governo punta a incassare 3 miliardi.

Cosa prevede la riforma Ocse

Nel corso della Presidenza italiana del G20, l’8 ottobre 2021 l’Inclusive Framework  ha  raggiunto l’accordo politico, sottoscritto da 137 giurisdizioni (su 141 membri dell’Inclusive Framework), sugli elementi fondamentali dei due Pilastri della riforma.

L’accordo è stato approvato dai Leader G20 in occasione del Summit di Roma del 30 e 31 ottobre 2021. A luglio 2022, in occasione dell’incontro ministeriale tenutosi a Bali, i Ministri G20 hanno rinnovato il loro impegno a conseguire una rapida implementazione dei due Pilastri di riforma della tassazione internazionale.

Due i pilastri della riforma:

  • Primo Pilastro: revisione delle regole di allocazione dei profitti delle imprese multinazionali più grandi e profittevoli;
  • Secondo Pilastro: regole volte a introdurre una tassazione minima effettiva delle grandi imprese multinazionali a livello globale (“global minimum tax”).

Il Secondo Pilastro

Il Secondo Pilastro o Pillar 2 introduce un sistema coordinato di regole sull’erosione globale della base imponibile sviluppato dall’Ocse per fronteggiare le sfide fiscali dell’economia digitale. Le regole sono rivolte ai gruppi multinazionali con ricavi complessivi pari o superiori a 750 milioni di euro e sono finalizzate ad assicurare che tali gruppi siano soggetti ad un livello impositivo minimo di almeno il 15 per cento in relazione ai redditi prodotti in ogni Paese in cui operano. L’obiettivo delle regole GloBE è quello di assicurare un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, fermare la corsa al ribasso delle aliquote d’imposta e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d’impresa.

Le regole prevedono l’applicazione di un’imposizione integrativa (c.d. Top-Up Tax) dovuta nel caso in cui l’aliquota effettiva (Effective Tax rate – ETR) calcolata per ciascun Paese secondo le regole comuni sia inferiore al 15 per cento, fino a raggiungere tale livello. L’ETR è pari al rapporto tra le imposte pagate (con aggiustamenti) e l’utile contabile (con aggiustamenti). Tanto il calcolo dell’aliquota effettiva applicata che dell’imposta integrativa avvengono su base giurisdizionale.

Si prevede, inoltre, la facoltà di introdurre una disposizione interna (“Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax”) secondo cui la tassazione integrativa è applicata alle imprese del gruppo situate nel Paese in cui si verifica una sotto-imposizione, fino al raggiungimento dell’aliquota minima effettiva del 15 per cento.

Questa facoltà è finalizzata a consentire che l’imposizione integrativa sia riscossa nel Paese in cui si è verificato un basso livello d’imposizione, evitando che tutta l’imposta sia prelevata nel Paese di localizzazione della partecipante diretta o indiretta. In tal caso, la partecipante che applica l’Income Inclusion Rule sarà obbligata a tenere conto dell’applicazione di questa imposta nazionale ai fini del calcolo dell’imposizione integrativa dovuta.

Il sistema, infine, contempla due elementi importanti che mitigano considerevolmente l’imposizione integrativa dovuta dai gruppi multinazionali:  l’esclusione del reddito derivante dallo svolgimento di un’attività economica sostanziale (Substance-based Income Exclusion); i crediti d’imposta rimborsabili qualificati (Qualified refundable tax credit”).

L’approccio dell’Italia

Lo schema di decreto legislativo a consultazione recepisce la direttiva Ue 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo a livello globale per i grandi gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali di rilevanti dimensioni. La direttiva entrata in vigore a fine 2022 – gli Stati hanno tempo fino a fine 2023 per recepirla – icalca sostanzialmente le Model Rules pubblicate dall’Ocse salvo introdurre alcune disposizioni necessarie a garantire la conformità delle nuove regole con i Trattati Ue e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia.

L’approccio dell’Italia seguito nella stesura del testo, come spiega l’approfondimento del Mef sul provvedimento, risponde alla necessità di  implementare una normativa strettamente aderente alla Direttiva; definire una struttura che recepisce le disposizioni unionali ma con rinvii ad una normativa secondaria per gli aspetti applicativi; utilizzare un linguaggio più aderente alla prassi legislativa italiana.

Il testo normativo, composto da 52 articoli suddivisi in nove Capi, esordisce con la previsione di una imposizione integrativa (la c.d. Top-Up Tax) che risponde all’esigenza avvertita, a livello internazionale, di individuare i grandi gruppi di imprese che non scontano un livello minimo di imposizione nei vari Paesi in cui operano e in cui producono reddito. L’imposizione integrativa in Italia si articola e viene prelevata attraverso tre diverse imposte: la IIR che prende il nome di “imposta minima integrativa”; la UTPR che prende il nome di “imposta minima suppletiva” e la QDMTT nominata “imposta minima nazionale”. Lo schema di decreto si chiude stabilendo la decorrenza delle nuove disposizioni. Come consentito dalla stessa Direttiva, per rendere lo schema di decreto legislativo più uniforme e coerente con le regole adottate a livello internazionale, sono state inserite nel testo alcune precisazioni fornite dall’Ocse nel Commentario alle Model Rules e nelle Guide amministrative emanate nell’ambito del pacchetto “Implementation Framework “3.

Le disposizioni attuative del decreto legislativo in esame saranno adottate dal Ministro dell’economia e delle finanze per tener conto dei chiarimenti contenuti nel Commentario Ocse, delle Guide Amministrative e del loro aggiornamento. Analogamente sono demandati ad un decreto del ministro dell’economia e delle finanze i criteri ( Safe Harbour)  volti a semplificare l’applicazione del nuovo regime impositivo, così come gli aspetti di dettaglio collegati agli adempimenti amministrativi. L’ultima priorità seguita nella stesura del testo consiste nella scelta di trasporre le nuove regole internazionali nello schema di decreto legislativo in modo più coerente possibile con la prassi legislativa italiana.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO SULLA GLOBAL MINIMUM TAX

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