LE NUOVE REGOLE

Cad, parte la sfida della formazione di funzionari e utenti

Precedenti riforme sono rimaste lettera morta, occorre un’intensa attività di divulgazione anche per i dipendenti e dirigenti delle amministrazioni

Pubblicato il 14 Ott 2016

Eugenio Prosperetti, avvocato e docente Luiss

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Il Codice dell’Amministrazione Digitale (“CAD”) è un particolare testo normativo in vigore dal 2005 (D.Lgs. 82/2005) e già più volte riformato che contiene le norme che riguardano i rapporti tra cittadini (in senso ampio) e pubblica amministrazione che si svolgono per via telematica, il documento elettronico, la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, le firme elettroniche e digitali.

A causa del suo particolare oggetto il Codice finisce per disciplinare anche gli aspetti digitali delle relazioni giuridiche tra privati. Ad esempio, il valore di una scrittura privata prodotta e firmata in digitale è regolato dal CAD. ll CAD si applica a tutte le persone fisiche ed enti giuridici utenti della PA, a tutte le PA e alla quasi totalità delle partecipate pubbliche ed altri enti (es. CONI). Era in ogni caso necessario un intervento sul testo per la necessità di coordinarne le previsioni con il Regolamento UE “eiDAS” 910/2014 anche se l’intervento ha avuto un oggetto molto più ampio.

Vediamo le principali novità.

Il domicilio digitale: si tratta di una casella di Posta elettronica certificata che si potrà indicare al proprio Comune e che, una volta inserita nella nuova Anagrafe Nazionale indicherà alla totalità delle pubbliche amministrazioni di inviare ogni documento e notifica diretta al proprio utente esclusivamente in via telematica e via PEC.

L’attuazione del domicilio digitale è lastricata di temi da analizzare e risolvere perché incide sul regime della notifica degli atti amministrativi disciplinata da norme esterne al CAD (pensiamo alla notifica delle multe) ed il CAD non prevede una vera e propria nullità degli atti cartacei inviati “in violazione” del domicilio digitale. Tuttavia, anche soltanto la possibilità di avere un invio digitale assieme all’invio cartaceo e di poter considerare l’invio digitale valido tanto quanto quello cartaceo potrà togliere d’impaccio coloro che sinora hanno speso giorni della propria vita ad inseguire notifiche, raccomandate e atti depositati in uffici che osservavano un certo orario al pubblico.

L’identità SPID: l’identità digitale era già stata istituita da norme precedenti. La riforma del CAD ne sistematizza l’uso e in varie norme essa è formalmente prevista come chiave d’accesso ai servizi digitali della PA in vista dell’entrata a regime non appena saranno lanciati i servizi che ne prevedono l’uso (per ora pochi). L’identità digitale viene inoltre prevista come idonea per l’adeguato riconoscimento bancario antiriciclaggio con una previsione che, tuttavia, ad una prima lettura sembrerebbe di portata troppo ampia rispetto alle intenzioni.

Nessun obbligo di conservazione per documenti digitali della PA: una norma potenzialmente rivoluzionaria è quella per cui l’amministrato non è obbligato a conservare alcun documento che la PA mantiene in archivi digitali. Resta da capire come la PA si comporterà una volta che il cittadino, che non conserva più i documenti. Il CAD non lo chiarisce, stabilendo soltanto che la PA deve dare accesso ma non entro quanto tempo e con che procedure. La lettura da giurista della disposizione è che l’accesso implica una valutazione e che può essere anche… negato e questo sembra depotenziare molto la norma.

Prevista anche una nuova governance dell’informatica pubblica e dell’Agenda Digitale ed interoperabilità: il CAD semplifica ulteriormente la governance dell’informatica pubblica, affidata a un piano triennale sotto la responsabilità della Presidenza del Consiglio e compilato dall’Agenzia per il Digitale che aggrega gli input delle varie Pubbliche Amministrazioni eliminando ridondanze e razionalizzando. Viene inoltre istituito un commissario straordinario per l’agenda digitale, ruolo che sarà ricoperto da Diego Piacentini, con ampi poteri di sostituirsi alle amministrazioni inadempienti nelle decisioni relative all’attuazione dell’agenda digitale italiana ed UE. Viene poi riformato il Sistema Pubblico di Connettività per consentire l’interoperabilità tra le varie pubbliche amministrazioni e il funzionamento di una serie di piattaforme comuni. Ma il nuovo Codice dell’amministrazione digitale funzionerà? Precedenti riforme del CAD sono in parte rimaste lettera morta. Occorre una intensa attività di divulgazione e formazione di utenti della PA e di funzionari e dirigenti delle pubbliche amministrazioni circa il contenuto delle nuove norme e le conseguenti nuove logiche di funzionamento dei processi della PA. Non è possibile pretendere che la pubblica amministrazione si adegui spontaneamente a profonde modifiche di quelli che sono meccanismi radicati da secoli. Tuttavia è anche vero che il cittadino, date le tecnologie e dato il fatto che esse ora sono riconosciute dalle normative, può pretenderne l’utilizzo da parte della pubblica amministrazione la quale deve funzionare secondo il principio Costituzionale del “buon andamento” che ben potrebbe comprendere anche il digitale.

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