LA SENTENZA

Caso Vimeo-Mediaset, ecco come stanno le cose

Il provvedimento del Tribunale di Roma rappresenta uno spartiacque nella questione della pubblicazione dei video. Le motivazioni della sentenza analizzate da Alessandro La Rosa, Responsabile del Dipartimento Proprietà Intellettuale dello Studio Previti

Pubblicato il 16 Gen 2019

Alessandro La Rosa

Responsabile Dipartimento Proprietà Intellettuale Studio Previti

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Il tribunale di Roma ha inibito l’ulteriore diffusione e riconosciuto un risarcimento di 8,5 milioni di euro nei confronti di Rti, società del Gruppo Mediaset, per la pubblicazione e la mancata rimozione di video tratti da alcuni tra i più noti programmi televisivi del Gruppo.

Vimeo dovrà impedire nuovi caricamenti di contenuti non autorizzati, pena una sanzione di 1.000 euro per ogni singola violazione e una penale di 500 euro per ogni giorno di ritardo nella rimozione. Il provider dovrà inoltre pubblicare il dispositivo della sentenza nelle edizioni cartacee e on line di due quotidiani italiani e nella home page dello stesso portale “vimeo.com”.

Con la Sentenza 693/2019 del 10 gennaio 2019 i giudici capitolini hanno posto alla base della decisione in commento la direttiva 2000/31/CE constatando che Vimeo non si è limitata alla fornitura di servizi di stoccaggio di informazioni (che è la figura di hosting provider neutro e passivo prevista dall’articolo 14 della direttiva cit.), proprio in ragione dei complessi servizi aggiuntivi che fornisce ai suoi utenti. Ed hanno chiarito che i concetti di “consapevolezza” o “controllo” presenti nella direttiva e-commerce (cfr. art. 14) non presuppongono “una conoscenza personale e diretta del contenuto illecito, ma è sufficiente che i mezzi tecnologici dallo stesso utilizzati siano comunque idonei a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati”.

Un altro importante principio stabilito dai Giudici romani è che Vimeo ha violato il dovere di diligenza ragionevolmente esigibile da un operatore del settore, incorrendo in quella specifica forma di responsabilità che il Tribunale qualifica “da contatto sociale” e che Vimeo avrebbe rispettato solo qualora si fosse comportata “secondo correttezza e buona fede, in prospettiva solidaristica”.

Tale principio è pienamente aderente al parere reso dall’Avvocato Generale l’8 febbraio 2017 (Causa C‑610/15, Stichting Brain punti 70.6 e 70.13) secondo il quale sugli intermediari di servizi della rete incombe un “obbligo di cooperazione nella lotta contro le violazioni dei diritti d’autore”.

In particolare, afferma l’AG, “occorre altresì notare che la normativa relativa ai servizi della società dell’informazione, ossia principalmente Internet, è particolarmente concepita per tale modello di funzionamento il quale prevede, segnatamente, che i prestatori intermediari non sono responsabili per i contenuti, ma impone agli stessi taluni obblighi di cooperazione nella lotta contro i contenuti illeciti”, punto 19) rilevando che “le deroghe in materia di responsabilità dei prestatori intermedi previste dalla direttiva 2000/31 costituiscono uno degli elementi dell’equilibrio tra i vari interessi in gioco che rappresenta tale direttiva, ai sensi del considerando 41 della stessa. Tali deroghe, nell’ambito di tale equilibrio, devono essere controbilanciate non solo dall’assenza di responsabilità dei prestatori intermedi nel violare la legge, ma anche dalla loro cooperazione al fine di evitare o prevenire tali infrazioni. Essi non possono sottrarsi a tale obbligo invocando, in funzione delle circostanze né il carattere troppo restrittivo delle misure, né la loro inefficacia”.

Vimeo quindi è stata giudicata responsabile a titolo di “cooperazione colposa mediante omissione, per la violazione dei diritti d’autore” spettanti a Mediaset e dovrà anche ottemperare ad uno specifico obbligo di “rimozione immediata” in relazione a tutti i brani video che in futuro dovessero essere caricati dagli utenti, a condizione che siano estratti dai medesimi programmi televisivi oggetto della causa. Pena il pagamento di una penale di 1000 euro per ogni violazione ed un’altra di 500EN euro per ogni giorno di ritardo.

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