LE NUOVE REGOLE

Copyright, negoziazione obbligatoria tra editori e piattaforme

Il Senato approva gli ordini del giorno che impegnano il governo a rendere immediatamente efficaci i diritti connessi degli editori di giornali in sede di recepimento della direttiva. Riffeser Monti: “Colmare lo squilibrio tra i player in campo”

Pubblicato il 24 Lug 2020

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Rendere a rendere immediatamente efficace il diritto connesso degli editori di giornali, in sede di recepimento della direttiva copyright. Lo prevedono gli ordini del giorno approvati dalla Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato che impegnano il governo.

Soddisfazione dalla Fieg. “La loro approvazione, grazie al convergere di forze di maggioranza e opposizione – dice il presidente della Federazione Italiana Editori Giornali, Andrea Riffeser Monti – conferma quanto sia condivisa la necessità e l’urgenza di colmare lo squilibrio attualmente esistente tra il valore che la produzione dei contenuti editoriali genera per le piattaforme digitali e i ricavi percepiti dagli editori”.

Il primo impegno del Governo è di prevedere che la tutela dei diritti degli editori venga garantita, anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da una negoziazione obbligatoria che individui, entro un termine definito, una quota adeguata dei proventi generati dai prestatori di servizi delle società di informazione finalizzata a remunerare i diritti degli editori; in caso di mancato accordo tra le parti, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato interverrà a definire le condizioni, anche economiche, della utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali.

“Questo – ha spiegato Riffeser – è per ovviare agli inconvenienti verificatisi in altri Paesi dove, a causa della indisponibilità delle piattaforme a negoziare, si è trascinata per mesi una situazione di stallo. Con gli ordini del giorno approvati il Governo è tenuto, in sede di recepimento, a formulare una definizione di ‘brevi estratti’ tale da non vanificare la direttiva. Se l’uso dell’estratto dovesse infatti avere una funzione sostitutiva della pubblicazione o comunque renderla superflua rappresenterebbe una violazione del diritto connesso”.

“Il mio auspicio – conclude Riffeser – è che, sulla scorta di queste chiare indicazioni, si proceda in tempi rapidi al recepimento della direttiva europea sul diritto d’autore, come già avvenuto in altri Paesi dove il confronto con le piattaforme digitali è a uno stadio molto più avanzato. Si tratta di un passaggio imprescindibile per tutelare gli investimenti delle aziende editoriali e difendere il lavoro dei giornalisti”.

Cosa sono i diritti connessi

La direttiva copyright introduce un diritto connesso al diritto d’autore a favore degli editori, per l’utilizzo in ambito digitale, mediante riproduzione e messa a disposizione del pubblico, di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione (art. 15).

Il diritto viene riconosciuto in ragione del contributo  fornito dagli editori, in termini finanziari e organizzativi, nel produrre pubblicazioni giornalistiche, e in considerazione della difficoltà che essi incontrano a potere concludere accordi con le grandi piattaforme digitali o comunque per la remunerazione, per lo sfruttamento online delle pubblicazioni; anche con l’obiettivo, di carattere pubblicistico, di garantire la sussistenza di una stampa plurale, ritenuta requisito indefettibile di accesso dei cittadini all’informazione e di completezza del dibattito politico.

Tale diritto, che concerne anche le riproduzioni parziali delle pubblicazioni di carattere giornalistico, nella versione finale della Direttiva Copyright, ha una durata di 2 anni dalla data di pubblicazione di carattere giornalistico. Sono previste limitazioni ed eccezioni al diritto degli editori: in relazione all’uso privato o non commerciale da parte di singoli utilizzatori; ai collegamenti ipertestuali, all’uso di singole parole o estratti molto brevi di una pubblicazione.  Agli autori delle opere incluse in una pubblicazione di carattere giornalistico spetta una quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l’utilizzo delle loro pubblicazioni da arte dei prestatori di servizi della società dell’informazione.

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