PUNTI DI VISTA

“Copyright, regolamento Agcom usurpa ruolo magistratura”

Il parere dell’avvocato Deborah Bianchi sul nuovo regolamento: “L’Authority deve occuparsi di guidare il mercato di riferimento ma non deve sostituirsi al giudice e al legislatore”

Pubblicato il 13 Dic 2013

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E’ stato pubblicato il 12 Dicembre 2013 il Regolamento Agcom sul diritto d’autore in Rete. Si tratta di un documento in completa usurpazione del ruolo della magistratura e dei veri compiti che dovrebbe svolgere un’Authority. Leggiamo insieme la determinazione dell’ambito applicativo ritagliatosi da Agcom all’art. 2 del Regolamento.

Articolo 2 -Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le attività dell’Autorità in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica. In particolare, il regolamento mira a promuovere lo sviluppo dell’offerta legale di opere digitali e l’educazione alla corretta fruizione delle stesse e reca le procedure volte all’accertamento e alla cessazione delle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi, comunque realizzate, poste in essere sulle reti di comunicazione elettronica.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, l’Autorità opera nel rispetto dei diritti e delle libertà di comunicazione, di manifestazione del pensiero, di cronaca, di commento, critica e discussione, nonché delle eccezioni e delle limitazioni di cui alla Legge sul diritto d’autore. In particolare, l’Autorità tutela i diritti di libertà nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica e il suo

esercizio in regime di concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, nel rispetto delle garanzie di cui alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3. Il presente regolamento non si riferisce agli utenti finali che fruiscono di opere digitali in modalità downloading o streaming, nonché alle applicazioni e ai programmi per elaboratore attraverso i quali si realizza la condivisione diretta tra utenti finali di opere digitali attraverso reti di comunicazione elettronica.

4. L’Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e verifica l’attuazione dei provvedimenti di cui ai Capi III e IV”.

Non si concorda con l’ambito di intervento previsto perché l’Authority deve occuparsi di guidare il mercato di riferimento ma non deve sostituirsi al giudice e al legislatore. In quest’ottica il regolamento sul diritto d’autore online in corso d’opera presso la nostra Agcom dovrebbe indicare la strada per fondere insieme esigenze proprietarie e esigenze di libertà indicando degli standard da rispettare.

Standard che obbligano i gestori di piattaforme intelligenti (per esempio YouTube) a diffondere nella Rete messaggi di allerta (warning) sulle relative conseguenze penali e civili. Standard atti a sviluppare le abilità digitali del netizen comune mediante campagne pubblicitarie diffuse per mezzo dei gestori e che obbligano l’internauta a rendersi responsabile delle proprie azioni. In difetto dell’osservanza di questi standard dovrebbero scattare le sanzioni.

Sanzioni però che non possono tradursi in un’automatica rimozione dei contenuti assunti come lesivi ma che dovrebbero svolgere funzione di deterrence (multe molto ingenti per i trasgressori) e funzione di allerta sociale. Una volta che l’Authority sia stata informata dal gestore dell’esistenza di un fenomeno lesivo in corso e che abbia diramato in Rete il warning (sempre tramite la collaborazione dell’Isp), la parola dovrebbe passare al giudice. Sulla scorta dell’allerta sociale il soggetto che si assume danneggiato può rivolgersi al giudice per chiedere la tutela inibitoria e risarcitoria, dimostrando con agio l’esistenza dell’evento lesivo in quanto già “certificato” da Agcom.

D’altronde questo meccanismo non è dissimile da quanto avviene già nell’ambito della tutela del consumatore rispetto all’applicazione della legge Antitrust. Qui, una volta che Agcm ha sanzionato l’impresa violatrice, il danneggiato può rivolgersi al giudice per il ristoro del danno subìto.

Inoltre l’Authority dovrebbe agire d’ufficio e non su istanza di parte. In questo modo si eviterebbe di vagliare qualsiasi richiesta che costituisce senza dubbio un aggravio nella gestione delle risorse dell’Authority stessa e dei gestori diretti destinatari di tali istanze. Quante segnalazioni “inutili” da parte di soggetti “mitomani” o “millantatori”? Quante segnalazioni “prezzolate” dalle Major? Quanto rimane in tutto questo dei veri diritti?

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