IL CASO

Copyright, l’Antitrust boccia la “versione” italiana: “Concorrenza a rischio”

Nel parere inviato alle Camere e al ministro della Cultura, Dario Franceschini, sul dlgs che recepisce la direttiva Ue si riscontra un eccesso di delega : “Inserite fattispecie non previste dal testo comunitario”. Nel mirino le regole sull’equo compenso e gli snippet

Pubblicato il 16 Set 2021

presidente Rustichelli (1)
Roberto Rustichelli

L’Antitrust “boccia” il decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. Secondo il Garante per la Concorrenza il provvedimento presenta elementi “che potrebbero compromettere lo sviluppo dei mercati relativi all’intermediazione dei diritti nel contesto digitale”.

Poiché la direttiva copyright è ampiamente dettagliata, l’Autorità ritiene che ogni ulteriore livello di regolazione rispetto alla normativa primaria di recepimento, “rischi di compromettere l’omogeneità dell’applicazione” della direttiva stessa negli Stati membri, pertanto sarebbe “più efficace prevedere il coinvolgimento di organismi esistenti costituiti dai rappresentanti del settore”, si legge nel parere inviato alle Camere al ministro della Cultura, Dario Franceschini.

Secondo l’Agcm, lo schema di decreto introduce previsioni idonee a “restringere ingiustificatamente la concorrenza”.

Nello specifico, in riferimento all’articolo 15 della direttiva in merito agli utilizzi online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, viene evidenziato che il decreto introduce fattispecie soggettive e oggettive non previste dalla disciplina Ue e individua meccanismi negoziali limitativi della libertà contrattuale degli operatori economici.

Elementi, questi, assenti nel testo concordato a Bruxelles, che renderebbero l’Italia un unicum tra i 27 stati membri. Per questo Agcm evidenzia che il testo italiano “travalica i limiti posti dal legislatore europeo e dalla delega parlamentare”.

Sull’equo compenso, invece, vengono stabilite variabili quali la durata dell’attività, la rilevanza degli editori e il numero dei giornalisti impiegati, che invece di contribuire a quantificare l’apporto al risultato economico del contenuto citato, potrebbero determinare improprie discriminazioni a sfavore degli editori nuovi entranti e di dimensioni minori, favorendo ingiustificatamente gli editori incumbent, sottolinea ancora l’Agcm.

Al contrario la norma, nella versione originale, dà la possibilità agli editori di contrattare con le piattaforme online un compenso per la condivisione dei loro contenuti. Nella “trasposizione” italiana si introduce – secondo Agcm – una sorta di obbligo a contrarre, un non meglio precisato equo compenso e, in mancanza di accordo, l’intervento dell’AgCom che dovrà determinare una cifra congrua, sulla base di criteri difficili da stabilire che potrebbero solo favorire i grandi gruppi consolidati a scapito degli editori medio-piccoli e di settore.

In questo senso l’Autorità evidenzia la necessità di riconoscere un ruolo maggiore per organismi e intermediari che possano negoziare i rapporti tra editori e over the top, invece di adottare un approccio “eccessivamente dirigistico, con un pervasivo, e sovente inefficace, intervento dei pubblici poteri che non incentiva il dispiegarsi di corrette dinamiche negoziali e che peraltro è foriero di significative e ingiustificate discriminazioni concorrenziali”.

Per questo Agcm “ritiene che il recepimento della Direttiva Copyright presenti, allo stato, rilevanti criticità concorrenziali” e “auspica che le osservazioni sopra svolte possano essere tenute adeguatamente in considerazione nell’ambito dell’iter di recepimento in corso”.

Agcm, ancora, evidenzia come il dlgs non appare fornire una definizione adeguata del concetto di “estratti molto brevi” (i cosiddetti snippet), fondamentale per la distinzione tra l’opera che deve essere oggetto di remunerazione e la sua rappresentazione sintetica che non beneficia di tutela.

La definizione fornita appare eccessivamente generica e di difficile applicazione pratica, risultando inidonea a contribuire alla certezza della tutela riconosciuta dalla direttiva copyright agli editori e agli autori. La nozione di “estratti molto brevi” dovrebbe, pertanto, “essere ricondotta entro parametri certi e definiti, abitualmente utilizzati nel settore di riferimento e di immediata applicazione, quali ad esempio il numero di caratteri/battute dell’estratto”.

Sempre secondo il parere, le modalità di recepimento in Italia dell’articolo 15 non trovano riscontro nemmeno nelle esperienze maturate in alcune dei principali Stati membri che già hanno concluso l’iter di recepimento. Sull’articolo 17 della direttiva, sui servizi di condivisione dei contenuti online, l’Autorità evidenzia che il dlgs non abbia tenuto in adeguata considerazione il quadro complessivo della disciplina sulla gestione del diritto d’autore. Sarebbe pertanto auspicabile che la declinazione normativa dei “massimi sforzi” che il prestatore di servizi deve porre in essere per ottenere le necessarie autorizzazioni, includa l’effettivo coinvolgimento delle imprese di intermediazione attive e la cui operatività è già oggi sottoposta, dall’ordinamento vigente, alla verifica del rispetto di ampi obblighi di trasparenza.

Il parere non convince Fratelli d’Italia.”Il parere dell’Antitrust inviato al Governo e al Parlamento sul decreto legislativo di recepimento della direttiva copyright appare ‘sartoriale’ per ciò che concerne l’articolo 15, un ‘pre-giudizio’ apparentemente a tutela delle piccole e medie imprese editoriali ma a favore delle piattaforme digitali – commenta il capogruppo in commissione Cultura ed editoria alla Camera di FdI, Federico Mollicone – Il provvedimento introduce, infatti, anche grazie ai nostri ordini del giorno, un meccanismo di negoziazione obbligatoria proprio a tutela principale dei piccoli editori. Non vorremmo ci sia stata una ‘manina’ di qualche studio legale che tutela gli interessi degli Ott”.

Secondo l’avvocato Giovanni Maria Riccio, ordinario di diritto d’autore all’Università di Salerno, il parere di Agcm evidenzia in primis “un problema di metodo nel dlgs di recepimento ovvero la tendenza a dare una soluzione nazionale a una questione comunitaria come quelle del copyright”.

Dal punto di vista del merito, evidenzia l’esperto, “l’eccesso di delega rilevato non è escluso possa spinegere a un intervento della Ue o sottoforma di richiamo formale al nostro Paese o tramite la Corte di Giustizia. In questo secondo caso si avvertirebbe che la normativa non rispetta i limiti imposti da Bruxelles e che, dunque, le norme sono contrarie al diritto comunitario”.

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