IL CONSIGLIO UE

Criptovalute, ok definitivo alle nuove norme europee

Il regolamento Mica tutelerà gli investitori aumentando la trasparenza e istituendo un quadro globale per gli emittenti e i prestatori di servizi che comprende il rispetto delle norme antiriciclaggio. In Italia entra in vigore la legge sul Fintech per le negoziazioni di titoli digitali

Pubblicato il 16 Mag 2023

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Ok definitivo del Consiglio dell’Ue sulle nuove norme in materia di trasparenza fiscale per tutti i prestatori di servizi che agevolano le transazioni in criptoattività per i clienti residenti nell’Ue. Basate su una proposta della Commissione, le nuove norme integrano il regolamento relativo ai mercati delle criptoattività (Mica) e il regolamento sui trasferimenti di fondi.

Il regolamento Mica – ricorda il Consiglio in una nota – “tutelerà gli investitori aumentando la trasparenza e istituendo un quadro globale per gli emittenti e i prestatori di servizi che comprende il rispetto delle norme antiriciclaggio”. Le nuove norme riguardano gli emittenti di utility token, token collegati ad attività e cosiddetti stablecoin, e si applicano anche ai fornitori di servizi come ad esempio le piattaforme di negoziazione e i portafogli in cui sono detenute le criptoattività.

Preservare la stabilità finanziaria consentendo l’innovazione

Il quadro normativo mira a proteggere gli investitori e a preservare la stabilità finanziaria, permettendo nel contempo innovazione e promuovendo l’attrattiva del settore delle criptoattività. Introduce inoltre un quadro normativo armonizzato nell’Unione europea che, data la natura globale dei mercati delle criptoattività, rappresenta un miglioramento rispetto alla situazione attuale in cui solo alcuni Stati membri dispongono di una legislazione nazionale.

Le modifiche – si legge in una nota – riguardano principalmente la rendicontazione e lo scambio automatico di informazioni sui ricavi derivanti da transazioni in criptoattività e informazioni sui ruling fiscali anticipati per le persone più ricche. L’obiettivo è rafforzare il quadro legislativo esistente ampliando il campo di applicazione degli obblighi di registrazione e comunicazione e la cooperazione amministrativa complessiva delle amministrazioni fiscali. Ulteriori categorie di attività e reddito, come le criptoattività, saranno ora coperte.

Obbligo di scambio di informazioni tra le autorità fiscali

Ci sarà uno scambio automatico obbligatorio tra le autorità fiscali di informazioni che dovranno essere fornite segnalando i fornitori di servizi di cripto-asset. Finora, la natura decentralizzata delle criptovalute ha reso difficile per le amministrazioni fiscali degli Stati membri garantire la conformità fiscale. L’intrinseca natura transfrontaliera delle criptoattività richiede una forte cooperazione amministrativa internazionale per garantire un’efficace riscossione delle imposte. Questa direttiva copre un’ampia gamma di criptoattività, basandosi sulle definizioni stabilite nel regolamento Mica. Anche i criptoasset che sono stati emessi in modo decentralizzato, così come le stablecoin, compresi i token di moneta elettronica e alcuni token non fungibili (Nft), sono inclusi nell’ambito di applicazione.

I nuovi obblighi di segnalazione relativi alle cripto-attività, alla moneta elettronica e alle valute digitali della banca centrale entreranno in vigore il 1º gennaio 2026. L’adozione definitiva delle nuove norme sarà possibile dal momento in cui sarà disponibile il parere consultivo del Parlamento europeo.

Negoziare titoli con le tecnologie usate per le criptovalute

Intanto, in Italia, entra ufficialmente in vigore la legge di conversione del dl Fintech, ovvero il provvedimento varato dal Governo per attuare la normativa europa in materia di strumenti finanziari digitali che, in pratica, dà la possibilità di negoziare i titoli attraverso le stesse tecnologie utilizzate per le criptovalute. Misure di semplificazione grazie alle quali le negoziazioni di titoli digitali potranno avvenire h24, 7 giorni su 7 e senza intermediari. Il testo introduce norme necessarie per dare attuazione al regolamento (Ue) 2022/858, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla “tecnologia a registro distribuito” o Dlt pilot regime, cioè su un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni relative a strumenti finanziari e digitali e che è condiviso da dispositivi o applicazioni informatiche in rete e sincronizzato tra di essi.

Semplificata la sperimentazione dell’innovazione

Il regolamento prevede una disciplina comune delle forme di circolazione degli strumenti finanziari digitali basate su soluzioni tecnologicamente avanzate. Inoltre, si introducono misure di semplificazione della sperimentazione relativa alle attività di tecnofinanza con la quale è stato introdotto nell’ordinamento un regime semplificato e transitorio (c.d. regulatory sandbox) per la sperimentazione delle attività di innovazione tecnologica digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo, al fine di consentire agli operatori fintech di testare soluzioni innovative dal punto di vista digitale, con un costante dialogo con le autorità di vigilanza.

Il decreto, molto tecnico, prevede in particolare che l’emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali siano eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da un responsabile del registro, dal gestore di un SS Dlt o Tss Dlt, dalla Banca d’Italia o dal ministero dell’Economia e delle finanze, o dagli ulteriori soggetti eventualmente individuati con regolamento Consob.

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