LA NORMATIVA

Crowdfunding, via alle nuove regole Ue: più trasparenza a tutela degli investitori

Approvato l’accordo definitivo tra Parlamento e Consiglio sul corpus che aiuterà a promuovere le piattaforme e a proteggere i finanziatori. L’insieme di criteri si applicherà a tutti i fornitori comunitari fino a offerte di cinque milioni di euro

Pubblicato il 06 Ott 2020

Domenico Aliperto

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Ieri sera il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva l’accordo raggiunto con il Consiglio sulle regole comunitarie per promuovere le piattaforme di crowdfunding e proteggere gli investitori. Il nuovo corpus mira ad aiutare i servizi di crowdfunding a funzionare senza problemi nel mercato interno e a promuovere il finanziamento transfrontaliero delle imprese nell’Unione.

Il crowdfunding è sempre più popolare come strumento di finanziamento alternativo per le startup così come per le piccole e medie imprese in fase iniziale di crescita aziendale. Un fornitore di servizi di crowdfunding gestisce una piattaforma digitale aperta al pubblico per aiutare i potenziali investitori o finanziatori a trovare i progetti e le imprese che cercano finanziamenti.

L’insieme di criteri, si legge in una nota, si applicherà a tutti i fornitori europei di servizi di crowdfunding (Ecsp) fino a offerte di cinque milioni di euro (invece del milione di euro proposto dalla Commissione), calcolati su un periodo di 12 mesi per ogni proprietario del progetto in finanziamento.

Trasparenza e tutela degli investitori

La nuova legge prevede che un foglio informativo sugli investimenti (Kiis), redatto dal proprietario del progetto, sia distribuito a tutti gli investitori e finanziatori che partecipano per ogni offerta di crowdfunding o per ogni piattaforma. I fornitori di servizi di crowdfunding forniranno ai clienti informazioni chiare sui rischi e gli oneri finanziari che potrebbero incorrere, compresi i rischi di insolvenza e i criteri di selezione dei progetti.

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Ogni Ecsp dovrà chiedere l’autorizzazione all’autorità nazionale competente (Anc) dello Stato membro in cui è stabilito. Attraverso una procedura di notifica in uno Stato membro, l’Ecsp sarà poi in grado di fornire i propri servizi anche a livello transfrontaliero. La vigilanza sarà svolta anche dalle autorità nazionali della concorrenza, mentre l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma) coordinerà la cooperazione tra i Paesi Ue.

In assenza di emendamenti, il testo è stato considerato adottato, secondo la procedura della seconda lettura legislativa. Le norme cominceranno a essere applicate un anno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Ue.

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