IL PROVVEDIMENTO

Ddl diffamazione: rettifiche lampo e maxi multe fino a 50 mila euro per le testate web

Il Ddl Diffamazione, già votato dalla Camera e in attesa dell’ok del Senato, elimina il carcere per i giornalisti ma inserisce l’interdizione fino a sei mesi per i direttori. Sì al diritto all’oblio

Pubblicato il 10 Ott 2014

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Rettifiche lampo e maxi multe anche per le testate web. Lo prevede il ddl sulla diffamazione – in gergo meglio conosciuto come ddl Lochness – votato già dalla Camera e che ora deve passare in aula al Senato, dopo le modifiche apportate dalla commissione Giustizia di Palazzo Madama. Per il voto bisognerà aspettare ancora un paio di settimane.

Il testo prevede multe fino a 50mila euro in caso di notizie false scritte volutamente (falso cosciente), responsabilità dei direttori per le notizie diffamatorie pubblicate, interdizione fino a sei mesi e una importante cancellazione. Dal decreto scompare la previsione del carcere per i giornalisti anche se viene sostituito da un vero stillicidio per giornalista e testata online.

Per le rettifiche obbligatorie nel ddl si specifica che il direttore è tenuto a pubblicare gratuitamente ed astenendosi da qualsiasi commento, senza titolo la rettifica :con la seguente indicazione ‘rettifica dell’articolo (titolo) del (data) a firma (l’autore)’ nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa, o nella testata giornalistica online (solo registrate, quindi niente blog) le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità”.

I tempi entro i quali le rettifiche vanno pubblicate sono “non oltre due giorni” e devono avere la stessa visibilità e lo stesso risalto dell’articolo che si rettifica. In mancanza della rettifica si può avere una sospensione fino a sei mesi da parte del giudice.

Torna anche nel ddl il diritto all’oblio poiché l’interessato può chiedere la cancellazione dai siti e dai motori di ricerca sia dei contenuti diffamatori sia dei dati personali chiedendo al giudice di inibirne l’ulteriore diffusione; questo diritto continua anche dopo la morte “In caso di morte dell’interessato le facoltà e i diritti possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente”.

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