IL REGOLAMENTO EUROPEO

Digital Markets Act, il Parlamento Ue dà l’ok alla “stretta” sulle big tech

Approvata ed estesa la definizione di gatekeeper: motori di ricerca, social, cloud, video sharing, sistemi operativi, web browser, assistenti virtuali, Tv connesse. Controllo massimo sui comportamenti, l’uso dei dati e le acquisizioni. La Commissione potrà sanzionare per il 4%-20% del fatturato globale

Pubblicato il 23 Nov 2021

Patrizia Licata

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Per il Digital markets Act europeo arriva anche la definizione di gatekeeper e di comportamento sleale passibile di sanzione all’interno del nuovo pacchetto di regole sui mercati digitali nell’Unione europea. La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento dell’Ue ha infatti adottato con 42 voti a favore, due contrari e un’astensione la sua posizione sulla proposta del Digital markets act (Dma), che stabilisce quali aziende ricadono nella categoria di gatekeeper e quali comportamenti saranno accettabili e quali no da parte delle Big tech.

Il regolamento si applica ai “controllori” dell’accesso ai servizi sul web, ovvero le società che forniscono i cosiddetti “servizi di piattaforma core”, le più esposte, secondo le autorità dell’Ue, a incorrere in pratiche sleali. Si tratta delle aziende dei servizi di intermediazione online, social network, motori di ricerca, sistemi operativi, servizi di pubblicità online, cloud computing e servizi di condivisione di video. Tutte soddisfano i criteri pertinenti per essere designate come “gatekeeper”. Gli eurodeputati hanno incluso nell’ambito dei gatekeeper anche i web browser, gli assistenti virtuali e le Tv connesse.

Il progetto di legge consente alla Commissione di svolgere indagini di mercato e sanzionare i comportamenti non conformi.

Come si identificano i gatekeeper

I deputati hanno modificato la proposta della Commissione di aumentare le soglie quantitative affinché un’azienda rientri nell’ambito della Dma a 8 miliardi di euro di fatturato annuo nello Spazio economico europeo (See) e a una capitalizzazione di mercato di 80 miliardi di euro.

Per qualificarsi come gatekeeper le aziende devono anche fornire il loro servizio di piattaforma core in almeno tre paesi dell’Ue e avere almeno 45 milioni di utenti finali mensili, nonché più di 10.000 utenti aziendali (i deputati hanno spiegato in un allegato come questi indicatori dovranno essere misurati). Queste soglie non impediscono alla Commissione europea di designare altre società come gatekeeper quando soddisfano determinate condizioni.

Il relatore Andreas Schwab (Ppe) ha dichiarato: “L’Ue sostiene la concorrenza nel merito, ma non vogliamo che le aziende più grandi diventino sempre più grandi senza migliorare e a spese dei consumatori e dell’economia europea. Oggi è chiaro che le regole della concorrenza da sole non possono affrontare tutti i problemi che stiamo affrontando con i giganti della tecnologia e la loro capacità di stabilire le regole impegnandosi in pratiche commerciali sleali. Il Digital markets act eliminerà queste pratiche, inviando un segnale forte a tutti i consumatori e le imprese nel mercato unico: le regole sono stabilite dai co-legislatori, non dalle aziende private!”.

Stretta sulle Big tech in Europa. Faro sui dati e la pubblicità

I gatekeeper dovranno astenersi dall’imporre condizioni inique alle imprese e ai consumatori. I deputati hanno incluso requisiti aggiuntivi sull’uso dei dati per la pubblicità mirata o micro-mirata e l’interoperabilità dei servizi, per esempio i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e i servizi di social network.

Il testo afferma che un gatekeeper deve, “per i propri scopi commerciali e per l’inserimento di pubblicità di terzi nei propri servizi, astenersi dal combinare i dati personali allo scopo di fornire pubblicità mirata o micro-mirata”, tranne nel caso in cui vi sia un “consenso chiaro, esplicito, rinnovato, informato” in linea con il Gdpr.

In particolare, i dati personali dei minori non dovranno essere trattati per finalità commerciali, quali marketing diretto, profilazione e pubblicità comportamentale mirata, sottolineano i deputati.

Bruxelles potrà imporre rimedi e sanzioni. Stop alle “acquisizioni killer”

I deputati hanno convenuto di autorizzare la Commissione a imporre “rimedi strutturali o comportamentali” laddove i gatekeeper abbiano dimostrato una sistematica non conformità. Il testo approvato prevede in particolare la possibilità per la Commissione di limitare la capacità dei gatekeeper di effettuare acquisizioni in aree rilevanti per il Dma al fine di porre rimedio o prevenire ulteriori danni al mercato interno (le cosiddette “killer acquisitions”). I gatekeeper sarebbero inoltre tenuti a informare la Commissione di qualsiasi concentrazione prevista.

Se un gatekeeper non rispetta le regole, la Commissione può imporre ammende “non inferiori al 4% e non superiori al 20%” del suo fatturato mondiale totale nell’esercizio finanziario precedente.

In arrivo il “super-gruppo” europeo dei regolatori digitali

I deputati hanno infine proposto la creazione di un “Gruppo europeo di alto livello dei regolatori digitali” per facilitare la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri nelle loro decisioni di applicazione. La commissione parlamentare ha chiarito quale dovrà essere il ruolo delle autorità nazionali garanti della concorrenza, fermo restando che l’applicazione della Dma è nelle mani della Commissione.

Secondo la roadmap dei lavori il documento del Dma sarà votato dalla riunione plenaria del Parlamento europeo di dicembre. Il testo approvato diventerà quindi il mandato parlamentare per i negoziati con i governi dell’Ue, che dovrebbero iniziare sotto la presidenza francese del Consiglio dei ministri dell’Unione europea nel primo semestre del 2022.  

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