SPORT E LAVORO

Dimissioni online anche per atleti e allenatori

Il ministero del Lavoro chiarisce il senso del decreto legislativo 15172015: l’obbligo di seguire la procedura via Internet riguarda anche i professionisti dello sport, nonostante la natura “speciale” dei contratti di lavoro applicati nel settore

Pubblicato il 26 Ago 2016

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La questione era balzata agli onori delle cronache con le dimissioni del neo allenatore della Lazio, Marcelo Bielsa, presentate ancora prima di sbarcare a Roma e di sedersi per la prima volta sulla panchina della squadra biancoceleste. Il tam tam che si era scatenato sui giornali sportivi metteva in dubbio l’effettiva validità delle dimissioni, che secondo le ricostruzioni che circolavano in quei giorni erano state presentate alla società con una semplice mail, e non seguendo la speciale procedura online stabilita dal decreto 151/2015.

Ora, al di là del caso specifico, a chiarire la questione è intervenuta nei giorni scorsi l’interpretazione del ministero del Lavoro, in risposta a un quesito presentato dall’associazione degli avvocati giuslavoristi. Secondo il parere del ministero le dimissioni online sono obbligatorie anche per gli sportivi professionisti, nonostante il loro contratto sia di natura speciale e sia regolato dalla legge 91/1981: al momento di risolvere il proprio rapporto di lavoro dovranno farlo accedendo al sito www.cliclavoro.gov.it e utilizzando il proprio codice pin fornito dall’Inps, o servirsi dell’assistenza di un patronato o di un operatore abilitato.

Per giustificare il proprio parere il ministero ha fatto presente di aver già pubblicato la circolare con tutti i contratti a cui la norma non deve essere applicata, che comprendono i marittimi, il lavoro domestico, le dimissioni durante il periodo di prova, le dimissioni e le risoluzioni in sede protetta: il fatto che i contratti dello sport professionistico non siano inseriti nella circolare 12/2016 vuol già dire di per sé che non è possibile esentare gli sportivi da questa norma.

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