COPYRIGHT

Pirateria, le norme europee “vincono” su quelle nazionali

La Corte di Giustizia Ue dà ragione a una casa editrice tedesca nonostante il parere avverso dei giudici locali. Al centro il caso di un audiolibro condiviso in P2P

Pubblicato il 18 Ott 2018

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Copyright, nessuno sconto per chi lo infrange anche se non è titolare della connessione. Lo stabilisce una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea che dà ragione alla casa editrice tedesca Bastei Lübbe in un caso di violazione del diritto d’autore. L’editore aveva citato in giudizio e chiesto il risarcimento danni a un cittadino che aveva condiviso in peer-to-peer un audiolibro di cui l’editore deteneva il diritto dell’editore. L’imputato si è difeso negando di aver violato personalmente il diritto d’autore: a sua discolpa aveva fatto valere la circostanza che i titolari della connessione di cui si era servito erano i genitori. Non aveva però fornito precisazioni sulla natura dell’utilizzo né sugli orari.

La difesa era sufficiente secondo i giudici tedeschi della Corte federale di giustizia: il diritto fondamentale alla protezione della vita familiare escludeva la responsabilità del titolare della connessione internet.

Ma non è così per la Corte di Giustizia europea, secondo cui il diritto dell’Unione fa fede rispetto alla normativa nazionale: il titolare di una connessione internet, attraverso cui siano state commesse violazioni del diritto d’autore mediante una condivisione di file, non può non essere considerato responsabile qualora indichi un suo familiare che aveva la possibilità di accedere alla suddetta connessione.

Secondo la Corte, occorre trovare un giusto equilibrio tra diversi diritti fondamentali, vale a dire il diritto ad un ricorso effettivo e il diritto di proprietà intellettuale, da una parte, e il diritto al rispetto della vita privata e familiare, dall’altra. Un tale equilibrio viene meno qualora sia offerta una protezione quasi assoluta ai familiari del titolare di una connessione internet per mezzo della quale siano state commesse violazioni del diritto d’autore mediante una condivisione di file. Infatti, se il giudice nazionale adito mediante un’azione per responsabilità non può esigere, su richiesta dell’attore, le prove relative ai familiari della controparte, l’accertamento dell’asserita violazione del diritto di autore nonché l’identificazione dell’autore della stessa sono resi impossibili e, conseguentemente, vengono violati in modo grave il diritto fondamentale ad un ricorso effettivo e il diritto fondamentale di proprietà intellettuale che spettano al titolare del diritto d’autore.

Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

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