CONCORRENZA

E-commerce, multa Antitrust da 4 milioni di euro a Sixthcontinent

A finire nel mirino dell’authority le shopping card vendute dall’azienda: “Ingannevole la convenienza economica derivante dall’adesione alla community”. Le condotte “ingannevoli e aggressive” hanno coinvolto 500mila consumatori. La società: “Ricorreremo al Tar”

Pubblicato il 07 Ago 2020

A. S.

Rustichelli-Roberto-Antitrust

L’autorità Antitrust sanziona Sixthcontinent Europe per 4 milioni di euro.La decisione arriva a conclusione di un complesso e articolato procedimento istruttorio nei dell’azienda, che è attiva nell’ambito della pubblicità online e dell’e-commerce, in particolare nell’offerta e nella vendita di shopping card attraverso la piattaforma sixthcontinent.com, che ha complessivamente coinvolto una platea di circa 500mila consumatori. Per far valere le proprie ragioni, intanto, la società ha già annunciato che intende ricorrere al Tar contro la decisione dell’Antitrust.

Nei confronti della stessa azienda l’authority guidata da Roberto Rustichelli (nella foto) aveva già disposto un provvedimento cautelare per una serie di violazioni al Codice di Consumo. “Dall’istruttoria – spiega l’Antitrust – è emerso come Sixthcontinent prospettasse, in modo ingannevole, la convenienza economica dell’adesione alla community e dell’acquisto delle varie shopping card proposte sulla piattaforma. Sono, altresì, emerse diverse condotte di carattere aggressivo della società, adottate unilateralmente a danno di numerosi consumatori aderenti”.

In particolare, spiega l’authority, Sixthcontinent ha bloccato gli account di molti clienti in modo ingiustificato, ha ostacolato il rilascio di shopping card dei vari merchant e ne ha ritardato più volte l’attivazione, ha convertito forzosamente le proprie shopping card dal valore promesso e spendibile sulla piattaforma in crediti da usare sulla stessa, ha svalutato la percentuale dei crediti utilizzabili per l’acquisto delle shopping card dei vari merchant dal 50% all’1-3%, ha ridotto in modo significativo il numero e l’importanza di shopping card acquistabili e degli altri servizi di pagamento fruibili in precedenza con il saldo e con i crediti accumulati. Infine, conclude l’Antitrust, in alcuni casi la società ha omesso il rimborso delle somme versate per l’acquisto delle shopping card e ha offerto solo crediti spendibili sulla piattaforma ormai priva di molti servizi di pagamento prima utilizzabili. Ora la società avrà 60 giorni di tempo “per trasmettere – si legge sul comunicato – una relazione sulle iniziative assunte per ottemperare alla diffida”.

“Ricordiamo che la decisione avversa dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, contro la quale abbiamo già dato mandato di proporre ricorso dinanzi al Giudice amministrativo – si legge in  uno statement di Sixthcontinent – nasce da una truffa compiuta da alcuni utenti organizzati tra loro, già denunciati alla procura della Repubblica di Milano. Molti di questi utenti, non casualmente, sono gli stessi che hanno fatto partire l’esposto dell’Agcm. Le decisioni che abbiamo assunto il 1° gennaio 2020 e che oggi ci vengono contestate nel provvedimento finale sono state una legittima difesa proporzionata rispetto alla gravità delle condotte subite e all’entità del relativo danno, presa a salvaguardia dell’azienda e di oltre 2 milioni di utenti estranei alle predette condotte. Abbiamo sempre agito nel pieno rispetto della legge, tant’è che al di fuori dell’Italia non abbiamo mai subito condotte quali quelle occorse in Italia e mai siamo incorsi in contestazioni analoghe a quelle dell’Agcm”. “Siamo certi che riusciremo a dimostrare la liceità dei nostri comportamenti dinanzi al Tar – conclude Sixthcontinent –  Saranno necessari circa 3-4 anni di tempo, ma abbiamo la sicurezza di aver sempre operato nell’interesse dei consumatori e nel rispetto delle norme”.

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