DIRITTO COMUNITARIO

Fusione fra authority? Commissari confermati sino a fine mandato

Alla Corte di Strasburgo il “caso spagnolo”. L’avvocato generale: “Solo così si può assicurare l’indipendenza dalle pressioni politiche anche indirette”

Pubblicato il 11 Lug 2016

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Quale margine di autonomia hanno gli Stati dell’Unione nell’organizzazione delle autorità nazionali di regolazione? L’accorpamento di più authority può configurare un pregiudizio all’indipendenza delle autorità oggetto della fusione? Il tema, che potrebbe diventare di attualità anche in Italia (un punto della riforma Madia prevede il riassetto delle authority), è stato affrontato dalla Corte di Giustizia dell’Ue per voce dell’avvocato generale, Yves Bot.

L’occasione è stata la fusione degli organismi regolamentari spagnoli con l’accorpamento in una mega-authority, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, di vigilanti prima separati: la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia (Antitrust), la Comisión Nacional del Sector Postal, la Comisión Nacional de Energia, il Consejo Audiovisual del Estado, il Comité de Regulación Ferroviaria, Comisión Nacional de Regulación Económica Aeroportuaria.

Tra le conseguenze, c’è stata la fine anticipata del mandato del presidente (Bernardo Lorenzo Almendros) e di un consigliere (Xabier Ormaetxea Garai) dell’Authority delle Comunicazioni che si sono rivolti alla Corte Europea di Giustizia perché fosse dichiarato illegittimo il loro “licenziamento”.

Il giudizio di Strasburgo è stato netto: uno Stato nazionale ha tutto il diritto di riorganizzare come crede la struttura delle authority, pur nel rispetto della direttiva quadro sui servizi di telecomunicazione elettronica (Ue 2002/21/CE). Tuttavia, osserva Yves Bot nelle sue conclusioni, il legislatore nazionale deve prevedere “norma transitorie che consentano di assicurare il rispetto della durata del mandato del presidente e dei consiglieri”.

In caso contrario, viene “lesa l’indipendenza” dell’authority interessata. Vanno infatti rigidamente rispettate le norme che i singoli Stati si danno sulla decadenza di presidenti e commissari. E in Spagna, come del resto in Italia, la decadenza per fusione di più authority non è contemplata.

“La composizione delle Authority, la durata del mandato dei componenti e, soprattutto, la loro irrevocabilità per motivi diversi da quelli previsti dalla legge sono altrettante garanzie contro eventuali pressioni esterne”, osserva l’avvocato generale dell’Ue.

Infatti, i membri dell’organo collegiale decisionale vanno “posti al riparo da qualsiasi pressione esterna, e in particolare da quella che consiste nel ventilare – anche se in modo non esplicito – la minaccia di una cessazione anticipata dall’incarico per motivi diversi da quelli previsti dalla legge”.

E allora, cosa fare in caso di accorpamenti di authority con consigli non ancora scaduti? Secondo Bot, vanno adottate “disposizioni transitorie che consentano di garantire il rispetto della garanzia d’indipendenza” consentendo ai membri interessati di svolgere le loro funzioni all’interno della nuova authority fino alla scadenza del mandato.

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