TRASPORTI

I radiotaxi ostacolano il business di MyTaxi, l’Antitrust: “Violano la concorrenza”

Secondo il Garante i principali operatori attivi a Roma e Milano, vincolando i tassisti a corse e turni, creano delle intese restrittive del mercato. Alle imprese 120 giorni di tempo per comunicare all’Autorità le iniziative per eliminare l’infrazione

Pubblicato il 09 Lug 2018

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Troppa poca concorrenza nel settore dei taxi, con i principali operatori di radiotaxi che ostacolano l’ingresso di nuovi player. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato che le clausole di esclusiva contenute negli atti che disciplinano i rapporti tra i principali operatori di radiotaxi attivi a Roma (Radiotaxi 3570 – Società Cooperativa, Cooperativa Pronto Taxi 6645 – Società Cooperativa, Samarcanda – Società Cooperativa) e Milano (Taxiblu Consorzio Radiotaxi Satellitare Società Cooperativa, Yellow Tax Multiservice e Autoradiotassì Società Cooperativa) e i tassisti aderenti, nella misura in cui vincolano ciascun tassista a destinare tutta la propria capacità operativa (corse per turno) ad un singolo radiotaxi, costituiscono reti di intese verticali restrittive della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue).

Le istruttorie sono state avviate dall’Autorità su segnalazione di Mytaxi, società appartenente al gruppo automobilistico tedesco Daimler, che gestisce una piattaforma aperta attraverso un’app liberamente accessibile dai tassisti affiliati, i quali, in base alle proprie esigenze, possono mettere a disposizione della piattaforma una quota variabile di corse.

Il Garante ha verificato ha verificato che tali clausole sono idonee a determinare un consistente e duraturo effetto di chiusura del mercato della raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi a Roma e Milano, ostacolando l’accesso a nuovi operatori che adottano un diverso e innovativo modello di business, come Mytaxi, e, più in generale, la concorrenza tra piattaforme chiuse (come i radiotaxi) e aperte. L’Autorità ha inoltre evidenziato che la presenza delle clausole di esclusiva non ha alcuna giustificazione di natura giuridica o economica.

Data la peculiarità delle intese, la cui portata restrittiva è divenuta evidente solo con lo sviluppo di nuove tecnologie che hanno consentito l’affermarsi di piattaforme aperte, l’Antitrust ha ritenuto le suddette intese non gravi e, quindi, non ha sanzionato le imprese radiotaxi. Queste sono però sono tenute a dare comunicazione all’Autorità, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, delle iniziative che intendono porre in essere per eliminare l’infrazione accertata.

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