Il Tar conferma la multa Antitrust a TicketOne

Pubblicato il 31 Mar 2017

Il Tar del Lazio respinge il ricorso di TicketOne e conferma la multa da 50mila euro inflitta alla società dall’Antitrust nel 2011, lper la “ingannevolezza della pratica commerciale realizzata con riferimento al profilo informativo nella vendita di biglietti online”. TicketOne fu sanzionata perché nel profilo informativo erano indicate in modo poco chiaro le componenti del prezzo dei biglietti offerti sul sito internet, con riferimento alle somme dovute come “commissioni di servizio” e “prevendita”, e non erano chiare le informazioni relative ai rimborsi per gli eventi annullati.

Pur non mettendo in discussione il fatto che alla società spettino le “commissioni di servizio”, per i giudici amministrativi “le valutazioni espresse dall’Autorità in ordine alla scorrettezza della pratica in esame circa le caratteristiche e le condizioni economiche dell’offerta associata all’acquisto dei biglietti – si legge nella sentenza – ben caratterizzano una fattispecie di illecito da incompletezza informativa”.

Sulla ritenuta carenza nell’indicazione della parte di prezzo imputabile al “diritto di prevendita”, “non può che ribadirsi che l’onere di chiarezza e di completezza informativa, impone che tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’adozione di una scelta consapevole siano contenute già dal primo contatto – prosegue il Tar – essendo la verifica di correttezza rivolta al messaggio in sé ed alla sua intrinseca idoneità a condizionare le scelte dei consumatori, indipendentemente dalle informazioni rese disponibili in un momento successivo del processo di acquisto”.

Sotto il profilo attinente le informazioni circa il rimborso dei biglietti per eventi annullati, “il Collegio condivide quanto rilevato dall’Autorità, non risultando chiarezza sulla somma che sarebbe stata rimborsata nonché sulle relative modalità e/o tempistiche, sia pur stabilite dall’organizzatore a tal fine. L’Agcm ha illustrato a sufficienza le peculiarità riscontrate nell’orientare in modo non corretto la scelta del consumatore – conclude la sentenza – per cui non si riscontrano la carenza di motivazione e le figure sintomatiche di eccesso di potere lamentate dalla ricorrente”.

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