PUNTI DI VISTA

Le firma digitale rafforza i Web-contratti

Il point&click permette rapidità nelle transazioni online ma non sempre garantisce la tutela del consumatore

Pubblicato il 30 Giu 2012

Simonetta Zingarelli, avvocato - Digital & Law Department

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L’ordinanza del 30-04-2011 del Tribunale di Catanzaro ha stabilito che il consenso manifestato attraverso il tasto negoziale virtuale (c.d. point&Click) è idoneo a perfezionare la conclusione del contratto (relativamente al principio delle libertà delle forme). Tuttavia, la pronuncia in oggetto ha escluso che la medesima modalità di manifestazione del consenso possa validamente integrare la specifica approvazione per iscritto da parte del consumatore delle clausole vessatorie, richiesta ai fini dell’efficacia delle condizioni generali del contratto dall’art. 1341 codice civile.
Al riguardo, il Giudice ha precisato che tali clausole devono, invece, essere sottoscritte con firma digitale, poiché la semplice sottoscrizione via web in modalità point and click non sarebbe idonea ad integrare la forma scritta richiesta dalla legge. L’ordinanza in oggetto stimola diverse interessanti riflessioni relativamente all’applicazione delle norme del Codice Civile e del Codice dell’Amministrazione Digitale(Cad).


Detta pronuncia giurisprudenziale, infatti, si inserisce nel dibattito dottrinale in tema di validità delle transazioni telematiche effettuate attraverso il tasto negoziale (point &Click), problematica che da sempre ha suscitato interesse e perplessità. Se da un lato, infatti, la pratica del point&click permette rapidità e immediatezza nelle transazioni on line, dall’altra non sempre si concilia con la tutela giuridica del cyber consumatore.


Con riguardo a questo secondo profilo, occorre considerare che un contratto stipulato attraverso il point&Click configura un documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice e dunque, secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 1, del Cad, in caso di contenzioso tale documento potrà essere liberamente valutato dal giudice, tenuto conto delle caratteristiche oggettive di qualità sicurezza, integrità e immodificabilità.
Un documento informatico sottoscritto con firma digitale ha, invece, l’efficacia prevista dall’art. 2702 del codice civile. In tal caso la sottoscrizione della scrittura privata costituisce l’imputazione del consenso al soggetto sottoscrittore fino a querela di falso. Abbiamo, dunque, una presunzione iuris tantum della paternità della sottoscrizione e dell’effettivo consenso espresso dal soggetto in merito all’accordo contenuto nel documento.


L’utilizzo della firma digitale nella sottoscrizione delle clausole vessatorie, di cui all’articolo 1341 codice civile. , consente, quindi, di presumere e di provare che al momento della conclusione dell’accordo il soggetto contraente fosse a conoscenza (o quantomeno in una condizione di conoscibilità usando l’ordinaria diligenza) delle stesse, in base all’art. 21, comma 2, del Cad.
Da quanto sopra brevemente esposto, è vero che sulla scorta di questa ordinanza potrebbero essere considerate inefficaci le sottoscrizioni di clausole vessatorie oggetto di molte transazioni telematiche, tuttavia l’informatizzazione di tutte le procedure dovrebbe avvenire sempre nel rispetto delle vigenti norme poste a tutela dei consumatori e degli utenti, anche del web.
Infatti, i principi di diritto e le norme giuridiche dettati in materia di obbligazioni e contratti restano in vigore e trovano applicazione anche nelle transazioni telematiche, al fine di conferire la stessa tutela e certezza giuridica a chi usufruisce di tali procedure. Al contempo, resta forse la necessità di una maggiore divulgazione delle norme sull’e-commerce, in modo da favorire un utilizzo più consapevole degli strumenti predisposti per dare la certezza delle transazioni giuridiche.

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