PUNTO DI VISTA

Memoria e digitale, un fragile equilibrio

Difficile contemperare diritto all’oblio e diritto di cronaca, ma il Garante
Privacy e la Corte Ue dettano la via

Pubblicato il 08 Nov 2014

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Tutelare la memoria personale e collettiva è stata un’esigenza umana fin dalla notte dei tempi. Con l’avvento della Rete, però, l’equilibrio tra memoria e oblio ha subìto una veloce alterazione: la rivoluzione digitale ha enormemente aumentato le capacità di archiviazione, categorizzazione, interpretazione e presentazione di qualsiasi o dato materiale e/o immateriale.
Grazie agli attuali mezzi tecnologici, una notizia ha la possibilità di raggiungere un pubblico di dimensioni prima inimmaginabili e di permanere nel web a lungo, spesso non rispecchiando più l’identità personale degli individui coinvolti né dando delle vicende un quadro completo anche dei loro successivi sviluppi.

Il Garante per la Privacy ha prodotto sull’argomento una intensa “giurisprudenza”, adottando frequentemente la misura della non indicizzazione delle pagine web a opera del titolare del sito sorgente. In questo modo le informazioni risultano accessibili a chi cerca una precisa notizia, ma non a chi ricerchi genericamente news su un determinato individuo.
Il Codice Privacy prevede tra i diritti e i principi fondamentali, quello di autodeterminazione informatica/informativa, per la quale ciascun interessato al trattamento è libero di determinare l’ambito di comunicazione dei dati che lo riguardano e, quindi, anche di opporsi al trattamento chiedendo la cancellazione dei propri dati.

Col tempo, l’aumentare delle richieste di non indicizzazione, unitamente a quelle di cancellazione o aggiornamento di notizie online ha portato alla necessità di una pronuncia sull’argomento anche da parte della Corte di Cassazione (sentenza n.5525 del 2012). La Cassazione ha concluso che una notizia in origine completa e vera se non viene aggiornata o contestualizzata diviene inesatta e potrà, perciò, persino essere cancellata a seconda della finalità o dell’interesse per il quale è stata conservata in un archivio online.

Una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13 maggio 2014, invece, si è pronunciata sulla responsabilità del gestore di un motore di ricerca su Internet per il trattamento da questi effettuato sui dati personali, diffusi in pagine web pubblicate da terzi. In questo caso il gestore del motore di ricerca sarebbe il responsabile di tale trattamento in quanto le finalità e gli strumenti del trattamento sono da quest’ultimo stabiliti e organizzati.

Inoltre, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nel recente provvedimento generale “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, ha introdotto specifici obblighi in capo alle PA per prevenire l’illegittima diffusione sul web, con particolare riferimento al diritto all’oblio.
Trovare un equilibrio tra diritto all’oblio e diritto di cronaca non è impresa semplice, per gli interessi in gioco spesso contrastanti. È un segnale positivo l’interesse mostrato dall’Autorità in questi ultimi anni, che con una serie di decisioni ha indicato una possibile, difficile ma necessaria strada verso la deindicizzazione dei contenuti più delicati sul web, per assicurare quel contemperamento fra le diverse esigenze, interessi e valori in gioco, garantendo così il tanto sospirato “diritto all’oblio” , quando ciò non contrasti con il diritto alla conoscenza autentica del proprio passato per una ricostruzione storica esatta di accadimenti di interesse pubblico. Non è un caso che nel regolamento comunitario in materia di privacy di prossima emanazione, il diritto all’oblio sia stato trasformato in un diritto alla rettifica o al “congelamento” dei dati. Come ricordato dall’Autorità Garante le raccomandazioni e le buone pratiche tecnologiche vi sono, ma per il raggiungimento della tutela dei diritti è necessario un approccio multilaterale fondato sull’azione coordinata dei vari stakeholder.

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