LA SENTENZA

Modem libero, il Tar “lima” la delibera Agcom

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio accoglie il ricorso di Tim e annulla una parte della decisione dell’authority, quella sulle condizioni d’uso dei router in comodato. I consumatori che non restituiscono quelli inutilizzati dovranno pagare un corrispettivo

Pubblicato il 31 Gen 2020

A. S.

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Gli utenti che recedono dal contratto di comodato d’uso con le telco per utilizzare un router  a propria scelta non potranno tenere l’apparato, se non l’hanno utilizzato stabilmente, senza pagare un corrispettivo. A deciderlo è il Tar del Lazio, che ha accolto il ricorso presentato da Tim sulla parte della delibera Agcom 348/18/cons che prevedeva questa possibilità regolando le condizioni d’uso del modem. La telco potrà quindi chiedere agli utenti “oneri aggiuntivi per la mancata restituzione” del modem, se i consumatori decidessero di recedere senza averlo utilizzato.

La delibera Agcom, che attua il Regolamento UE n. 2015/2120 sul cosiddetto “modem libero”, regola le condizioni di fornitura e uso degli apparati terminali, quindi modem, router, access gateway, distribuiti dagli operatori agli utenti, e stabilische che gli utenti possano utilizzare per collegarsi alla rete un dispositivo di propria scelta, e non necessariamente quelle indicato o proposto dall’operatore.

La disposizione contestata stabiliva che le aziende non imponessero “oneri aggiuntivi per la mancata restituzione dell’apparecchiatura terminale inutilizzata in caso di recesso da parte dell’utente finale”. “In tal modo – afferma la sentenza della terza sezione del Tar del Lazio – la delibera prescrive a Tim di rinunciare ad un apparato fornito gratuitamente all’utente, consentendo a quest’ultimo di violare l’art. 1803 c.c., secondo cui elemento essenziale del contratto di comodato e’ ‘l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta’ ”

“La delibera – spiega la sentenza – finisce quindi per imporre alla società ricorrente una condotta che incide gravemente sull’equilibrio del rapporto contrattuale stipulato con i consumatori, in quanto la delibera e la nota interpretativa non solo non precisano un periodo minimo di permanenza nell’abbonamento (in giorni, mesi o decorso di una certa percentuale del periodo contrattuale di abbonamento), ma consentono all’utente di trattenere il terminale fornito gratuitamente da Telecom in virtù di una propria scelta, sebbene egli lo avesse originariamente richiesto e accettato a determinate ‘condizioni tecniche’ e ‘di collegamento tra la fornitura del servizio di accesso e del terminale’ “.

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