IL DOCUMENTO

Online la “Costituzione di Internet”: i diritti dei navigatori in 14 articoli

Da oggi sul sito della Camera la bozza messa a punto dalla commissione presieduta da Stefano Rodotà. Consultazione pubblica prima di arrivare al testo definitivo

Pubblicato il 13 Ott 2014

A.S.

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Il nome della bozza è “Dichiarazione dei diritti in Internet”, ed è il risultato del lavoro della commissione speciale presieduta da Stefano Rodotà e insediatasi a Montecitorio per volontà della presidente della Camera, Laura Boldrini. Un documento che dal 27 ottobre, e per quattro mesi, sarà aperto al contributo di tutti grazie alla consultazione pubblica prima di assumere la sua forma definitiva.

La bozza, che era stata anticipata sulla Stampa da Juan Carlos De Martin, componente della commissione insieme ad altri 12 tra studiosi ed esperti, e a 10 parlamentari, è stata pubblicata alle 14 sul sito della Camera. In un momento simbolico, nel primo giorno della riunione interparlamentare sui diritti fondamentali, in programma a Montecitorio oggi e domani, a cui parteciperanno membri dei parlamenti dei 28 stati membri dell’Unione Europea.

Il documento in sei pagine, è composto da un preambolo e 14 articoli. Nell’introduzione si sottolineano l’importanza acquisita dalla rete e il rischio che possa essere piegata a servire gli interessi del più forte. Per evitare che si verifiche questa eventualità o 14 articoli specificano come tutelare i diritti già esistenti nel nuovo contesto, come quelli legati alla protezione dei dati personali, e altri accendono i riflettori su diritti che ancora non sono stati regolamentati, come quello di accedere a Internet, o quello che non ci possano essere discriminazioni, restrizioni o interferenze tra le informazioni che vengono trasmesse in rete. Nello specifico le norme arrivano a codificare i diritti degli utenti delle grandi piattaforme web, fino a definire i criteri per il governo della rete.

La dichiarazione dei diritti in Internet, si legge nel preambolo, “è fondata sul pieno riconoscimento di libertà, eguaglianza, dignità e diversità di ogni persona. La garanzia di questi diritti è condizione necessaria perché sia assicurato il funzionamento democratico delle Istituzioni, e perché si eviti il prevalere di poteri pubblici e privati che possano portare ad una società della sorveglianza, del controllo e della selezione sociale”.
Passando in rassegna sinteticamente i 14 articoli, il primo afferma che “Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dai documenti internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dalle costituzioni e dalle leggi. Tali diritti devono essere interpretati in modo da assicurarne l’effettività nella dimensione della Rete”. L’articolo due regola il diritto di accesso: “Ogni persona – recita – ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale”. Al punto tre la neutralità della rete: “Ogni persona – si legge nella bozza – ha il diritto che i dati che trasmette e riceve in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone”. Il punto quattro norma la tutela dei dati personali: “Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il rispetto della sua dignità, identità e riservatezza”. Il punto 5 norma il diritto all’autodeterminazione informativa: “Ogni persona – recita – ha diritto di accedere ai propri dati, quale che sia il soggetto che li detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne l’integrazione, la rettifica, la cancellazione secondo le modalità previste dalla legge”. Al punto 6 l’inviolabilità dei sistemi e domicili informatici: “Senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria – vi si legge – nei soli casi e modi previsti dalla legge, è vietato l’accesso ai dati della persona che si trovino su dispositivi personali, su elaboratori remoti accessibili tramite credenziali da qualsiasi elaboratore connesso a Internet o simultaneamente su dispositivi personali e, in copia, su elaboratori remoti, nonché l’intercettazione di qualsiasi forma di comunicazione elettronica”. Al punto 7 le norme sui trattamenti automatizzati: “Nessun atto, provvedimento giudiziario o amministrativo, decisione comunque destinata a incidere in maniera significativa nella sfera delle persone possono essere fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato”.
Il punto 8 sancisce il diritto all’identità: “Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata della propria identità in Rete. La sua definizione riguarda la libera costruzione della personalità e non può essere sottratta all’intervento e alla conoscenza dell’interessato”. Il punto 9 tratta dell’anonimato: “Ogni persona può comunicare elettronicamente in forma anonima per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censure. Limitazioni possono essere previste solo quando siano giustificate dall’ esigenza di tutelare un interesse pubblico e risultino necessarie, proporzionate, fondate sulla legge e nel rispetto dei caratteri propri di una società democratica”. Al punto 10 è stato introdotto il diritto all’oblio: “Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza. Il diritto all’ oblio non può limitare la libertà di ricerca e il diritto dell’opinione pubblica a essere informata, che costituiscono condizioni necessarie per il funzionamento di una società democratica”. All’articolo 11 compaiono i diritti e le garanzie delle persone sulle piattaforme: “I responsabili delle piattaforme digitali sono tenuti a comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti. Ogni persona ha il diritto di ricevere informazioni chiare e semplificate sul funzionamento della piattaforma, a non veder modificate in modo arbitrario le condizioni contrattuali, a non subire comportamenti che possono determinare difficoltà o discriminazioni nell’accesso”. Il punto 12 riguarda la sicurezza in rete, che “deve essere garantita come interesse pubblico, attraverso l’integrità delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi esterni, e come interesse delle singole persone”. Il punto 13 si sofferma sul diritto all’educazione: “Ogni persona ha diritto di acquisire le capacità necessarie per utilizzare Internet in modo consapevole e attivo. La dimensione culturale ed educativa di Internet costituisce infatti elemento essenziale per garantire l’effettività del diritto di accesso e della tutela delle persone. L’ultimo articolo, il 14, tratta i criteri per il Governo della rete: “Ogni persona ha diritto di vedere riconosciuti i propri diritti in Rete sia a livello nazionale che internazionale. Internet richiede regole conformi alla sua dimensione universale e sovranazionale, volte alla piena attuazione dei principi e diritti prima indicati, per garantire il suo carattere aperto e democratico, impedire ogni forma di discriminazione e evitare che la sua disciplina dipenda dal potere esercitato da soggetti dotati di maggiore forza economica”.

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