COPYRIGHT

Pirateria, sentenza-svolta per lo streaming: “colpevole” anche l’utente

Per la prima volta il “flusso dati” viene regolato dalle norme sul copyright. La condanna del lettore multimediale Filmspeler da parte dell’Alta Corte Ue estende la responsabilità al consumatore. Come per il download da piattaforme illegali

Pubblicato il 27 Apr 2017

A.S.

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Mettere sul mercato un lettore multimediale che consente di guardare gratuitamente e facilmente su uno schermo televisivo film illegittimamente disponibili su Internet può costituire una violazione del diritto d’autore. A stabilirlo è la Corte di Giustizia Ue, che si è pronunciata sul caso di un’azienda olandese che pubblicizza e vende un lettore multimediale chiamato “Filmspeler” che permette di trasformare qualsiasi apparecchio televisivo in una smart tv con accesso alla rete. Il device, prodotto dalla casa olandese Jack Frederik Wullems, ha un software precaricato con i link ai siti di streaming illegale. Secondo la sentenza della Corte la vendita di tale apparecchio costituisce una violazione del diritto d’autore e gli “atti di riproduzione temporanea” sul lettore non sono esentati dal diritto di riproduzione.

Ma la sentenza dell’Alta Corte apre in realtà a una nuova interpretazione del diritto d’autore per lo streaming. “Occorre altresì ritenere che, in via di principio, gli atti di riproduzione temporanea, su un lettore multimediale come quello di cui al procedimento principale, di opere tutelate dal diritto d’autore ottenute via streaming su siti web appartenenti a terzi che offrono dette opere senza l’autorizzazione dei titolari di siffatto diritto, sono tali da pregiudicare il normale sfruttamento delle opere in parola e da ledere ingiustificatamente gli interessi legittimi del titolare del diritto” si legge nella sentenza. “Giacché, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 78 e 79 delle sue conclusioni, ne deriva generalmente una riduzione delle transazioni legali relative a tali opere protette, che arreca un ingiustificato pregiudizio ai titolari del diritto d’autore“.

Il che implica indirettamente che anche l’utilizzatore finale, non solo chi fornisce i mezzi, è responsabile di violazione del copyright. Esattamente come succede (succedeva) con il download.

La preinstallazione nel lettore multimediale di estensioni che consentono di accedere alle opere tutelate e di visualizzare tali opere su uno schermo televisivo “non coincide con la mera fornitura di attrezzature fisiche”, secondo la Corte, e l’offerta del lettore è realizzata allo scopo di trarne profitto, dato che il prezzo per acquistarlo viene pagato “segnatamente per ottenere un accesso diretto alle opere protette, disponibili su siti di streaming senza l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore”.

I giudici Ue indicano che “gli atti di riproduzione temporanea sul lettore multimediale di un’opera tutelata dal diritto d’autore ottenuta via streaming su un sito web appartenente a un terzo che offre l’opera senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, non sono esentati dal diritto di riproduzione”. Secondo la direttiva Ue un atto di riproduzione è esentato dal diritto di riproduzione solo se è temporaneo, transitorio o accessorio, parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, se il procedimento viene eseguito all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali, se non c’è rilievo economico proprio. Se però, come nel caso olandese in esame, la principale attrattiva del lettore risiede nella preinstallazione delle estensioni, la Corte considera che “l’acquirente accede intenzionalmente e consapevolmente a un’offerta gratuita e non autorizzata di opere tutelate”.

“Occorre altresì ritenere che, in via di principio, gli atti di riproduzione temporanea, su un lettore multimediale come quello di cui al procedimento principale, di opere tutelate dal diritto d’autore ottenute via streaming su siti web appartenenti a terzi che offrono dette opere senza l’autorizzazione dei titolari di siffatto diritto, sono tali da pregiudicare il normale sfruttamento delle opere in parola e da ledere ingiustificatamente gli interessi legittimi del titolare del diritto – recita la sentenza – giacché, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 78 e 79 delle sue conclusioni, ne deriva generalmente una riduzione delle transazioni legali relative a tali opere protette, che arreca un ingiustificato pregiudizio ai titolari del diritto d’autore”

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