GIUSTIZIA

Processo civile telematico, la Pec è “part time”

La posta elettronica certificata per la notifica degli atti giudiziari si arena di fronte all’eleco degli “atti suscettibili di notifica diretta”. Che richiedono la presenza dell’ufficiale giudiziario

Pubblicato il 19 Gen 2016

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Importanti novità sono sopravvenute in tema di notifica degli atti giudiziari tramite Pec, che sembrava uno dei pilastri sui quali fondare l’innovazione del Pct, novità che sgretolano le convinzione degli avvocati, anche di quelli più aperti alla novità, e rafforzano l’opinione di quanti predicono che il Pct è una bomba ad orologeria che imploderà.

L’occasione questa volta è offerta dalla norma che prevede il generico elenco degli atti suscettibili di notifica diretta, contenuta nella L. 53/1994, che ha imposto alla giurisprudenza un’attività interpretativa per individuare la volontà del legislatore ed, in particolare, i limiti entro cui egli ha inteso delimitare l’operatività della notifica diretta, apparentemente destinata alla più ampia categoria degli “atti in materia civile“ (art. 1 L. 53/94). Proprio la censurata mancanza di un elenco tassativo ha fatto si che si procedesse in via di interpretazione per individuare quale tipologie di atti sono riconducibili, e quali no, nella categoria della materia civile, che non possono, comunque essere notificati mediante Pec, stante la riserva di esclusività attribuita all’ufficiale giudiziario che in alcuni casi è richiesto anche fisicamente per il compimento degli atti stessi. Tra questi ricordiamo, a titolo di esempio, le notifiche che l’autorità giudiziaria prescrive che siano eseguite personalmente (art. 1. L. n. 53/1994), le notifiche all’estero, la citazione di testi, le notifiche di atti di preavviso di rilascio di immobile, le notifiche di atti di precetto cambiario o su assegno, le notifiche di atti di pignoramento immobiliare, le notifiche di atti di pignoramento presso terzi.

Anche in presenza di tale cenata casistica è da osservare, però, che anche la notifica tramite Pec ex L. 53/94 è prevista comunque come obbligatoria. L’art. 52 del decreto legge 90/2014 ha aggiunto, infatti, l’art. 16 sexies al DL 179/20121 per cui quando la legge prevede che le notifiche di atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notifica in cancelleria può procedersi solo laddove non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notifica presso l’indirizzo Pec, risultante da Inipec e Reginde sicché in alcuni casi la notifica tramite PEC da facoltà diventa un vero e proprio obbligo.

Sul punto le Sezioni Unite della Cassazione avevano già stabilito che la domiciliazione presso la cancelleria dell’autorità giudiziale adita non opera quando il difensore ha indicato nell’atto la Pec. La Corte ha poi precisato, richiamando un suo precedente arresto, n. 14969/2015, ed ha affermato la massima, da ritenersi estensibile ad ogni tipo di notificazione, della validità della notificazione del controricorso effettuata presso la cancelleria della Corte di Cassazione anche se il ricorrente ha eletto domicilio in Roma, presso la stessa cancelleria e ciò senza che rilevi l’indicazione, nel ricorso, dell’indirizzo PEC in quanto a giudizio della stessa Corte ciò sarebbe prevista solo per agevolare le comunicazioni di cancelleria ma l’indicazione dell’indirizzo Pec non renderebbe inapplicabile le norme e i principi sulla domiciliazione nel giudizio.

Per la Suprema Corte, quindi, l’indirizzo Pec è una informazione solo aggiuntiva finalizzata alle comunicazioni di cancelleria, destinata, in base alla sentenza delle S.U. n. 10143/2012, a surrogarsi, anche agli effetti della notifica degli atti, ad una domiciliazione mancante, ma non già a prevalere su di una domiciliazione che il difensore abbia volontariamente effettuato presso la cancelleria del Giudice adito, in conformità dell’art. 82, R.D. n. 37 del 1934; e ciò indipendentemente dalla circostanza che il difensore stesso abbia specificato o meno, a qual fine intendesse indicare la propria PEC, non avendo egli il potere di modificare gli effetti di tale indicazione.

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