E-GIUSTIZIA

Processo telematico, slitta al 2016 il deposito online dei fascicoli

La procedura possibile da subito su base volontaria. Ma resta da sciogliere il nodo dei documenti cartacei relativi ai precedenti gradi di giudizio

Pubblicato il 28 Ago 2015

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E’ legge ed è in vigore dal 21 agosto la riforma del processo civile telematico grazie alla conversione del decreto legge n. 83/2015 che contiene rilevanti novità rispetto al testo inziale. E’ stato rinviato, infatti, al 1° gennaio 2016 l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti nel processo amministrativo e del processo civile telematico in grado di appello, ma è rimasta la “volontarietà” del deposito telematico con decorrenza dal 30 giugno 2015, per il grado di appello e quindi il deposito per gli avvocati è “facoltativo” fino al 31 dicembre 2015, sarà poi “obbligatorio” dal 1 gennaio 2016, salvo un ulteriore rinvio. L’obbligatorietà riguarderà tutti gli atti, quindi anche quelli introduttivi nonché i documenti che si offriranno in comunicazione nel giudizio di appello.

E’ stato confermato il potere di autentica per l’avvocato che eserciterà questa facoltà come pubblico ufficiale per tutti gli atti processuali di parte, nonché per i provvedimenti cartacei resi e tenuti in originale – ipotesi residuale -, o in copia conforme destinati al deposito telematico in giudizio, e si ritiene, interpretando estensivamente la norma, anche dei documenti del fascicolo di parte in quanto utilizzabili in sede “processuale”, diversamente non se ne capirebbe la loro esclusione. Interpretazione quest’ultima confermata dalla possibilità, per il difensore di autenticare anche le comunicazioni telematiche inoltrate dalla cancelleria nel giudizio svolto nel precedente grado.

Resta nella normativa irrisolto, per il grado di appello, il deposito telematico dei fascicoli cartacei dei precedenti gradi di giudizio, dovendo la cancelleria obbligatoriamente inviarli e in assenza la Corte obbligata ad acquisirli, così come irrisolvibile pare l’obbligo di trasmissione dei fascicoli, ora ibridi, cartacei e telematici per l’eventuale successivo giudizio di Cassazione.

La legge di conversione non ha posto, inoltre, lala r parola fine alla problematica dell’attestazione di conformità degli atti nel Pct rispetto ai quali il legislatore offre un rimedio alla “fai da te”, tanto risulta dell’art. 16 undecies dove è stato previsto che “l’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato” e accantonata la problematica interpretativa sulla necessità di inserire l’impronta hash nell’attestazione di conformità, che qui si ritiene, contrariamente all’alternatività consentita dalla norma, vada fatta nel documento informatico, si ripropone la questione se l’attestazione di conformità lo renda “equivalente” all’originale – che non circola, ma circola la dichiarazione di conformità -, o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento, che ha senso, in quando circola solo nei documenti analogici.

Una soluzione pratica poi richiede la previsione relativa alla notifica a mezzo Pec delle copie informatiche di documenti formati in origine su supporto cartaceo dichiarati conformi all’originale e contenuti nel fascicolo di causa (dove troviamo le copie conformi e non certo gli originali degli atti) che non dovranno essere munite di dichiarazione di conformità trattandosi di semplici duplicati informatici del fascicolo, per i quali il co. 9 bis dell’art. 16 bis d.l. n. 179/2012, non prevede alcuna necessità di apporre attestazioni, e per i quali non è necessaria la dichiarazione di conformità, atteso che, tra l’altro, tale conformità agli originali già risulta nell’atto che si invia in scansione tramite Pec.

A questi nuovi problemi e agli altri immanenti del Pct, si aggiungeranno quelli legati alla riforma della “mini depenalizzazione” , per volontà del magistrato, dei reati di “tenue entità”, riforma entrata in vigore nella stessa data del 21 agosto scorso che per tutta una serie di reati (Esercizio abusivo della professione, – Abuso d’ufficio,- Accesso abusivo a sistema informatico o telematico,- Appropriazione indebita,- Arresto illegale,- Attentati alla sicurezza dei trasporti,- Atti osceni, –  Commercio o somministrazione di medicinali guasti,- Commercio di sostanze alimentari nocive,- Danneggiamento,- Detenzione di materiale pedopornografico,- Diffamazione,- Frode informatica – Furto semplice, -Gioco d’azzardo,-Guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, - Ingiuria, - Interruzione di pubblico servizio, – Istigazione a delinquere, - Lesioni personali colpose, – Millantato credito, -Minaccia, - Oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, -Omissione di soccorso, – Rissa, – Simulazione di reato, – Sostituzione di persona, – Truffa, – Turbata libertà degli incanti,- Violazione di domicilio, – Violenza privata) – quando il magistrato ne riterrà “la tenuità” li archivierà spostando così, in sede civile, la risarcibilità, da parte della persona offesa, con la conseguenza che avremo un alleggerimento della giustizia penale, che si spera dia risposte più celeri per i reati di grave allarme sociale, ed un ulteriore carico su quella civile rispetto alla quale il già ansimante Pctin deficit di hardware, software ed applicativi potrebbe anche non farcela.

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